Richiesta formale di verifica delle obbligazioni assunte in regime di gestione provvisoria – art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
E, p.c.
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Ufficio Ispettivo
Procura Regionale presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Sicilia
Oggetto: Richiesta formale di verifica delle obbligazioni assunte in regime di gestione provvisoria – art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
I sottoscritti Consiglieri Comunali di minoranza, con la presente, intendono rappresentare formale riserva e preoccupazione in ordine alla legittimità di talune determinazioni dirigenziali pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente nell’ultimo anno mezzo, mediante le quali sono stati assunti plurimi impegni di spesa nel perdurante stato di gestione provvisoria conseguente alla mancata approvazione, entro i termini di legge, del Bilancio di Previsione 2024-2026 (scadenza fissata al 15 marzo 2025, ex art. 151, comma 1, TUEL).
Come noto, l’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce in modo tassativo che, nelle more dell’approvazione del bilancio, l’ente locale può effettuare esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:
a) spese correlate a provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
b) obbligazioni derivanti da disposizioni legislative che impongono vincoli di spesa;
c) spese necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.
Tale regime derogatorio ha carattere eccezionale e restrittivo, come confermato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/QMIG, la quale ha chiarito che "l’Ente in esercizio provvisorio è tenuto a un uso estremamente prudente delle risorse, circoscritto agli atti indifferibili ed urgenti, imposti da norma di legge o idonei a evitare gravi pregiudizi economico-finanziari".
Dall’analisi preliminare di alcune determine dirigenziali, sembrerebbe che siano stati assunti impegni di spesa non riconducibili ad alcuna delle ipotesi tipizzate dalla norma sopra citata, giustificati genericamente con la necessità di "evitare danni patrimoniali". Si ritiene opportuno ribadire che il danno cui si fa riferimento deve essere:
• certo e attuale, non meramente eventuale o potenziale;
• grave e irreparabile, in grado di determinare pregiudizi patrimoniali oggettivamente rilevabili.
In tal senso si è espressa, tra le altre, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 200/2016/PAR, chiarendo che "non è sufficiente la possibilità di un danno, ma è necessario che esso si presenti come inevitabile, diretto e attuale in assenza dell’impegno di spesa".
Si evidenzia inoltre che, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, non tutte le spese vincolate dalla destinazione di entrate sono da considerarsi "obbligazioni tassativamente regolate dalla legge". Infatti, solo quelle per le quali la legge impone l’obbligo giuridico di spesa possono rientrare nella deroga prevista dall’art. 163 TUEL. Al contrario, ove la legge si limiti a destinare una specifica entrata per finalità indicate, ma senza imporre un obbligo giuridico di contrarre, l’assunzione di impegni in gestione provvisoria si espone a rischio di illegittimità.
Tale interpretazione restrittiva del regime di gestione provvisoria risponde a un'esigenza di razionalità e coerenza finanziaria, in quanto mira a prevenire l’assunzione di spese non obbligatorie che, pur astrattamente ammissibili o compatibili con la normativa vigente, potrebbero risultare strumentali alla quadratura complessiva del bilancio di previsione o perseguire finalità diverse, comunque legittime, che tuttavia spettano alla discrezionalità del Consiglio comunale in sede di approvazione del documento contabile.
Si pensi, ad esempio, alla possibile destinazione di una parte del gettito derivante dalla cosiddetta "tassa di sbarco" al finanziamento del servizio di igiene urbana o ad altre finalità permesse dalla normativa: tale scelta, pur ammessa dall’ordinamento, costituisce espressione di un indirizzo politico-amministrativo che può e deve essere definito unicamente in sede di approvazione del bilancio, non potendo essere anticipata arbitrariamente dagli uffici in fase di gestione provvisoria, pena la violazione delle prerogative dell’organo consiliare e dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si richiede formalmente al Segretario Generale – in qualità di garante della legalità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) – di esprimere, con urgenza, un parere scritto in ordine alla legittimità degli atti in questione.
In mancanza di un riscontro formale ovvero in presenza di persistenti margini di dubbio circa la conformità di tali determinazioni all’ordinamento contabile e finanziario, i sottoscritti si riservano di inoltrare formale segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti e all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, affinché siano avviati gli opportuni accertamenti in ordine a possibili profili di responsabilità amministrativa e contabile.
Si richiede infine una rigorosa e trasparente ricognizione di tutti gli atti di impegno di spesa assunti in regime di gestione provvisoria, al fine di valutare eventuali violazioni dei limiti imposti dalla normativa contabile e di garantire la salvaguardia degli equilibri finanziari, evitando pregiudizi ulteriori a carico del bilancio comunale ancora in fase di approvazione.
I Sottoscritti Consiglieri Comunali
Avv. Gaetano Orto
Geom. Adolfo Sabatini
Geom. Raffaele Rifici
Dott.ssa Giorgia Santamaria
Rag. Cristina Dante
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