R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2025, proposto da Antonino Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Criscì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso formulata ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 22 ss. L 241/1990, sulla richiesta di accesso avanzata con istanza prot. n° 25389 del 10 luglio 2025, con la quale Russo Antonino ha richiesto di avere copia di atti e documenti necessari all’espletamento del mandato di Consigliere Comunale di Lipari
nonché per l’accertamento
- del diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto l’esercizio dell'accesso mediante
consegna di copia degli atti richiesti con emanazione dell’ordine di esibizione ex
art. 116, co. 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 25 agosto 2025, il ricorrente, Consigliere comunale e Presidente del Consiglio comunale del Comune di Lipari, ha esposto che, con istanza prot. n. 25389 del 10 luglio 2025, ha chiesto al Responsabile del Servizio Idrico del Comune di Lipari l’accesso alla documentazione indicata, al fine di poter verificare la correttezza delle affermazioni di fatto e dei conteggi posti a base del PEF Idrico 2025, approvato – in via provvisoria - con deliberazione G.M. n° 68/2025, e quindi di poter esercitare il proprio munus publicum e le proprie prerogative di controllo. In particolare, con la citata nota, ha chiesto il rilascio della seguente documentazione:
1) Copia della Determinazione ATI Idrico Messina n° 155 del 11.11.2024 per l’applicazione dell’incremento tariffario 2024 e 2025;
2) Copia della nota prot. 110 del 22.01.2025, con la quale l’ATI Messina comunicava la sopravvenuta inefficacia della precedente Determinazione di aumento tariffario;
3) Copia della nota prot. 16015 del 7.05.2025, con la quale il Comune di Lipari ha sollecitato la definizione di un nuovo assetto tariffario;
4) Copia della nota del responsabile del Servizio Idrico prot. 16275 del 8.05.2025 completa di allegati;
5) Copia della nota ATI Messina prot. 947 del 19.05.2025, con la quale è stata rigettata la richiesta di aumento tariffario voluto dal Comune a carico dei cittadini;
6) Copia della nota prot. 19409 del 30.05.2025 sottoscritta dal Segretario Generale e dal responsabile del Servizio Idrico comunale indirizzata all’ATI Messina;
7) Copia della nota prot. 1038 del 9.06.2025 dell’ATI Messina;
8) Copia della precedente delibera G.M. n° 48 del 12.05.2025, nella quale il bilancio del servizio idrico presentava una scopertura finanziaria di € 215.272,36;
9) Copia del ruolo delle fatture emesse per il servizio l’annualità idrica 2022 (fatturato a marzo 2024);
10) Copia del ruolo delle fatture emesse per il servizio l’annualità idrica 2023 (fatturato ad aprile 2025);
11) Copia del ruolo complessivo dei consumi rilevati con le letture eseguite tra il mese di novembre e quello di dicembre 2023 a copertura delle precedenti annualità 2022 e 2023, con indicazione dei criteri di riparto annuale utilizzati ai fini della suddivisione dei consumi rilevati per ogni singolo periodo preso a riferimento;
12) Copia del D.D.S. n° 529/2025 relativo all’Accertamento di somme in entrata al Bilancio della Regione Siciliana per la somma media annua superiore al milione di euro per la gestione del depuratore di Lipari, corredato degli estremi di avvenuta notifica al Comune di Lipari;
13) Copia delle fatture ENEL e SEL registrate per l’annualità 2024 per i costi di alimentazione degli impianti elettromeccanici della rete idrica e fognaria;
14) Copia dei provvedimenti di affidamento del servizio autobotte per gli anni 2024 e 2025 e copia delle relative fatture emesse per il corrispondente periodo e fino a tutt’oggi, dai gestori incaricati dell’espletamento del predetto servizio;
15) Copia della relazione tecnica a corredo della riduzione di € 90.000,00 dei costi programmati di gestione delle reti e degli impianti idrici e fognari, comprensivi degli interventi urgenti su chiamata e della ulteriore riduzione di € 125.572,36 prevista per l’impianto di depurazione.
1.1. Non avendo ottenuto riscontro da parte del Comune, il ricorrente ha intrapreso la presente azione volta all’annullamento del diniego maturato per silentium e all’accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna dell’Ente agli adempimenti consequenziali. Ha dedotto, a sostegno delle proprie pretese, la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 25 l.r. n. 10/91, nonché la violazione dell’art. 43 del t.u.e.l.
2. Il Comune di Lipari non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2025, il difensore ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con richiesta di distrazione delle spese di lite, dichiarandosi anticipatario; indi il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Com’è noto, l’art. 43, comma 2, del T.U.E.L. attribuisce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, “utili all’espletamento del proprio mandato”, essendo gli istanti “tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
Tale diritto, come affermato in giurisprudenza, ha una portata molto più ampia rispetto a quello generalmente previsto dall’art. 22, l. n. 241 del 1990 e ciò con riguardo sia alla legittimazione, sia al contenuto della pretesa ad accedere ai documenti amministrativi, sia, infine, all’assenza di particolari obblighi di motivazione e/o formalità (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 27 marzo 2025 n. 2596; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 12 ottobre 2012, n. 305; Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963).
D’altra parte, dal termine «utili», contenuto nell’articolo 43 d.lgs. n. 267 del 2000, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (Cons. Stato, n. 4525 del 2014, cit.; IV, 12 febbraio 2013, n. 843), con vincolo del segreto d’ufficio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8.9.2011, n. 5053).
Quanto alla motivazione, poi, è stato chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato n. 5750/2024) che “sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso ai documenti, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle sue funzioni”.
6. Facendo applicazione dei suindicati principi al caso in esame, il ricorrente, nella qualità di Consigliere comunale e Presidente del Consiglio comunale, ha diritto all’accesso alla documentazione richiesta, sicché il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento del diritto all’ostensione in suo favore, per effetto del quale il Comune di Lipari dovrà consentire l’accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei riguardi del Comune intimatoe vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’amministrazione intimata di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna il Comune di Lipari al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori di legge se dovuti, nonché, al rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario