Cerca nel blog

giovedì 23 aprile 2009

Mansioni superiori a due ispettori Delibere illegittime. Il TAR "obbliga" alla revoca

(Gazzetta del sud-Salvatore Sarpi) Il comune di Lipari dovrà ottemperare entro sessanta giorni alla sentenza emessa dal giudice del lavoro nel febbraio del 2008. In caso di ulteriore inottemperanza dovrà intervenire il prefetto. Lo ha disposto il Tar di Catania (sentenza 767/09) che ha accolto il ricorso per ottemperanza presentato dall'avvocato Alessia Giorgianni per conto dei componenti la polizia municipale di Lipari, Francesca De Pasquale, Bartolo Portelli, Francesco Ficarra, Francesco Belfiore e Giuseppe Martella.
Il ricorso tendeva ad ottenere l'applicazione di quanto disposto dal giudice del lavoro di Barcellona nel febbraio 2008 il quale, su istanza presentata sempre per conto dei suddetti vigili dall'avvocato Giorgianni, aveva sentenziato che il comune di Lipari non poteva assegnare mansioni superiori alla propria qualifica agli ispettori capo Giacomo Aldo Marino e Francesco Cataliotti chiamati, a partire dal luglio 2006, con determine dirigenziali a ricoprire gli incarichi, rispettivamente, di comandante e vicecomandante del corpo di polizia municipale.
Il dott. Gianluca Grasso, della sezione controversie di lavoro del Tribunale di Barcellona, aveva anche dichiarato illegittimi i provvedimenti impugnati dai ricorrenti e cioè gli atti con cui il dirigente del IV settore del comune di Lipari ha provveduto a conferire gli incarichi a Marino e Cataliotti. La sentenza, a cui fece seguito un dettagliato esposto inviato dal coordinatore provinciale del sindacato C.S.A., Pietro Fotia, alla Procura della Repubblica di Barcellona e per conoscenza all'assessore regionale agli Enti Locali, al Prefetto, alla Procura Generale della Corte dei Conti, secondo i ricorrenti non è stata mai applicata. Tesi accolta dal TAR (presidente Giamportone). Infatti nel dispositivo di sentenza si legge "il comune si è finora parzialmente sottratto. Infatti, non sono state annullate tutte le delibere dichiarate illegittime, non rilevando, contrariamente all'assunto del Comune resistente, che talune di esse al momento della pubblicazione della sentenza avevano cessato la loro efficacia». Come anticipato, il TAR di Catania ha anche disposto «l'obbligo del comune di Lipari di porre in essere gli atti necessari per il completo adempimento, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ai medesimi adempimenti provvederà il Prefetto p.t. di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio. Il predetto commissario provvederà a dare completa esecuzione al giudicato entro trenta giorni»