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giovedì 29 ottobre 2026

Il "succo" delle motivazioni con le quali il TAR ha rigettato il ricorso dei tecnici sulla VIncA

 Nella sentenza n. 02764/2026, il TAR della Sicilia (Sezione Staccata di Catania) ha confermato la legittimità della delibera del Comune di Lipari rigettando il ricorso dei geometri e dei tecnici eoliani. [1]

L'orientamento espresso dai giudici amministrativi in questo tipo di contenziosi legati all'autonomia impositiva degli enti locali per i diritti di istruttoria si basa su precise motivazioni:
  • Discrezionalità e autonomia dell'Ente locale: I giudici hanno riaffermato l'ampio potere discrezionale dei Comuni nel determinare l'ammontare dei diritti istruttori e dei contributi per il rilascio di atti amministrativi. Tale potere, espressione dell'autonomia finanziaria e regolamentare garantita dalla legge, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in casi di macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, profili che non sono stati ravvisati nella delibera di Lipari.
  • Proporzionalità rispetto alla complessità dell'istruttoria: La Valutazione di Incidenza Ambientale (VinCA) in territori di altissimo pregio naturalistico e sottoposti a vincoli stringenti — come l'arcipelago delle Eolie (sito UNESCO e area protetta "Natura 2000") — richiede un esame istruttorio particolarmente complesso, rigoroso e specialistico da parte degli uffici comunali. Di conseguenza, la determinazione di una tariffa di 2.000 euro è stata considerata congrua e correlata al costo e all'impegno burocratico ed endoprocedimentale che la struttura pubblica deve sostenere per espletare correttamente la pratica. [1, 2, 3]
  • Natura di corrispettivo del servizio: I diritti di segreteria e istruttoria non hanno natura di tributo, bensì di parziale copertura del costo del servizio reso a domanda individuale. La tariffa mira a bilanciare la spesa pubblica per il funzionamento della macchina amministrativa che si attiva specificamente per l'interesse del privato cittadino o del progettista.
  • Carenza di prova sul vizio di eccesso di potere: Il TAR ha ritenuto che le contestazioni dei ricorrenti in merito alla presunta finalità esclusivamente "esattoriale" o punitiva della delibera non fossero supportate da elementi probatori sufficienti a dimostrare lo sviamento di potere da parte della giunta municipale.

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