TRIBUNALE: FACCIAMO CHIAREZZA!
(e si riconosca a Cesare ciò che
è di Cesare)
Qualche giorno addietro l’informazione e la stampa locale hanno
titolato preoccupati circa la possibile
chiusura della Sezione distaccata di Lipari del Tribunale di Barcellona P.G..
Presupposto
dell’assunto sarebbe la decisione del Tar Catania (sent. n.670/2025) che avrebbe “accolto” il ricorso
“presentato dal Presidente del Tribunale“ dell’epoca (il 2013), dott. De Marco, tendente ad ottenere la convalida del proprio provvedimento reso in
applicazione della norma governativo di
chiusura, tra le altre, della nostra Sezione distaccata.
E’ opportuno, e fors’anche necessario,
porre i termini della questione nella loro corretta dimensione, sia fattuale che di
diritto.
Ed allora:
correva l’anno domini 2012
allorquando una sciagurata quanto
improvvida iniziativa governativa capitozzava, a colpi di macete
(giuridicamente parlando), la geografia giudiziaria del nostro Paese sul
presupposto che la giustizia di prossimità fosse oramai una follia e bisognasse,
per accelerare i tempi delle decisioni, sia in sede civile che penale,
“accorpare “ il contenzioso presso
strutture che non fossero più le vecchie
“preture” o i c.d. “Tribunalini” (ove la durata di una causa civile difficilmente
superava i 18 mesi ed un processo penale veniva deciso, al dibattimento, entro due o tre udienze al massimo).
Al grido di “ammucchiare è bello
purchè si riformi” furono quindi varate,
nell’ordine: la legge delega n.148 del 2011 ed i decreti attuativi della stessa, il n. 155/2012 (revisione delle
circoscrizioni giudiziarie) ed il n. 156/2012
(rimodulazione degli Uffici del Giudice di Pace).
Il primo di tali capolavori di ingegneria genetica
circa le capacità neuroniche del legislatore - che mirava financo a ipotetici,
quanto inverosimili, obiettivi di riduzione di spesa (come se l’accorpamento
non necessitasse comunque di trasferimenti di personale, mezzi e risorse!) -
portò alla soppressione di ben 31 tribunali, 31 procure e di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale
( e quì siamo a quella di Lipari).
Il secondo decreto ha
falcidiato invece ben 667 Uffici del
Giudice di Pace lasciandone in esercizio solo 179 (tra i quali, bontà loro,
quello di Lipari e delle altre realtà insulari italiane).
Complimenti vivissimi!
Ciò detto, a far data settembre
2013 prendeva quindi il via tale riforma ed il Presidente pro tempore del
tribunale di Barcellona ne prendeva atto decretando la chiusura della sede distaccata di Lipari.
L’amministrazione comunale di
Lipari dell’epoca, sensibile alle necessità dei propri amministrati ( e nella assoluta latitanza, more solito, di
quelle degli altri tre comuni eoliani)
conferiva quindi incarico a
legale di fiducia di valutare la possibilità di un ricorso alla Giustizia
Amministrativa contro l’applicazione
della summentovata riforma , anche sotto il profilo di una possibile violazione di
alcuni precetti costituzionali.
Da quì l’avvio del contenzioso di
recente deciso con la citata sentenza del Tar di Catania che ha visto il Comune
Eoliano quale parte ricorrente nei
confronti del Ministero della Giustizia ed altri organi ed uffici dello Stato,
giammai il contrario.
Nelle more il Parlamento nazionale , re melius
perpensa, ha fatto seguire alla cennata
riforma una serie di proroghe del
funzionamento riguardo le sezioni
distaccate delle isole di Lipari, Ischia ed Elba, in un primo momento di durata
triennale mentre, di poi, di anno in anno sino ai giorni nostri con l’ultima
proroga fissata al 31.12.2025.
Tale susseguirsi di provvedimenti
legislativi-toppa si sono rivelati quasi peggio del buco in quanto, almeno per
l’Ufficio di Lipari e con la esclusione
del periodo triennale, gli ultimi
anni di proroga, con scadenza al 31
dicembre di ogni anno, hanno portato ad
una apertura meramente formale, e quindi solo apparente, della sede
stante la difficoltà di trasferimento
degli incartamenti, sia civili che penali, nell’ambito di un sì tanto breve
lasso temporale e senza la certezza di
poter proseguire l’attività oltre la chiusura di ciascun periodo di proroga.
In pratica l’attività
giurisdizionale resta in capo alla sede principale di Barcellona, salvo
sporadiche e ben definite eccezioni. Si potrebbe dire a ragion veduta che ci
hanno mantenuto in vita con l’ossigeno magari sperando che il 31.12. successivo fosse effettivamente l’ultimo.
In quest’ottica va quindi
evidenziato come la sentenza del TAR in
commento non incida assolutamente “sull’accanimento terapeutico” delle proroghe
annuali che restano, e sono a tutt’oggi,
pienamente operative fermi restando i limiti di cui si è detto ed i pregiudizi in danno della popolazione
eoliana.
Di rilievo, infine, la
circostanza che quel Collegio, pur rigettando il ricorso, ha ritenuto
opportuno, evidentemente alla luce delle argomentazioni trattate, compensare integralmente le spese
di lite.
In sintesi: il pregevole
tentativo fatto nel 2013 dalla amministrazione
comunale liparese dell’epoca ha
contribuito a mantenere acceso un faro sulla paradossale vicenda delle sezioni
distaccate insulari e, mi sia consentito quale presidente della locale
Associazione Forense, a far sì che
l’impegno ed il sacrificio degli Avvocati eoliani possa essere infine ripagato nell’interesse
delle comunità locali.
Da ultimo, va detto come sia oramai
di pubblico dominio l’impegno con il
quale l’attuale Governo sta lavorando alla predisposizione del disegno
di legge relativo alla “rivisitazione” della geografia giudiziaria italiana
ripristinando quella Giustizia di prossimità che ne avena costituito il
fulcro nei tempi passati e dando
finalmente concretezza al principio costituzionale di recente inserito al VI comma dell’art. 119
della Carta costituzionale e mente del quale …” La repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla
insularità” (legge costituzionale
del 07.11.2022 n.2).
Mi sia consentita, in chiusura,
solo una postilla a beneficio della verità dei fatti: fa specie dover rilevare
come taluno si compiaccia oggi pubblicamente di tale
volontà governativa dopo aver negato attenzione
ai numerosi inviti rivoltigli da questa
Associazione per un confronto diretto e dopo aver inviato, a supporto, corposa documentazione.
Ma tant’è!
Avv. Angelo Pajno
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.