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domenica 28 settembre 2025

Istanza per annullamento o modifica ordinanza sindacale su regolamentazione flussi turistici a Panarea e Stromboli

 

All’attenzione del Sindaco di Lipari
 Dott. Riccardo Gullo

All’attenzione del Presidente della Regione Siciliana
 On. Renato Schifani

e.p.c.

 Ill.ma S.E. Prefetto di Messina – Dott.ssa Cosima Di Stani; Presidente del Consiglio Comunale di Lipari Rag. Antonino Russo; Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo; Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari: Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile, Tenenza Guardia di Finanza di Lipari e Milazzo

Oggetto: Istanza congiunta per l’annullamento o la modifica urgente dell’Ordinanza Sindacale n. 46 del 10/08/2024 sulla regolamentazione dei flussi turistici a Panarea e Stromboli – Manifestazione di solidarietà agli operatori del mare

Le sottoscritte Associazioni e Comitati, unitamente agli armatori e ai barcaioli delle Isole Eolie, intendono manifestare la propria profonda preoccupazione e al contempo la massima solidarietà a tutte le attività economiche e ai lavoratori del settore marittimo locale, oggi gravemente penalizzati dall’Ordinanza Sindacale n. 46 del 10/08/2024, emanata in materia di regolamentazione degli sbarchi turistici non di linea a Panarea e Stromboli.

Pur condividendo le finalità di tutela della sicurezza e della salute pubblica, la modalità di applicazione del provvedimento ha generato effetti sproporzionati e distorsivi, determinando:

      disparità di trattamento tra operatori locali e quelli provenienti dalla terraferma;

      concentrazione dei flussi turistici in poche giornate;

      danni economici rilevanti al tessuto produttivo e sociale delle isole.

1. Tempistica e legittimità dell’applicazione

L’ordinanza, emanata il 10 agosto 2024, è stata resa operativa soltanto a partire dall’estate 2025, senza preventiva condivisione con gli operatori del settore. Tale applicazione tardiva ha compromesso la programmazione già avviata dalle imbarcazioni con base a Lipari e Vulcano, incidendo negativamente sull’intera stagione turistica.

Inoltre, ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L., le ordinanze contingibili e urgenti devono essere temporanee, proporzionate e limitate nel tempo. Il loro protrarsi oltre l’emergenza che le ha motivate ne determina l’illegittimità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4645/2020; TAR Lazio, n. 336/2022).

2. Disparità di trattamento tra operatori locali e provenienti dalla terraferma

L’ordinanza consente alle unità provenienti dalla Calabria di sbarcare a Panarea e Stromboli quattro giorni a settimana, con flussi potenziali fino a 9.120 passeggeri per isola.
 Per contro, le imbarcazioni delle Eolie, equiparate a quelle provenienti dalla Sicilia, risultano limitate a un flusso massimo di 3.180 passeggeri settimanali per isola, con una riduzione incomprensibile e ingiustificata rispetto alla loro funzione di collegamento e servizio turistico interisole e a 9000 passeggeri settimanali per isola provenienti dalla
Sicilia. Il tutto come da tabella allegata
.



Queste disparità non trovano alcuna giustificazione logica né giuridica e determinano una grave penalizzazione degli operatori locali.

3. Illogicità delle misure

La riduzione delle giornate e delle fasce orarie di approdo, anziché distribuire i flussi, ha prodotto l’effetto opposto:

      congestione portuale e nei centri abitati;

      aumento degli assembramenti;

      Maggiori rischi per ordine pubblico e sicurezza.

Ne deriva una contraddizione evidente tra obiettivi dichiarati e risultati effettivi.

4. Impatto economico e sociale

Le barche passeggeri interisole non hanno soltanto una funzione turistica, ma svolgono un ruolo essenziale per la continuità territoriale e la sicurezza civile. La loro attività:

      rappresenta un presidio stabile per eventuali emergenze, grazie alla presenza costante nei porti eoliani;

      contribuisce in maniera determinante al mantenimento dell’offerta turistica, sostenendo tour operator, gruppi organizzati e l’intero indotto;

      incide direttamente sull’immagine internazionale delle Eolie, compromessa dalle attuali limitazioni.

Conclusioni e richiesta

Per le motivazioni sopra esposte, si chiede con urgenza:

      la revoca dell’Ordinanza n. 46/2024, oppure

      la sua modifica sostanziale, introducendo criteri equi e sostenibili che tengano conto della stagionalità e assicurino parità di trattamento tra operatori locali e non locali

il tutto con l’obiettivo  di  garantire un sistema equilibrato, capace di tutelare al tempo stesso l’economia delle Eolie, l’immagine turistica internazionale e la resilienza del territorio.

Con osservanza,

I FIRMATARI

A.D.E. Associazione Diportisti Eoliani (Felicino Mirabito); ARIE Associazione Ristoratori Isole Eolie (Angelino Paino); Associazione Albergatori Panarea (Salvatore Tesoriero); Associazione Ama le Eolie (Emanuele Carnevale); Associazione dei Tecnici Eoliani (Gaetano Barca); Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina (Giuseppina Florio); Associazione Armatori (Gaetano Di Mech); Assoimprese Isole Eolie (Maurizio Cipicchia); Assobalneari (Luigi Sabatini); Biodistretto Isole Eolie Aime Carmoz (Danilo Conti); Comitato Eolie 20-30 (Danilo Conti); Comitato Trasporti Isole Eolie (Sara Tomasello); Confesercenti Messina (delegata per Confesercenti Isole Eolie Monte Domenica); Corpo Piloti Lipari (Gaetano Saltalamacchia); Federalberghi Isole Eolie (Christian Del Bono); Hiera associazione culturale (Gilberto Iacono); Italia Nostra Isole Eolie (Angelo Sidoti); La Fucina di Efesto (Gaia Toni); “Mare Nostro “Associazione Noleggio con Conducente” (Venerando Lo Presti); Proloco Amo Stromboli APS (Rosa Oliva); Proloco Vivi Vulcano (Serena Torre)

 

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