Parte da Pantelleria una interessante iniziativa a tutela dell'identità anagrafica e culturale isolana. Nel pubblicare la proposta auspichiamo che questa possa essere "sposata" dal consiglio comunale di Lipari, "appoggiandosi" ad uno dei tanti onorevoli da sempre (ma spesso solo sulla carta) vicini alle Eolie, e coinvolgendo i tre Comuni di Salina
QUESTO IL DOCUMENTO CHE ARRIVA DA PANTELLERIA
Proponenti: Filippo Panseca e Aurelio Mustacciuoli. Per le isole prive di punti nascita
PROPOSTA DI LEGGE 'DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'IDENTITÀ ANAGRAFICA E CULTURALE
Articolo 1 (Modifiche alle norme anagrafiche in materia di luogo di nascita)
In deroga alle disposizioni vigenti in materia di anagrafe e stato civile, i genitori legalmente residenti, alla data della nascita del figlio, in un'isola del territorio nazionale priva di punto nascita, possono richiedere che il luogo di nascita del minore, per tutti gli effetti giuridici, sia indicato come l'isola stessa, in luogo del comune in cui il parto è effettivamente avvenuto.
Articolo 2 (Ambito di applicazione e presupposti)
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle isole del territorio nazionale in cui non è presente alcuna struttura sanitaria in grado di assistere la nascita in modo continuativo alla data del parto. I genitori, per potersi avvalere di quanto previsto all'articolo 1, devono risultare anagraficamente residenti sull'isola interessata da almeno dodici mesi antecedenti la data del parto. La richiesta di sostituzione del luogo di nascita deve essere presentata entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di nascita proveniente dall'autorità del luogo in cui si è verificato il parto.
Articolo 3 (Procedura di Registrazione)
La richiesta di cui all'articolo 2, comma 3, è presentata all'ufficiale di stato civile del comune insulare presso il quale i genitori hanno la residenza.
Alla richiesta deve essere allegata:
a) Copia autenticata dell'atto di nascita rilasciato dall'autorità competente del luogo di parto effettivo;
b) Attestazione di residenza dei genitori sull'isola alla data del parto;
c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale i genitori confermano l'assenza di un punto nascita sull'isola e dichiarano la volontà di attribuire al figlio l'isola quale luogo di nascita ufficiale. L'ufficiale di stato civile, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2 e la completezza della documentazione, provvede a registrare il minore come nato nell'isola, indicando il comune insulare di riferimento quale luogo di nascita, annotando tale circostanza a margine dell'atto di nascita originario e comunicando la variazione agli archivi informatici dell'anagrafe nazionale.
Articolo 4 (Effetti della Registrazione)
A seguito della procedura di cui all'articolo 3, il luogo di nascita ufficiale del minore per tutti gli effetti di legge è l'isola di residenza dei genitori, nella forma del comune insulare di riferimento.
Tale indicazione sarà riportata su ogni documento di identità, passaporto, certificazione anagrafica o altro documento in cui si richieda il luogo di nascita del cittadino. L'atto di nascita originario, rilasciato dall'ente competente per il luogo del parto effettivo, conserva valore documentale e storico, ma non prevale sulla registrazione effettuata ai sensi della presente legge quanto all'indicazione del luogo di nascita per finalità anagrafiche e di stato civile.
Articolo 5 (Controlli e Garanzie)
L'ufficiale di stato civile è tenuto a verificare con diligenza la veridicità delle dichiarazioni rese.
In caso di dichiarazioni mendaci o irregolari, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di falso in atto pubblico. In presenza di seri dubbi o contestazioni, l'ufficiale di stato civile può sospendere il procedimento e richiedere un parere al Prefetto territorialmente competente. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato tempestivamente ai genitori, i quali potranno proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente.
Articolo 6 (Finalità Culturale e Identitaria)
La presente legge è adottata in considerazione delle peculiari condizioni degli abitanti delle isole prive di punti nascita e della necessità di tutelare l'identità territoriale, storica e socio-culturale di tali comunità, evitandone la progressiva scomparsa dalle registrazioni di nascita ufficiali. In particolare, per l'Isola di Pantelleria, Provincia di Trapani, Regione Siciliana, la presente legge mira a garantire la continuità della popolazione pantesca, consentendo che i nati da genitori residenti sull'isola possano essere ufficialmente registrati come nati sull'isola, preservando così l'identità pantesca nel lungo periodo.
Articolo 7 (Disposizioni Attuative)
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute, adotta con proprio decreto le disposizioni attuative volte a disciplinare nel dettaglio le procedure di registrazione, la documentazione richiesta e le modalità di controllo. Le Regioni e le Province Autonome potranno adottare provvedimenti integrativi o di coordinamento, in coerenza con la presente legge, al fine di assicurare un'applicazione uniforme sul territorio nazionale.
Articolo 8 (Entrata in Vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con la presente formulazione, l'obiettivo di evitare che, a causa dell'assenza di un punto nascita, l'appartenenza territoriale all'isola scompaia dalle future generazioni viene raggiunto. La legge stabilisce la possibilità di ritenere l'isola quale luogo di nascita ufficiale, sostituendo l'indicazione del luogo effettivo di parto. Questo costituisce una deroga alle consuete regole in materia di stato civile, ma risponde all'obiettivo indicato, ossia permettere alle nuove generazioni di risultare ufficialmente nate sull'isola
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