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mercoledì 26 febbraio 2025

TRIBUNALE: FACCIAMO CHIAREZZA! Una nota dell'avvocato Angelo Pajno (presidente Associazione Forense Isole Eolie)

TRIBUNALE: FACCIAMO CHIAREZZA!

(e si riconosca a Cesare ciò che è di Cesare)

Qualche giorno addietro  l’informazione e la stampa locale hanno titolato preoccupati  circa la possibile chiusura della Sezione distaccata di Lipari del Tribunale di Barcellona P.G..

Presupposto dell’assunto sarebbe la decisione del Tar Catania (sent.  n.670/2025) che avrebbe “accolto” il ricorso “presentato dal Presidente del Tribunale“ dell’epoca  (il 2013), dott. De  Marco, tendente ad ottenere la  convalida del proprio provvedimento reso in applicazione della norma  governativo di chiusura, tra le altre, della nostra Sezione distaccata.

E’ opportuno, e fors’anche  necessario,  porre i termini della questione nella loro  corretta dimensione, sia fattuale che di diritto.

Ed allora:

correva l’anno domini 2012 allorquando   una sciagurata quanto improvvida iniziativa governativa capitozzava, a colpi di macete (giuridicamente parlando), la geografia giudiziaria del nostro Paese sul presupposto che la giustizia di prossimità fosse oramai una follia e bisognasse, per accelerare i tempi delle decisioni, sia in sede civile che penale, “accorpare “  il contenzioso presso strutture  che non fossero più le vecchie “preture” o i c.d. “Tribunalini” (ove la durata di una causa civile difficilmente superava i 18 mesi ed un processo penale veniva deciso, al dibattimento,  entro due o tre udienze al massimo).

Al grido di “ammucchiare è bello purchè si riformi” furono quindi  varate, nell’ordine: la legge delega n.148 del 2011 ed i decreti attuativi  della stessa, il n. 155/2012 (revisione delle circoscrizioni giudiziarie)  ed il n. 156/2012 (rimodulazione degli Uffici del Giudice di Pace).

Il primo  di tali capolavori di ingegneria genetica circa le capacità neuroniche del legislatore - che mirava financo a ipotetici, quanto inverosimili, obiettivi di riduzione di spesa (come se l’accorpamento non necessitasse comunque di trasferimenti di personale, mezzi e risorse!) - portò alla soppressione di ben 31 tribunali, 31 procure  e di tutte le 220 sezioni distaccate  di tribunale  ( e quì siamo a quella di Lipari).

Il secondo decreto ha falcidiato  invece ben 667 Uffici del Giudice di Pace lasciandone in esercizio solo 179 (tra i quali, bontà loro, quello di Lipari e delle altre realtà insulari italiane).

Complimenti vivissimi!

Ciò detto, a far data settembre 2013 prendeva quindi il via tale riforma ed il Presidente pro tempore del tribunale di Barcellona ne prendeva atto decretando la chiusura della sede  distaccata di Lipari.

L’amministrazione comunale di Lipari dell’epoca, sensibile alle necessità dei propri amministrati  ( e nella assoluta latitanza, more solito, di quelle degli altri tre comuni eoliani)  conferiva quindi  incarico a legale di fiducia di valutare la possibilità di un ricorso alla Giustizia Amministrativa  contro l’applicazione della summentovata riforma , anche sotto  il profilo di una possibile violazione di alcuni precetti costituzionali.

Da quì l’avvio del contenzioso di recente deciso con la citata sentenza del Tar di Catania che ha visto il Comune Eoliano quale parte ricorrente   nei confronti del Ministero della Giustizia ed altri organi ed uffici dello Stato, giammai il contrario.

Nelle more  il Parlamento nazionale , re melius perpensa,  ha fatto seguire alla cennata riforma una serie di proroghe  del funzionamento riguardo  le sezioni distaccate delle isole di Lipari, Ischia ed Elba, in un primo momento di durata triennale mentre, di poi, di anno in anno sino ai giorni nostri con l’ultima proroga  fissata al 31.12.2025.

Tale susseguirsi di provvedimenti legislativi-toppa si sono rivelati quasi peggio del buco in quanto, almeno per l’Ufficio di Lipari  e con la esclusione del periodo triennale,  gli ultimi anni  di proroga, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno,  hanno portato ad una apertura meramente formale, e quindi solo apparente,  della sede  stante  la difficoltà di trasferimento degli incartamenti, sia civili che penali, nell’ambito di un sì tanto breve lasso temporale e  senza la certezza di poter proseguire l’attività oltre la chiusura di ciascun periodo di proroga.

In pratica l’attività giurisdizionale resta in capo alla sede principale di Barcellona, salvo sporadiche e ben definite eccezioni. Si potrebbe dire a ragion veduta che ci hanno mantenuto in vita con l’ossigeno magari sperando che il  31.12. successivo fosse effettivamente l’ultimo.

In quest’ottica va quindi evidenziato come  la sentenza del TAR in commento non incida assolutamente “sull’accanimento terapeutico” delle proroghe annuali che restano, e sono a tutt’oggi,  pienamente operative fermi restando i limiti di cui si è detto ed  i pregiudizi in danno della popolazione eoliana.

Di rilievo, infine, la circostanza che quel Collegio, pur rigettando il ricorso, ha ritenuto opportuno, evidentemente alla luce delle argomentazioni  trattate, compensare integralmente le spese di lite.

In sintesi: il pregevole tentativo fatto nel 2013 dalla amministrazione  comunale liparese dell’epoca  ha contribuito a mantenere acceso un faro sulla paradossale vicenda delle sezioni distaccate insulari e, mi sia consentito quale presidente della locale Associazione Forense,  a far sì che l’impegno ed il sacrificio degli Avvocati eoliani  possa essere infine ripagato nell’interesse delle comunità locali.

Da ultimo, va detto come sia oramai   di pubblico dominio l’impegno con il quale  l’attuale Governo  sta lavorando alla predisposizione del disegno di legge relativo alla “rivisitazione” della geografia giudiziaria  italiana  ripristinando quella Giustizia di prossimità che ne avena costituito il fulcro nei tempi passati  e dando finalmente concretezza al principio costituzionale  di recente inserito al VI comma dell’art. 119 della Carta costituzionale e mente del quale …” La repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove  le misure necessarie  a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla insularità” (legge costituzionale  del 07.11.2022 n.2).

Mi sia consentita, in chiusura, solo una postilla a beneficio della verità dei fatti: fa specie dover rilevare come  taluno  si compiaccia oggi pubblicamente di tale volontà governativa dopo aver  negato attenzione ai numerosi  inviti rivoltigli da questa Associazione per un confronto diretto e dopo aver inviato, a supporto,  corposa documentazione.

Ma tant’è!  

Avv. Angelo Pajno

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