Nell’ordinamento italiano, il fondamento della tutela della salute e della sicurezza si rinviene in senso generale nella Costituzione: nell’art. 32, co. 1, per il quale «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…», e nell’art. 41, che riconosce la libertà di iniziativa economica privata (co. 1) purché non si svolga «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (co. 2).
L’art 9 stabilisce che deve essere tutelato il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tra le materie assegnate a titolo esclusivo dal legislatore alla competenza dello Stato, nell’elenco di cui al comma 2 dell’ art ,117 vengono specificate: «la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»; mentre a titolo concorrente alle Regioni vengono assegnate: «valorizzazione dei beni ambientali e culturali».
È da questo presupposto che bisogna partire quando si parla di turismo e di attività ad esso collegate per l’isola di Stromboli.
L’esigenza di tutela del patrimonio e la sicurezza dovranno essere alla base di ogni decisione/provvedimento dell’amministrazione comunale. Non è “anacronistico” , al contrario di come sostiene l’AIGAE , tutelare un territorio Patrimonio dell’Umanità. Nessuna ragione “costituzionale” di parte può reggere di fronte al valore ed all’obbligo della tutela della sicurezza dell’utenza ,dei cittadini, dell’isola.
Pregevole l’interesse delle guide ambientali per lo sviluppo del turismo a Stromboli , sicuramente contribuiranno ad incrementare le offerte di percorsi alternativi alla scalata del vulcano. C’è un mondo da scoprire ed interessanti itinerari da sviluppare. Il turismo sostenibile e responsabile è la via da percorrere.
Associazione Amo Stromboli
L’art 9 stabilisce che deve essere tutelato il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tra le materie assegnate a titolo esclusivo dal legislatore alla competenza dello Stato, nell’elenco di cui al comma 2 dell’ art ,117 vengono specificate: «la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»; mentre a titolo concorrente alle Regioni vengono assegnate: «valorizzazione dei beni ambientali e culturali».
È da questo presupposto che bisogna partire quando si parla di turismo e di attività ad esso collegate per l’isola di Stromboli.
L’esigenza di tutela del patrimonio e la sicurezza dovranno essere alla base di ogni decisione/provvedimento dell’amministrazione comunale. Non è “anacronistico” , al contrario di come sostiene l’AIGAE , tutelare un territorio Patrimonio dell’Umanità. Nessuna ragione “costituzionale” di parte può reggere di fronte al valore ed all’obbligo della tutela della sicurezza dell’utenza ,dei cittadini, dell’isola.
Pregevole l’interesse delle guide ambientali per lo sviluppo del turismo a Stromboli , sicuramente contribuiranno ad incrementare le offerte di percorsi alternativi alla scalata del vulcano. C’è un mondo da scoprire ed interessanti itinerari da sviluppare. Il turismo sostenibile e responsabile è la via da percorrere.
Associazione Amo Stromboli
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