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mercoledì 21 ottobre 2026

Lipari, cartelle pagamento TARI affidate ad Agenzia dEntrate-Riscossione. Consiglieri d'opposizione interrogano su regolarità delle notifiche, degli atti presupposti e delle procedure di riscossione

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Al Sindaco del Comune di Lipari

Dott. Riccardo Gullo

E, p.c.

Al Dirigente del II Settore Economico Finanziario Dott. Mario Cavallaro; Al Titolare di PO Dott.ssa Elisabetta Corda


Oggetto: Cartelle di pagamento TARI affidate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione – verifica della regolarità delle notifiche, degli atti presupposti e delle procedure di riscossione

Premesso che

La tassa sui rifiuti (TARI), istituita a decorrere dal 2014 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e rappresenta una componente essenziale delle entrate comunali. La corretta gestione delle procedure di accertamento e riscossione del tributo assume pertanto particolare rilevanza, sia per garantire il rispetto degli obblighi tributari da parte dei cittadini, sia per assicurare all’Ente le risorse necessarie al finanziamento del servizio.

L’articolo 20 del Regolamento TARI del Comune di Lipari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 29 settembre 2014 ed entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, disciplina le modalità di pagamento del tributo e la procedura da seguire in caso di omesso o parziale versamento, delineando la sequenza di adempimenti di seguito specificata:

1. L'invio dell'avviso ordinario di pagamento al contribuente, finalizzato al versamento spontaneo del tributo;

2. In caso di omesso/parziale pagamento degli importi indicati nell’avviso, il Comune deve emettere e notificare un atto formale di richiesta di pagamento;

3. In caso di persistente inadempimento del contribuente, l’avvio delle procedure di riscossione forzata.

In altre parole, l’articolo 20 del Regolamento stabilisce una sequenza procedurale che distingue l’avviso di pagamento iniziale dalla successiva formale richiesta di pagamento, la cui notificazione assume rilievo ai fini della prosecuzione della procedura e, in caso di persistente inadempimento e ricorrendone i presupposti di legge, dell'eventuale avvio della riscossione forzata. Risulta pertanto essenziale verificare quali atti siano stati effettivamente emessi, inviati e notificati, secondo le rispettive modalità previste dalla disciplina applicabile, ai contribuenti residenti nel Comune di Lipari prima che le relative posizioni siano state trasmesse ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Considerato che

Sono pervenute segnalazioni da parte di cittadini di Lipari che riferiscono di aver ricevuto cartelle di pagamento relative alla TARI tramite Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), senza aver previamente ricevuto, secondo quanto dichiarato, gli avvisi di pagamento o gli eventuali atti di accertamento e le formali richieste di pagamento presupposti. Nel caso di specie, si evidenza che l’avviso di pagamento e la successiva richiesta formale di pagamento che il Comune di Lipari avrebbe dovuto notificare ai sensi dell’art. 20 del sopracitato Regolamento TARI, costituiscono atto prodromico e presupposto alla cartella di pagamento.

Al riguardo, assume particolare rilievo verificare se, nei procedimenti concretamente seguiti dall'Ente, siano stati regolarmente posti in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 20 del Regolamento TARI e dalla normativa applicabile, con specifico riferimento all'invio degli avvisi ordinari e alla notificazione degli atti formali di richiesta di pagamento o degli eventuali atti di accertamento aventi efficacia esecutiva.

La questione assume particolare rilievo alla luce dell’ordinanza della Corte di Cassazione del 15 settembre 2023, n. 26660, secondo cui “l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato”, precisando altresì che “la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento”.

È infatti principio giurisprudenziale ormai consolidato che, in materia di riscossione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Pertanto, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale idoneo ad incidere sulla validità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791, Corte di Giustizia tributaria di I° Grado di Catanzaro, sentenza n. 3/2024).

In altre parole, nel caso di specie, la mancata notifica dell’avviso di pagamento e della successiva formale richiesta di pagamento da parte del comune di Lipari, potrebbe determinare l’illegittimità della cartella di pagamento notificata da parte di Ader.

Tali principi giurisprudenziali, ormai consolidati, rendono necessario verificare, nel caso delle cartelle TARI ricevute dai cittadini di Lipari, se il Comune abbia effettivamente inviato gli avvisi ordinari di pagamento e successivamente emesso e notificato gli atti formali di richiesta di pagamento previsti dall'articolo 20 del Regolamento comunale, ovvero gli eventuali diversi atti richiesti dalla disciplina legislativa applicabile alle annualità interessate, e se sia in grado di documentare l’avvenuta notificazione degli atti per i quali tale adempimento risulti obbligatorio.

Qualora tali adempimenti non fossero stati regolarmente eseguiti, i contribuenti potrebbero contestare le cartelle ricevute, esponendo il Comune al rischio di contenziosi, all’eventuale annullamento degli atti e al conseguente mancato recupero delle somme pretese, con potenziali ripercussioni sugli equilibri finanziari dell'Ente e sulla disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei servizi pubblici, da valutare in relazione all'entità delle somme interessate e alla loro effettiva esigibilità.

Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Sindaco per sapere:

1. Quali atti amministrativi disciplinino il rapporto tra il Comune di Lipari e ADER per la gestione delle entrate comunali. Si chiede, in particolare, di conoscere gli estremi delle deliberazioni, delle determinazioni, delle convenzioni, degli affidamenti o degli altri provvedimenti adottati.

2. Quali attività siano state concretamente affidate ad ADER, specificando se l’incarico riguardi la sola riscossione coattiva di crediti già accertati dal Comune oppure comprenda ulteriori attività.

3. Se, prima dell’iscrizione a ruolo e dell’emissione delle cartelle, siano stati regolarmente inviati gli avvisi ordinari di pagamento e notificati gli atti formali di richiesta di pagamento previsti dall'articolo 20 del Regolamento TARI, ovvero gli eventuali atti di accertamento presupposti richiesti dalla disciplina applicabile alle diverse annualità tributarie.

4. Se il Comune disponga delle prove documentali dell'invio degli avvisi ordinari di pagamento e dell'avvenuta notificazione degli atti presupposti per i quali tale adempimento risulti obbligatorio e se siano state svolte verifiche sulle posizioni dei cittadini che dichiarano di non aver mai ricevuto tali atti.

5. Quali controlli siano stati effettuati prima della trasmissione dei carichi ad ADER, al fine di accertare la correttezza degli importi, la completezza della documentazione e la regolarità degli atti presupposti.

6. Se sia stata effettuata una valutazione del rischio economico-finanziario connesso all’eventuale annullamento delle cartelle e al conseguente possibile mancato recupero delle entrate tributarie, anche in relazione ai potenziali riflessi sugli equilibri di bilancio dell'Ente, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei crediti interessati e della loro effettiva esigibilità.

7. Se il Sindaco intenda riferire al Consiglio comunale sugli esiti delle verifiche, mettendo a disposizione la documentazione amministrativa e indicando le misure che saranno adottate per prevenire il ripetersi di eventuali criticità.

Si richiede risposta scritta.


I Consiglieri Comunali: Gaetano Orto, Lucy Iacono, Cristina Dante, Adolfo Sabatini, Raffaele Rifici, Angelo Portelli Giorgia Santamaria

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