Per le foto, grazie a Luciano Vivacqua
Riprendiamo da face book un post di Renato Cacciapuoti che riteniamo illustri appieno quelli che sono i "compiti obbligatori" in capo agli Enti proprietari/gestori delle arterie viarie, nell'ambito della "campagna antincendio"
Scrive Cacciapuoti: "Vado subito al sodo. L'incendio di ieri che ha interessato la contrada di "Schiccione", mettendo a rischio l'incolumità delle persone e l'integrità delle abitazioni, si è potuto propagare così rapidamente non solo grazie al vento e all'afa già di per sé fattori sufficienti a rendere complicate le operazioni di spegnimento, ma anche e, soprattutto, a causa del mancato diserbamento dei margini stradali. Vorrei chiarire che il contrasto agli incendi boschivi (e d'interfaccia) non si concretizza solamente attraverso la cosiddetta "lotta attiva" cioè le operazioni di spegnimento, bensì, con la "previsione" e "prevenzione".
La pulitura dei cigli stradali, rientra tra le basilari misure di "prevenzione" che gli Enti proprietari/gestori delle arterie viarie devono assicurare entro l'inizio della "campagna antincendio". Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha stabilito con atto di indirizzo del 19.05.2020 i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo, fissandoli, per l'anno in corso, dal 15 giugno al 30 settembre.
I Sindaci, pertanto, non devono limitarsi alla semplice emanazione delle Ordinanze di prevenzione degli incendi (n. 59 del 2015 e 69 del 2020) ma hanno l'obbligo di vigilare efficacemente sulla loro effettiva esecuzione, applicando ove necessario le previste sanzioni. Se l'attività di prevenzione non viene svolta nei modi consoni e nei tempi indicati, la sola "lotta attiva" agli incendi boschivi non potrà che essere subordinata alle condizioni meteorologiche, alle risorse umane e ai mezzi antincendio disponibili, alla conformazione dei soprassuoli ed al tipo di vegetazione".
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