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giovedì 5 novembre 2015

Valastro: Ripascimento spiagge e la legge ” a pene di segugio “

Cari Compaesani, 
non so se avete ascoltato l’intervista al Sig. Sindaco da parte de “il Giornale di Lipari”, a un certo punto ribadisce, giustamente, che il materiale trasportato a valle dalla pioggia non può essere utilizzato per il ripascimento delle spiagge perché vietato dalla legge, tranne che vi sia un' emergenza, altrimenti occorre procedere alla sua caratterizzazione. Ovviamente non si tratta di stabilire se ha un buono o un cattivo carattere, ma di eseguire tutti questi adempimenti:
1. Relazione tecnica descrittiva dell’attività come descritto dal D.M. 24/01/1996 e riportante la caratterizzazione chimica, fisica e microbiologica delle aree interessate;
2. Pareri delle competenti Amministrazioni locali del sito di ripascimento e parere del competente Ufficio del Genio Civile Opere Marittime; 
3. Nulla osta paesaggistico ambientale rilasciato dalle competenti Amministrazioni;
4. Campionamento del sito di prelevamento del materiale da usare;
5. Campionamento del sito da ripascere;
6. Caratterizzazione dei materiali prelevati e del sito da ripascere: granulometria, tessitura e colore (granulometria = dimensione del materiale usato: ghiaia, sabbia e pelite; (tessitura = l’insieme di forma, dimensioni e disposizione dei clasti di un sedimento); (colore e odore = analisi da affidare allo stesso tecnico per evitare problemi);
7. Una serie di analisi chimiche e biologiche (n. 18) sia del materiale che del sito da ripascere;
8. Valutazione dell’ARPA sugli impatti significativi dell’intervento sulle acque e sui fondali sia sotto il profilo della compatibilità chimico-fisicomicrobiologica, sia sotto il profilo della salvaguardia dei valori biologico-naturalistici, sia sotto il profilo della compatibilità del materiale utilizzato per il ripascimento con la finalità balneare;
9. Scheda di Bacino Portuale di cui al Capitolo 6 del sito di prelevamento;
10. Caratteristiche meteo marine e idrodinamiche generali e specifiche del sito;
11.Piano di campionamento con planimetria in scala opportuna riportante le eventuali opere marittime previste, le batimetrie del fondale attuali e quelle previste al termine dell’attività di dragaggio e l’esatta posizione delle stazioni di campionamento (tutte le planimetrie presentate nella Relazione Tecnica dovranno riportare le isobate, preferibilmente con equidistanza di 0,5 m, il settore di traversia ed essere georeferenziate nel sistema di proiezione UTM 32/33 WGS 84);
Anche ai fini della determinazione di compatibilità dei sedimenti di apporto, devono essere disponibili le seguenti informazioni relative al sito da ripascere:
1. Planimetria generale dell’area da ripascere comprensiva delle isobate ed eventuale relativa documentazione fotografica;
2. Caratteristiche meteomarine climatologiche annuali, stagionali ed estreme;
3. Regime sedimentario e trasporto solido litoraneo nel tratto di costa interessato;
4. Analisi storiografica dell’andamento della linea di costa e dei fondali e delle eventuali opere o interventi di protezione;
5. Possibili fonti d’inquinamento e stato ambientale delle spiagge da ripascere (superficie emersa e sommersa), in modo tale da scongiurare eventuali coperture di siti contaminati;
6. Caratteristiche cromatiche, mineralogiche, granulometriche e chimiche;
7. Principali popolamenti macrobentonici presenti nel sito di ripascimento e nell’area circostante fino alla batimetrica dei 10 m, salvo la presenza di praterie di fanerogame marine. In tal caso l’indagine ed estesa al limite inferiore della prateria;
8. Principali popolazioni ittiche esistenti nell’area ed eventuale presenza di aree di nursery.
Le informazioni richieste possono essere desunte dalla letteratura; in particolare i dati relativi alle informazioni di cui ai punti 5, 6 e 7, non devono essere antecedenti i 3 anni, purché in tale periodo non si siano verificati eventi significativi che abbiano modificato le condizioni preesistenti. Qualora le informazioni bibliografiche relative ai suddetti punti non fossero esaustive rispetto a quanto previsto nel paragrafo 2.2, sarà necessario effettuare una specifica indagine di campo, da concordare caso per caso con l’Autorità competente all’esame della richiesta di autorizzazione.
Indipendentemente dalle conoscenze pregresse, all’interno dell’area interessata al ripascimento, saranno prelevati almeno 2 campioni (uno ubicato sulla spiaggia emersa e uno sulla spiaggia sommersa), lungo sezioni equidistanti tra loro massimo 200 m e perpendicolari alla linea di costa. I campioni, in numero comunque non inferiore a quattro, dovranno essere sottoposti alle analisi granulometriche.
Spero che non vi siate messi a leggere punto per punto, li ho riportati per farvi verificare quanti assai sono gli adempimenti richiesti per il ripascimento di una spiaggia. A questo punto mi chiedo e vi chiedo se questa non è una legge a pene di segugio: in un’isola di appena 35 kmq prevalentemente montagnosa e a strapiombo sul mare tutti gli inquinanti di una discarica a cielo aperto prima o poi finiscono in mare. 
E allora non c’è da sperare che in una partecipazione di massa della popolazione diretta a rimuovere il problema alla base, chiedendo una deroga.

Non mi stancherò mai di ricordarvi che le “praie” per le Eolie sono un bene irrinunciabile e, sempre più, una fonte di reddito alla quale tutti, nessuno escluso, direttamente o indirettamente, attingono. 
Francesco Valastro

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