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mercoledì 22 aprile 2009

Lipari: Mansioni superiori nei V.U.. Il TAR "obbliga" il comune ad eseguire la sentenza del giudice del lavoro e ad annullare le delibere illegittime

Questa la sentenza emessa dal TAR di Catania che ha accolto il ricorso per ottemperanza presentato dall'avvocato Alessia Giorgianni nei confronti del comune di Lipari. Il ricorso tendeva ad ottenere l'applicazione di quanto disposto dal giudice del lavoro di Barcellona nel febbraio 2008. Giudice del Lavoro di Barcellona P.G., che con sentenza n.347/2008 aveva accolto il ricorso, presentato anche in quel caso dall'avvocato Giorgianni, riconoscendo l’illegittimità degli atti con i quali erano stati conferiti incarichi superiori agli ispettori Franco Cataliotti e Giacomo Marino.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2008, proposto da De Pasquale Francesca, Portelli Bartolo, Ficarra Francesco, Belfiore Francesco e Martella Giuseppe, rappresentati e difesi dall'avv. Alessia Giorgianni, e domiciliati presso la Segreteria del T.A.R;
contro
il Comune di Lipari (Me), in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sindoni, e domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.;
per l’esecuzione del giudicato nascente n. 347 del 22.2.2008, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., Sez.Lav.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e la memoria dallo stesso prodotta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 il presidente Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza n. 347 del 22.2.2008, non impugnata, il Tribunale di Barcellona P.G., Sez.Lav., dichiarava illegittime le determinazioni impugnate dai ricorrenti.
Successivamente, gli stessi, poiché il Comune di Lipari non provvedeva ad annullare dette determinazioni, con atto notificato il 12.5.2008 mettevano in mora il Comune medesimo, diffidandolo a dare esecuzione alla pronuncia di cui sopra.
Stante che questo alla diffida, a dire degli interessati, non faceva seguire alcuna determinazione entro il termine assegnatogli, gli stessi hanno proposto il ricorso in esame, notificato il 9.7.2008 e depositato il 17 successivo, chiedendo che il Tribunale dichiari l'obbligo in capo al Comune di Lipari di dare esecuzione alla sentenza succitata e nomini, in caso di mancata ottemperanza, un commissario ad acta, col favore delle spese.
Il ricorso, a cura della Segreteria, è stato ritualmente comunicato all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che non ha fatto pervenire alcuna osservazione; il Comune di Lipari si è costituito in giudizio, deducendo di avere comunque dato esecuzione alla menzionata sentenza.
Alla Camera di Consiglio dell’8 aprile 2009 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi appresso precisati.
La decisione, della cui esecuzione si controverte, comporta per il Comune di Lipari l'obbligo di annullare le determinazioni impugnate, dichiarate illegittime.
A tale obbligo il Comune suddetto si è finora parzialmente sottratto.
Infatti, non sono state annullate tutte le delibere dichiarate illegittime, non rilevando, contrariamente all’assunto del Comune resistente, che talune di esse al momento della pubblicazione della sentenza avevano cessato la loro efficacia
Ciò posto, e dato che risultano osservate le formalità procedurali prescritte dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 (notificazione della sentenza al Comune intimato, costituzione in mora dello stesso e comunicazione del ricorso al competente Assessorato Regionale), questo va accolto nei sensi suindicati.
Conseguentemente, va dichiarato l'obbligo del Comune di Lipari di porre in essere gli atti necessari per il completo adempimento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica a cura di parte o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza ai medesimi adempimenti provvederà il Prefetto p.t. di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio.
Il predetto commissario provvederà a dare completa esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine suddetto.
In relazione all’andamento della causa le spese di lite possono compensarsi
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione Staccata di Catania, Sezione Seconda int., accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Lipari di adottare i provvedimenti necessari per ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla sentenza n. 347 del 22.2.2008, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G..
All'uopo assegna al predetto Comune il termine di sessanta giorni dalla data di notifica a cura di parte o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, fa carico al Prefetto p.t. di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, di provvedere a porre in essere, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, gli atti sostitutivi necessari per dare esecuzione al giudicato a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente, Estensore
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Diego Spampinato, Referendario