UFFICIO PATTI TERRITORIALI ISOLE EOLIE
Palazzo Municipale di Lipari
Associazione ex art 30 del D. Lgs. n. 267/2000
pattiterritoriali@pec.comunelipari.it
e-mail: ufficiopattieolie@gmail.com
Palazzo Municipale di Lipari
Associazione ex art 30 del D. Lgs. n. 267/2000
pattiterritoriali@pec.comunelipari.it
e-mail: ufficiopattieolie@gmail.com
C O M U N I C A T O
Semplificazioni per la definizione dei Patti territoriali e dei Contratti d’area di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
-------------------------------------
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019 recante, i contenuti, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie in attuazione dell’articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Comunicazione.
Al fine di assicurare ampia diffusione agli operatori della Misura di agevolazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (di seguito Decreto Crescita), recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riguardanti la definizione dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse per le iniziative produttive nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d’area, lo scrivente Ufficio Patti Territoriali Isole Eolie fornisce le seguenti indicazioni operative.
A riguardo, l’articolo 28 del predetto Decreto Crescita prevede, per la definitiva chiusura dei procedimenti amministrativi, la facoltà per le imprese beneficiarie di presentare dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’ultimazione dell’intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso.
In data 28 ottobre 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2019 il Decreto ministeriale del 5 settembre 2019 (di seguito Decreto Ministeriale) che ha definito i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte delle imprese beneficiarie che hanno ultimato l’intervento agevolato entro il termine del31 dicembre 2012, ai sensi dall'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nel dettaglio, ciascuna impresa beneficiaria può trasmettere, per la determinazione degli importi residui ancora da erogare, la dichiarazione sostitutiva secondo lo schema definito con l’Allegato A del Decreto Ministeriale con la quale attesta l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. La dichiarazione potrà essere trasmessa all’indirizzo PEC dgiai.div09@pec.mise.gov.it, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorso tale termine, il Ministero dello Sviluppo Economico adotta, previa verifica delle condizioni di erogabilità stabilite dalla legge, il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni definendo, nei limiti del contributo concesso, il saldo residuo spettante e disponendo la liquidazione delle relative somme attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.A..
Nei confronti delle imprese beneficiarie che non presentano la predetta dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità e i termini sopra indicati, il Ministero dello Sviluppo Economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.
A partire dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i Soggetti responsabili e i Responsabili unici non potranno più adottare provvedimenti di concessione definitiva nei confronti delle imprese beneficiarie.
La Cassa depositi e prestiti S.p.A. potrà in ogni caso liquidare a favore delle imprese beneficiarie gli importi residui a saldo sulla base di quanto già disposto con i provvedimenti adottati dai Soggetti responsabili e Responsabili unici anteriormente alla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale.
Si segnala che il Decreto Ministeriale all’art. 4 ha previsto una procedura semplificata per le imprese beneficiarie destinatarie di un provvedimento definitivo di concessione, adottato anteriormente alla data di pubblicazione del medesimo Decreto Ministeriale, che attendono l’erogazione del contributo a saldo delle agevolazioni.
Per tale fattispecie, le imprese in questione, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale, possono presentare all’indirizzo PEC dgiai.div09@pec.mise.gov.it la dichiarazione sostitutiva secondo lo schema definito con l’Allegato B del Decreto ministeriale. Il Ministero dello Sviluppo Economico procede, previa verifica delle condizioni di erogabilità stabilite dalla legge, a liquidare le somme residue dovute alle imprese attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.A..
Ove, entro tale termine, le imprese beneficiarie non scelgano la procedura semplificata il Ministero dello Sviluppo Economico accerta la decadenza da tale procedura e l’adozione degli atti necessari alla liquidazione del saldo finale spettante torna ad essere di competenza dei Soggetti responsabili e dei Responsabili unici.
Si fa presente inoltre che, ai sensi del citato articolo 28, comma 2, che il Ministero dello Sviluppo Economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, effettuerà controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l’attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Eventuali irregolarità emerse nell’ambito dei predetti controlli comporteranno la revoca del contributo erogato e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
Per ogni altra informazione e per la documentazione utile si rimanda alla pagina web
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/semplificazione-patti-territoriali-e-contratti-d-area.
