COMUNE DI LIPARI
CITTA’
METROPOLITANA DI MESSINA
“Eolie,
Patrimonio dell’Umanità”
AVVISO
SULLE NUOVE DISPOSIZIONI E MISURE DA ADOTTARSI PER IL CONTENIMENTO E IL
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
D.p.c.m.
del 4 marzo 2020
Per opportuna
conoscenza a tutti i cittadini del Comune di Lipari, si riassumono nel presente
Avviso le nuove disposizioni, misure e limitazioni conseguenti al provvedimento
adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020 per
il contrasto e il contenimento sull’interno territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19.
Sono di seguito riassunti
quei divieti che hanno conseguenze su comportamenti e iniziative che, con tale
provvedimento, vengono vietati. Si riportano inoltre i necessari commenti
interpretativi per fare ulteriore chiarezza in merito alla sospensione di
alcune tipologie di attività.
Per quanto
concerne gli adempimenti di altre Amministrazioni quali ad esempio Istituti Scolastici
– per cui si ricorda è stata disposta la sospensione dell’attività didattica
fino al 15 marzo - e Strutture sanitarie
e per il testo integrale del Decreto (che qui non si riporta per dovere di
sintesi) si rimanda al sito www.governo.it
A fronte dei divieti operati, si chiarisce
che, in deroga, molti di questi sono comunque realizzabili a condizione che
venga garantito il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un
metro; ritenendo che tale misura sia difficilmente realizzabile in ogni evento
pubblico o attività sportiva, soprattutto quando il numero di persone sia
difficilmente indirizzabile in tal senso, si consiglia comunque il differimento
di tali attività a data successiva al termine di efficacia del decreto (3
aprile 2020).
-
Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli
eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato
dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. È altresì
differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni
altra attività convegnistica o congressuale;
Quindi non si potrà svolgere alcuna
manifestazione il cui svolgimento implica necessariamente la presenza di
personale sanitario o personale comunale quale la polizia municipale o la
protezione civile.
-
Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli
di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone
tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.
-
Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti,
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto
senza la presenza di pubblico; Lo sport di base e le attività motorie in
genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni
tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della raccomandazione di mantenimento della distanza interpersonale di
almeno un metro.
Tuttavia, anche in questi casi,
visti poi gli adempimenti e le tutele a carico degli organizzatori
(associazioni e società sportive) vale la raccomandazione riportata in premessa
di rimandare le attività suddette a data successiva il termine di efficacia del
decreto.
-
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone
anziane o affette da patologie con stati di immunodepressione congenita o
acquisita di limitare le uscite dalla propria abitazione a casi di stretta
necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile
mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
-
Le aziende di trasporto pubblico terreste e marittimo
devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei propri mezzi.
-
Chiunque, negli ultimi 14 giorni abbia fatto ingresso
in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e
abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria di
Messina e al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.
È consigliato rivolgersi al numero
di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500 o al Numero dedicato
attivato dalla Regione Sicilia 800 45 87 87
1.
lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e
altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle
mani;
2.
evitare il contatto ravvicinato con persone che
soffrono di infezioni respiratorie acute;
3.
evitare abbracci e strette di mano;
4.
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza
interpersonale di almeno un metro;
5.
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6.
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
particolare durante l’attività sportiva;
7.
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8.
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9.
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno
che siano prescritti dal medico;
10. pulire
le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. usare
la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a
persone malate.
Lipari, 05/03/2020
Il
Sindaco
Marco
Giorgianni
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