Nel corso della Legislatura si occupò numerose volte delle Isole Eolie.
Diverse le sue interrogazioni Parlamentari sugli eventi legati all’invio del 15 boss mafiosi nell’isola di Filicudi; le unico con una risposta ufficiale del parte del Ministero dell’Interno Restivo.
Ai ministri dell’interno e di grazia e giustizia.
Per sapere se non ritengano di dovere proporre con urgenza la revoca della misura che ha disposto l’invio al soggiorno obbligato nell’isola di Filicudi di 15 mafiosi. La misura colpisce infatti gravemente gli interessi legati allo sviluppo turistico dell’importante comprensorio delle isole Eolie ed ha suscitato la legittima e vigorosa protesta della popolazione, di cui si è reso interprete l’intero consiglio comunale di Lipari. Si chiede, nell’occasione, di conoscere i criteri cui si ispira il recente concentramento di soggetti mafiosi in alcune località di soggiorno obbligato.
La risposta del Ministro arriva a diversi mesi di distanza, precisamente il 21 settembre 1971. “(...) con provvedimento già eseguito, i quindici mafiosi assegnati dall’autorità giudiziaria al soggiorno obbligato in Filicudi, sono stati trasferiti all’isola dell’Asinara (comune di Porto Torres).” Il ministro dell’interno: Restivo.
La risposta del Ministro arriva a diversi mesi di distanza, precisamente il 21 settembre 1971. “(...) con provvedimento già eseguito, i quindici mafiosi assegnati dall’autorità giudiziaria al soggiorno obbligato in Filicudi, sono stati trasferiti all’isola dell’Asinara (comune di Porto Torres).” Il ministro dell’interno: Restivo.
A conclusione della vicenda, ancora l’onorevole Tuccari torna sull’argomento con una interrogazione che riceverà la risposta soltanto nella seduta del 30 settembre 1971:
Al Ministro dell’interno – Per conoscere i motivi che suggeriscono al capo della polizia di continuare a includere, fra le località destinate a sede di soggiorno obbligato per soggetti socialmente pericolosi, località turistiche, contraddicendo, in tal modo, gli scopi della misura di prevenzione e suscitando legittimi e larghe proteste da parte delle popolazioni interessate, così come è avvenuto in questi giorni fra gli abitanti delle isole Eolie. La scarcerazione di molti detenuti, avvenuta a seguito della nuova disciplina sulla carcerazione preventiva, rende particolarmente attuale la richiesta già da tempo avanzata contro quell’orientamento da parte della Commissione.”
Risposta – nell’elenco dei comuni presso i quali destinare, di volta in volta, le persone socialmente pericolose ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 – predisposto da questo Ministero e segnalato alle varie questure – non figurano i comuni riconosciuti di interesse turistico.
L’autorità giudiziaria, però, nella scelta delle località ove ovviare i soggiornanti obbligati, si riserva ogni potere d’iniziativa, si che non sempre tiene conto delle segnalazioni dei questori.
Per quanto riguarda, in particolare, la “dimora obbligata” disposta ai sensi dell’articolo 282 del codice di procedura penale per numerosi detenuti scarcerati in applicazione del decreto-legge 1 maggio 1970 n. 152, questo Ministero non ha predisposto alcun elenco di sedi, limitandosi a segnalare alcuni comuni a specifica richiesta della competente magistratura.
Il Ministro: Restivo
L’onorevole Emanuele Tuccari, inoltre, nella seduta del 30 giugno 1971 aveva ricevuto la risposta scritta del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, Gava, su alcuni problemi di Vulcano.
- Ai Ministri dell’industria, commercio e artigianato e del turismo e spettacolo – Per sapere se siano informati del grave allarme suscitato nell’isola di Vulcano (Eolie) dalla pretesa di una società di speculazione, la Hephaistos, di privatizzare le sorgenti termali e le fumarole mediante la concessione di un’ampia zona litoranea, privando la collettività del libero uso di una risorsa che è fondamentale per l’attività turistica dell’isola.
Per conoscere se, di fronte alla motivata opposizione già manifestata dalla sovrintendenza ai monumenti della Sicilia orientale e dal Consiglio comunale di Lipari, non ritengano di svolgere un opportuno intervento presso gli organi competenti della Regione siciliana affinché la richiesta concessione venga negata e sia invece concretamente impostato un programma di valorizzazione delle risorse termali dell’isola sotto un profilo pubblicistico.
Risposta - la Regione Siciliana, alla cui competenza è demandata in via esclusiva la materia mineraria, ha reso noto che in data 12 settembre 1970, la società Hephaistos, con sede in Catania, ha presentato istanza di concessione (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 24 ottobre 1970) per la utilizzazione degli elementi mineralizzatori, cosiddetti “fumarole”, dell’isola di Vulcano. In precedenza, le suddette acque termali erano già state oggetto di concessione, dichiarata poi deceduta per mancato razionale sfruttamento: attualmente tali sostanze minerali e le pertinenze sono in possesso dell’amministrazione regionale ed in conseguenza all’Ente minerario siciliano che le custodisce e ne cura la manutenzione. L’istruttoria relativa alla domanda di concessione prodotta dalla Hephaistos è in corso: avverso l’accoglimento dell’istanza hanno fatto opposizione numerosi enti privati e pubblici preposti allo sviluppo turistico ed alla tutela delle bellezze ambientali dell’isola. La Regione siciliana ha tenuto a sottolineare che tanto l’amministrazione regionale, competente ad accordare il decreto di concessione, quanto il consiglio regionale delle miniere, il cui parere fa parte integrante dell’iter istruttorio, non potranno prescindere da una valutazione delle motivazioni che stanno a fondamento delle opposizioni alla domanda di concessione, nella considerazione che l’intera isola di Vulcano è stata sottoposta al vincolo sulle bellezze naturali con decreto del Presidente della Regione siciliana del 7 settembre 1966.
Il ministro dell’industria, del commercio e
Dell’artigianato: Gava
Giuseppe La Greca (Gia segretario del PDS/DS)
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