.Importante sentenza del Tar di Palermo del 2.04.2015 sulla tematica dell’indennità per “danno ambientale”, il cui pagamento è stato richiesto a numerosi cittadini eoliani a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia.
COMUNICATO
Un cittadino di Lipari, L.B., nel mese di dicembre 2014, ha ricevuto la notifica del D.D.S. n. 2906/2014 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Servizio Tutela, dell’Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.618,93 per la realizzazione di opere abusive oggetto di istanza di sanatoria edilizia nel territorio del Comune di Lipari. La concessione edilizia in sanatoria per l’abuso edilizio realizzato, è stata rilasciata al ricorrente dal Comune di Lipari in data 19.03.2007, previo nulla osta della Soprintendenza, reso favorevolmente per silenzio assenso ex art. 17, co. 6, l.r. n. 4/2003; di contro, il provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria è stato adottato dalla P.A. solo in data 29.10.2014 e comunicato con nota datata 01.12.2014, ricevuta dal ricorrente in data 12.12.2014. Con nota n. 8395 del 2 ottobre 2007, la Soprintendenza BB.CC. di Messina ha dichiarato che “sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi si è formato il silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 17 comma 6 della l.r. 4/2003”, subordinandone il mantenimento “al pagamento dell’indennità pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004”.
Il TAR Palermo, con sentenza in forma semplificata, c.d. “breve”, uniformandosi ad un recente orientamento del C.G.A., ha accolto la tesi sostenuta dai legali del ricorrente secondo cui l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici, costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, con conseguente applicabilità anche a tale sanzione del principio contenuto nell’art. 28 della l. n. 689/1981, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Tale prescrizione si applica, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria.
Ne consegue che il provvedimento finale impugnato, essendo stato adottato oltre il quinquennio decorrente dalla cessazione – per fatto dell’amministrazione – dell’illiceità dell’opera, è viziato e, pertanto, il TAR ha dichiarato l’annullamento della richiesta di pagamento, per intervenuta prescrizione (quinquennale) del diritto a riscuotere le somme.
Il ricorrente è stato difeso dall’ avv. Giuseppe Cincotta di Lipari e dall’avv. Ferdinando Croce di Messina.
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