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mercoledì 22 agosto 2012

Fonti: "Si segnalino anche eventuali disservizi di Ustica Lines e NGI"


Gentile Direttore
Ho avuto modo di prendere visione della nota diffusa dai siti di informazione locale on line, con la quale il Consigliere Nuccio Russo nel lamentare il mancato rispetto delle convenzioni  da parte della società Compagnia delle Isole, chiede: “Ritengo di proporre l'istituzione di una speciale commissione o demandare alla commissione trasporti il compito di segnalare al ministero (ente appaltante) ogni disservizio, in modo tale che ciò venga punito, a tutela degli eoliani e dei nostri visitatori”.
Nel condividere l’iniziativa, personalmente ritengo che bisogna dare un po’ di tempo alla nuova Società, anche perché, solo un mese fa la stessa non sapeva ancora se gli venivano affidati i servizi, e ciò per le note vicende.
In ogni caso suggerirei di inviare alle competenti autorità, non solo le segnalazioni riguardanti i disservizi relativi a Compagnia delle Isole (ex siremar), ma anche  gli eventuali disservizi relativi alla Ustica Lines ed N.G.I.
Non ho il piacere di conoscere le convenzioni stipulate tra il Ministero e la Compagnia delle Isole, sono riuscito ad avere invece quelle riguardanti la Ustica Lines e la N.G.I., convenzioni che all’art 8 prevedono;
Ustica Lines
Qualora nell’esercizio del presente contratto si verificassero inadempienze nella esecuzione del servizio, l ‘Amministrazione  applicherà all’Appaltatore una penale pari a:
a)   €. 70,00 in ragione di ogni miglio percorso in meno, o in difformità, a quanto previsto nell’allegato tecnico, a condizione che il mancato assolvimento dell’obbligo contrattuale non sia imputabile a cause di forza maggiore;
b)   €. 200,00, per ritardi di partenze superiori a 1 ora;
c)   €. 35,00, in ragione di ogni miglio percorso, in caso di sostituzione del natante con altro di caratteristiche tecniche inferiori, a partire dall'undicesimo giorno di esercizio del natante sostituito;
d)   €. 25.000,00, per la violazione, durante l’esecuzione del servizio, degli obblighi contrattuali previsti al precedente art. 5 e non sanzionato secondo i precedenti commi.
 N.G.I.
Qualora nell’esercizio del presente contratto si verificassero inadempienze nella esecuzione del servizio, l ‘Amministrazione  applicherà all’Appaltatore una penale pari a:
e)   €. 70,00 in ragione di ogni miglio percorso in meno, o in difformità, a quanto previsto nell’allegato tecnico, a condizione che il mancato assolvimento dell’obbligo contrattuale non sia imputabile a cause di forza maggiore;
f)    €. 200,00, per ritardi di partenze superiori a 1 ora;
g)   €. 35,00, in ragione di ogni miglio percorso, in caso di sostituzione del natante con altro di caratteristiche tecniche inferiori, a partire dall'undicesimo giorno di esercizio del natante sostituito;
h)   €. 25.000,00, per la violazione, durante l’esecuzione del servizio, degli obblighi contrattuali previsti al precedente art. 5 e non sanzionato secondo i precedenti commi.
   
Cordiali saluti
                                                                                                  Gesuele Fonti

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