Con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, comma 649, l. n. 147/2013, non sono soggette alla TARI le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali che producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, e che il potere regolamentare dei Comuni può essere esercitato solo per estendere tale esenzione ad altre superfici.
Fuori i rifiuti speciali. Non sono soggette alla TARI le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, ivi compresi i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti e le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, richiamando la disciplina di cui all'art. 1, comma 649, l. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
Duplicazione dei costi. Nel documento di prassi si spiega che in tali aree la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili, e dunque la tassazione va esclusa. Peraltro, sottoporre a tassazione dette aree, con la sola esclusione delle superfici occupate dai macchinari, determinerebbe un'ingiustificata duplicazione dei costi, perché i produttori di rifiuti speciali devono già assolvere al costo per lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali medesimi. L'esenzione si applica, nel rispetto della norma, a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Quanto alla previsione di cui al terzo periodo del citato comma 649 (secondo cui, con proprio regolamento «il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estendi il divieto di assimilazione»), il Dipartimento delle Finanze chiarisce che il potere regolamentare dei Comuni non può contravvenire al principio generale formulato dalla primo periodo della norma, e dunque può essere esercitato solo per individuare ulteriori superfici, produttive di rifiuti speciali assimilabili, cui estendere l'esenzione in parola.
(fonte: www.fiscopiu.it)
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