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venerdì 15 ottobre 2021

Cave di pomice di Lipari. Questo il decreto che appone il vincolo

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio” e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.P.Reg. n. 2919 del 26.07.2021 con il quale è conferito all'architetto Maria Concetta Antinoro l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 21.07.2021;

VISTO il D.D.G n. 6434 del 26 maggio 2008 recante “Modalità per la verifica ex art. 12 del D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”;

VISTA la nota prot. n. 19531 del 26.08.2021 con la quale la Soprintendenza di Messina comunica agli aventi diritto l'avvio del procedimento per la verifica d’ufficio e dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del citato D.Lgs. 42/2004, dell'Area ex Cava di Pomice sita nel comune di Lipari (ME) - località Porticello, di proprietà mista (pubblica e privata), come dagli allegati stato giuridico delle aree ed elenco ditte proprietarie; VISTA la nota prot. n. 22922 del 12.10.2021 con la quale viene trasmessa la documentazione di rito per l'emissione del provvedimento tutorio;

ACCERTATO che l'area sopramenzionata - compresi i fabbricati e i capannoni con gli impianti e i macchinari ancora rilevabili all'interno degli stessi - identificata al catasto del comune di Lipari al Foglio n. 7 particelle 133 , 174 , 175 , 176 , 335 , 362 , 365 e Foglio n. 13 particelle 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 51 , 52 , 53 , 54 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 110 , 111 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 161 , 163 , 174 , 175 , 177 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 184 , 206 , 207 , 220 , 319 , 320 , 321 , 327 , 328 , 363 , 364 , 373 , 391 , 392 , 393 , 394 , 395 , 396 , 397 , 398 , 399 , 400 , 401 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 407 , 408 , 409 , 410 , 411 , 412 , 413 , 414 , 415 , 416 , 417 , 418 , 425 , 426 , 432 , 433 , 482 , 483 , 484 , 485 , 486 , 487 , 488 , 489 , 490 , 491 , 492 , 493 , 494 , 495 , 496 , 497 , 498 , 499 , 500 , 501 , 502 , 503 , 504 , 505 , 506 , 507 , 508 , 509 , 510 , 511 , 512 , 513 , 514 , 515 , 516 , 517 , 518 , 519 , 520 , 522 , 523 , 524 , 525 , 527 , 528 , 529 , 530 , 531 , 532,

così come individuata con perimetrazione di colore rosso nell'allegata planimetria catastale, riveste interesse storico ed etnoantropologico ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera h) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.e ii., in quanto l'ex area estrattiva per il suo valore storico, scientifico e paesaggistico rappresenta una prova testimoniale di un’attività pluricentenaria nonché una singolarità mineraria e paesaggistica, prova tangibile dell’attività umana che per secoli ha determinato la storia economica e culturale delle popolazioni Eoliane. Gli edifici industriali, pur non possedendo caratteri ed elementi di pregio architettonico, rappresentano elementi identitari del paesaggio locale e assieme ai vecchi macchinari, ormai in disuso, costituiscono una importante testimonianza di archeologia industriale. Il sito potrebbe già considerarsi un vero e proprio museo storico a cielo aperto che si configura quale bene culturale, patrimonio e memoria della comunità liparese, come meglio espresso nella relazione tecnica allegata. VISTE le osservazioni all'avvio del procedimento presentate da due soggetti privati aventi diritto, riscontrate dalla Soprintendenza di Messina con l'accoglimento totale delle stesse;

VISTE le osservazioni all'avvio del procedimento presentate dal comune di Lipari nella persona del legale rappresentante, riscontrate dalla stessa Soprintendenza con l'accoglimento parziale delle stesse;

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a norme di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 e della L.R. n. 80/77 il bene sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina.

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nella relazione tecnico-scientifica, che qui si intendono integralmente riportate, l'Area ex Cava di Pomice - compresi i fabbricati e i capannoni con gli impianti e i macchinari ancora rilevabili all'interno degli stessi - sita nel comune di Lipari (ME) - località Porticello, così come individuata in premessa, di proprietà mista pubblica-privata, viene dichiarata di interesse storico ed etnoantropologico in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 10 comma 4 lettera h) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e all'art. 2 della L.R. n. 80/77 e rimane, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nel precitato decreto legislativo.

ART. 2) Sono esclusi dalla presente dichiarazione tutti i corpi di fabbrica realizzati non in conformità alle norme edilizie e urbanistiche vigenti.

ART. 3) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari e a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente ART. 1), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D.Lgs. medesimo. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. 42/04.

ART. 4) Le aree oggetto di tutela restano sottoposte alle stesse prescrizioni d’uso già previste dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico dell’Arcipelago delle Isole Eolie agli artt. 11, 19, 20 e 26, riportate nell'allegata relazione tecnico-scientifica.

ART. 5) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 6) La relazione tecnico-scientifica (Elab. 1), gli stralci delle mappe catastali con l'evidenziazione del bene (Elab. 2), l'elaborato condizione giuridica delle aree (Elab. 3), la Perimetrazione su Piano Territoriale Paesaggistico delle isole Eolie (Elab. 4), l'elenco ditte proprietarie (Elab. 5) e la documentazione fotografica (Elab. 6) fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° dell'art. 15 del D.Lgs. n. 42/2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo. Copia del presente decreto sarà trasmessa al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 7) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L. n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

ART. 8) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014.

PALERMO, lì 13 ottobre 2021

IL DIRIGENTE GENERALE ad interim fto Maria Concetta Antinoro

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