(di Angelo Sidoti) Qualche consigliere comunale durante la discussione in aula dell'approvazione del rendiconto del Comune di Lipari ha fatto un breve accenno su un deliberato della Corte dei Conti del 2016 la n. 298/2016/PRSP.
La Corte dei Conti a seguito di memorie depositate dall'Amministrazione in data 11.11.2016, riepilogava in n.12 punti le proprie valutazioni.
Soffermiamoci oggi sul primo punto.
1) il ritardo nell'approvazione del rendiconto rispetto al termine di legge.
Deduzione (giustificazione) del Comune: "il ritardo nell'approvazione del rendiconto è derivato dalla mancata tempestiva ricezione delle schede di riaccertamento dei residui da parte dei diversi responsabili di settore e, sopratutto dalle difficoltà interpretative connesse alla nuova normativa contabile".
Valutazione (parere) della Corte: "i termini sono fissati dalla legge e non sono derogabili da mere situazioni ostative di fatto, che richiedono maggiore impegno amministrativo e idonea capacità organizzativa".
I termini utilizzati dal giudice contabile sono molto esaustivi:
- termini fissati dalla legge inderogabili;
- maggiore impegno amministrativo dell'Ente;
- idonea capacità organizzativa.
Direi che le giustificazioni rappresentate dall'Ente siano state rigettate dalla Corte anzi abbiano messo in evidenza alcune criticità/carenze che la stessa organizzazione pubblica si trascina da anni.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.