Cerca nel blog

sabato 2 novembre 2019

Arriva il fondo per gli investimenti nelle isole minori. Presto potrebbe arrivare anche la legge (fonte: ildispariquotidiano.it - articolo di Leo Pugliese)

Arriva il fondo per gli investimenti nelle isole minori. Istituito presso la presidenza del Consiglio un fondo con una dotazione di 14,5 milioni di euro per il 2020, di 14 milioni di euro per il 2021 e di 13 milioni di euro per il 2022. Il fondo è destinato a “finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di Comuni” delle isole minori. La norma stabilisce che con decreto del presidente del Consiglio, su proposta del ministro per gli Affari regionali, previo parere della conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
Il fondo è ripartito tra i Comuni destinatari con decreto del ministro per gli Affari regionali, di concerto con il ministro dell’Economia, previo parere favorevole della conferenza unificata.
LA LEGGE SULLE ISOLE MINORI
Dopo un impegno di 22 anni da parte dell’ANCIM, l’associazione delle isole minori, e varie proposte di legge non giunte all’approvazione, questa volta sembra che vada in porto la Legge quadro per il loro sviluppo. E’ stata approvata dal Senato ed il 18 ottobre è passata all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva. Essa tende all’attuazione dei principi fissati dai Trattati dell’Unione Europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali, prevedono particolare tutela di tali aree insulari, per superare i divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate. La stessa Costituzione Italiana impegna lo Stato, le regioni e i comuni ad adottare gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori, per superare le disparità nell’erogazione dei servizi pubblici fondamentali, gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale, al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, di recupero e promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale. La legge approvata al Senato dà una serie di indicazioni operative e stabilisce che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel limite delle risorse disponibili e della dotazione dei Fondi aggiuntivi a quelli già previsti dalle leggi vigenti, perseguono obiettivi in tutti i campi socio-economici e strutturali, come sanità, trasporti, lavoro, sviluppo turistico, difesa del territorio, infrastrutture. Per le risorse annotiamo che saranno di 20 mil. di euro per l’anno 2019, 30 mil. annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e 10 mil. annui a decorrere dal 2025. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale i comuni delle isole minori, d’intesa con le regioni, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali. I sindaci dei comuni entro i successivi 60 giorni trasmettono all’ANCIM una relazione sulla ricognizione, comprensiva di progetti di adeguamento delle infrastrutture, per il loro inserimento nel DUPIM per la procedura di ammissione al riparto delle risorse. Entro 90 giorni dall’approvazione della Legge i comuni devono provvedere, con revisione annuale, alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio per definire progetti di recupero e valorizzazione e l’elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, anche individuare criteri premiali all’interno dei bandi per l’erogazione di contributi, l’elencazione delle piccole produzioni locali per promuoverne il “marchio”. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni possono predisporre un piano avente ad oggetto l’attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità; organizzano nel territorio corsi di formazione professionale per operatori turistici; provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie e promuovere le pratiche di volontariato.  Le isole minori italia e corso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118. A sostegno del sistema scolastico, il Min. dell’istruzione con decreto da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge definisce criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale, direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune ove insiste l’istituzione scolastica di assegnazione. Misure organizzative possono riguardare la protezione civile su base volontaria e la predisposizione di piani di emergenza. Sono possibili accordi di collaborazione e convenzioni con università e con istituti di credito al fine di valorizzare le sinergie culturali con l’elaborazione di progetti e favorire l’innovazione tecnologica nello sviluppo economico e nell’occupazione e per l’installazione di circuiti di sportelli automatici. Per i trasporti marittimi, in considerazione della rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei collegamenti e di garanzia della continuità del servizio, le regioni in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, verificano la causa di effettive di eccezionalità e adottano le eventuali misure sanzionatorie previste nell’ambito degli accordi che regolano il servizio; definiscono un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi come opere prioritarie. Le regioni procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico. Per la gestione dei rifiuti, i comuni, anche usufruendo del contributo di sbarco, devono favorire lo smaltimento finale in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso il miglioramento della raccolta differenziata, forme di recupero ed impiego dei materiali recuperati, il compostaggio domestico, il sistema di restituzione o riutilizzo degli imballaggi commerciali, vuoti a rendere su cauzioni, anche con incentivi e penalizzazioni. Le regioni possono trasferire ai comuni la proprietà o la gestione dei beni del demanio regionale e delle riserve naturali regionali, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e la gestione. Possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili. Naturalmente bisogna attendere l’approvazione della Camera che potrebbe apportare modifiche.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.