Data, __________________-------------------------------------
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 settembre 2019 recante, i contenuti, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie in attuazione dell’articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Comunicazione.
Al fine di assicurare ampia diffusione agli operatori della Misura di agevolazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (di seguito Decreto Crescita), recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, riguardanti la definizione dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse per le iniziative produttive nell’ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d’area, lo scrivente Ufficio Patti Territoriali Isole Eolie fornisce le seguenti indicazioni operative.
A riguardo, l’articolo 28 del predetto Decreto Crescita prevede, per la definitiva chiusura dei procedimenti amministrativi, la facoltà per le imprese beneficiarie di presentare dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’ultimazione dell’intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso.
In data 28 ottobre 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2019 il Decreto ministeriale del 5 settembre 2019 (di seguito Decreto Ministeriale) che ha definito i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte delle imprese beneficiarie che hanno ultimato l’intervento agevolato entro il termine del31 dicembre 2012, ai sensi dall'articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nel dettaglio, ciascuna impresa beneficiaria può trasmettere, per la determinazione degli importi residui ancora da erogare, la dichiarazione sostitutiva secondo lo schema definito con l’Allegato A del Decreto Ministeriale con la quale attesta l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. La dichiarazione potrà essere trasmessa all’indirizzo PEC dgiai.div09@pec.mise.gov.it, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorso tale termine, il Ministero dello Sviluppo Economico adotta, previa verifica delle condizioni di erogabilità stabilite dalla legge, il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni definendo, nei limiti del contributo concesso, il saldo residuo spettante e disponendo la liquidazione delle relative somme attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.A..
Nei confronti delle imprese beneficiarie che non presentano la predetta dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità e i termini sopra indicati, il Ministero dello Sviluppo Economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.
A partire dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i Soggetti responsabili e i Responsabili unici non potranno più adottare provvedimenti di concessione definitiva nei confronti delle imprese beneficiarie.
La Cassa depositi e prestiti S.p.A. potrà in ogni caso liquidare a favore delle imprese beneficiarie gli importi residui a saldo sulla base di quanto già disposto con i provvedimenti adottati dai Soggetti responsabili e Responsabili unici anteriormente alla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale.
Si segnala che il Decreto Ministeriale all’art. 4 ha previsto una procedura semplificata per le imprese beneficiarie destinatarie di un provvedimento definitivo di concessione, adottato anteriormente alla data di pubblicazione del medesimo Decreto Ministeriale, che attendono l’erogazione del contributo a saldo delle agevolazioni.
Per tale fattispecie, le imprese in questione, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale, possono presentare all’indirizzo PEC dgiai.div09@pec.mise.gov.it la dichiarazione sostitutiva secondo lo schema definito con l’Allegato B del Decreto ministeriale. Il Ministero dello Sviluppo Economico procede, previa verifica delle condizioni di erogabilità stabilite dalla legge, a liquidare le somme residue dovute alle imprese attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.A..
Ove, entro tale termine, le imprese beneficiarie non scelgano la procedura semplificata il Ministero dello Sviluppo Economico accerta la decadenza da tale procedura e l’adozione degli atti necessari alla liquidazione del saldo finale spettante torna ad essere di competenza dei Soggetti responsabili e dei Responsabili unici.
Si fa presente inoltre che, ai sensi del citato articolo 28, comma 2, che il Ministero dello Sviluppo Economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, effettuerà controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l’attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Eventuali irregolarità emerse nell’ambito dei predetti controlli comporteranno la revoca del contributo erogato e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito.
Per ogni altra informazione e per la documentazione utile si rimanda alla pagina web
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/semplificazione-patti-territoriali-e-contratti-d-area.
Il Soggetto Responsabile
Ufficio Patti Territoriali Isole Eolie
Il Presidente
Sindaco
Marco Giorgianni
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.