Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l'istanza cautelare presentata unitamente all’appello da M. S. F., assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, sospendendo con ordinanza pubblicata il 24 luglio 2026 l'esecutività della sentenza del TAR Catania, che aveva confermato l'ordine di demolizione di un immobile a Vulcano, nelle Isole Eolie.
La vicenda riguarda una
villetta costruita nel 1975 in forza di una licenza edilizia del 1974, per la
quale il Comune di Lipari aveva disposto la demolizione con ordinanza del
luglio 2022, contestando sia la decadenza del titolo edilizio sia alcune
difformità riscontrate rispetto al progetto originario. Il TAR Catania aveva
accolto solo in parte il ricorso della proprietaria, escludendo la decadenza
della licenza ma confermando la legittimità dell'ordine di demolizione per le
difformità accertate.
Il Collegio, presieduto
dal Presidente Roberto Giovagnoli e relatore il Cons. Sebastiano Di Betta, condividendo le tesi
difensive degli Avv. Girolamo Rubino e Calogero Marino, ha ritenuto che la
questione richieda un approfondimento ulteriore nel merito, in particolare
sulla corretta qualificazione giuridica delle difformità riscontrate e sulla
loro effettiva idoneità a giustificare la demolizione dell'intero immobile,
anziché una sanzione più
contenuta.
I giudici hanno inoltre
giudicato non manifestamente infondata la censura relativa alla mancata
instaurazione del contraddittorio procedimentale, tenuto conto della
complessità della vicenda, che ha richiesto già in primo grado una
verificazione tecnica.
Il Collegio ha inoltre
preso atto che, nelle more del giudizio, il Comune ha adottato l'ordinanza di
acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, elemento che
conferma l'attualità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente.
Sulla base di queste
valutazioni, il CGA ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecutività
della sentenza di primo grado.
Per effetto della
suddetta pronuncia e nelle more della definizione nel merito del giudizio di
appello, l’immobile non verrà demolito e la ricorrente conserva la proprietà
dell’immobile.
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