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martedì 22 aprile 2014

Il parere del ragionier Spinella sulla situazione delle società partecipate: "Provvedimenti di competenza del consiglio comunale.

Riceviamo dal ragionier Giuseppe Spinella e pubblichiamo:
Le società partecipate dopo la Legge di stabilità 2014
Le legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014) è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 – Supplemento Ordinario n. 87/L ed è entrata in vigore l’01/01/2014.
Il testo della legge è formato da un solo articolo e da 749 commi.
I commi che interessano le “partecipazioni” sono quelli compresi fra il 550 ed il 569.
I commi da 550 a 552 prevedono qualora le società partecipate presentino un risultato di esercizio e un saldo finanziario negativo, gli Enti locali soci sono obbligati ad accantonare, nell’anno successivo, (2015), in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione.
In presenza di queste nuove disposizioni, il Bilancio di previsione per l’anno 2015 dovrà obbligatoriamente istituire l’apposito fondo vincolato in rapporto alle perdite delle società partecipate.
Visti i risultati negativi delle società partecipate l’istituzione dell’apposito fondo costituirà nel Bilancio 2015 un appostamento di cifre di non trascurabile entità.
Ma per evitare che il Bilancio di previsione 2015 subisca tale onere, è necessario procedere ad accertare se i risultati negativi fino alla data del 31.12.2014, siano stati causati da eventi straordinari, non previsti nell’approvazione del piano di gestione annuale delle partecipate da parte della Giunta, oppure determinati da “mala gestio” da parte degli Amministratori e/o Liquidatori”.
Se dalla ricognizione dei risultati negativi risulterà che le società partecipate non hanno presentato alla Amministrazione per l'approvazione il “piano di gestione annuale” da parte degli Amministratori e/o "consistenti variazioni di elementi patrimoniali" da parte dei Liquidatori la responsabilità di ripianare le perdite sarà posta a carico di quest'ultimi.-
La stessa Legge dispone che le società a partecipazione di maggioranza, delle pubbliche amministrazioni locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza (criteri ai quali, a dire il vero, dovrebbe essere stata sempre improntata l’azione amministrativa di tutte le società miste pubbliche).-
rag. Giuseppe Spinella

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