MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 marzo 2023
Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2023 sulle isole Eolie. (23A02303) (GU n.94 del 21-4-2023)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (ME) del 30
dicembre 2022, n. 171, e la successiva del 16 febbraio 2023, n. 26;
Vista la nota prot. n. 26342 del 10 marzo 2023 con la quale
l'Ufficio territoriale del governo di Messina esprime il proprio
parere all'emissione del decreto;
Visti i pareri favorevoli espressi dalla Regione Siciliana
comunicati con note della presidenza n. 5696 del 1° febbraio 2023 e
n. 11118 del 7 marzo 2023;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole Eolie del
Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non
stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il
seguente calendario:
a) Lipari: dal 1° giugno al 30 settembre 2023;
b) Alicudi: dal 1° giugno al 31 ottobre 2023;
c) Filicudi: dal 1° giugno al 30 settembre 2023;
d) Panarea: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023;
e) Stromboli: dal 1° maggio al 31 ottobre 2023;
f) Vulcano: dal 1° giugno al 30 settembre 2023.
Art. 2
Deroghe
1. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Alicudi, Panarea
e Stromboli, sono concesse le seguenti deroghe:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento
degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi
stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
b) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e
ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che,
pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune
di Lipari per l'anno 2022, limitatamente ad uno solo dei citati
veicoli per nucleo familiare;
c) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e
manifestazioni culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di
volta in volta, secondo le necessita';
d) alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine.
2. Nei periodi di cui all'art. 1, per le isole di Lipari e Vulcano,
sono concesse le seguenti deroghe:
a) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano
che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno
2022, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. Tale
iscrizione deve essere dimostrata esclusivamente con certificato
rilasciato dal comune in duplice copia, di cui una deve essere
trattenuta dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve
essere esposta in modo visibile all'interno del veicolo;
b) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
c) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a
persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o in
casa privata in affitto; ove tali residenze fossero ubicate
all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari
di tali veicoli devono dimostrare di avere la possibilita' di un
parcheggio privato con una dichiarazione resa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta
dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta
in modo visibile all'interno del veicolo;
d) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li'
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
e) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
f) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri
funebri;
g) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali.
3. Nei periodi di cui all'art. 1, per l'isola di Filicudi, sono
concesse le seguenti deroghe:
a) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di
esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli
autorizzati per lo scarico delle merci;
b) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verra' concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessita';
c) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di
essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in
struttura alberghiera, extralberghiera o in casa privata in affitto,
che devono dimostrare di avere la possibilita' di un parcheggio
privato con una dichiarazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta
dall'agenzia che emette la carta d'imbarco e una deve essere esposta
in modo visibile all'interno del veicolo;
d) alle autoambulanze e ai veicoli delle forze dell'ordine.
4. Sulle isole anzidette possono affluire i veicoli che trasportano
persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera.
5. Per poter fruire delle deroghe e' necessario rendere, in sede di
emissione del titolo di viaggio da parte della compagnia di
navigazione, specifica dichiarazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni,
che attesti l'appartenenza a una delle categorie di veicoli indicati
nei commi 1, 2 e 3.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori autorizzazioni in
deroga al divieto di sbarco di cui al presente decreto.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti al presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro
1.731 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.
Art. 5
Vigilanza
1. Il Prefetto di Messina e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 28 marzo 2023
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, n. 1195
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