Scuola responsabile anche se l’infortunio allo studente avviene fuori dall’edificio. La sentenza della Corte di cassazione n. 21593/2017
In caso di incidente ad un alunno fuori dall’edificio scolastico, la scuola – come il Comune – è ugualmente responsabile, perché gli insegnanti hanno l’obbligo sia di assicurarsi che i bambini siano saliti sul bus sia di aspettare i genitori se in ritardo.
La sentenza della Cassazione
Lo ha stabilito la Suprema corte di cassazione con la sentenza n. 21593/2017, depositata ieri. I giudici della terza sezione civile erano stati chiamati a pronunciarsi sulla morte di un bimbo investito da un autobus di linea fuori dalla scuola. Il tribunale di Firenze aveva dichiarato l’autista del bus, il comune e la scuola corresponsabili dell’incidente (un 40% autista e 20% ciascuno tra comune e scuola), condannandoli a risarcire per il danno subito, il padre, la madre e il fratello della vittima. La Corte d’appello aveva poi confermato la sentenza ridefinendo le somme riconosciute in primo grado ai genitori del piccolo. I giudici di secondo grado avevano invece rigettato la richiesta di appello presentata dal Ministero della pubblica istruzione proprio sulla base delle evidenze di responsabilità da parte della preside dell’istituto e dell’insegnante dell’ultima ora emerse nel corso del processo penale. Da qui il ricorso alla Suprema corte da parte del Miur.
Le motivazioni
Uno dei motivi del ricorso era basato proprio su fatto che l’incidente si sia verificato all’esterno dell’edificio scolastico dove, secondo la tesi difensiva del Ministero, «non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori sia da parte del corpo docente sia da parte del personale dipendente dal Ministero, in quanto l’amministrazione scolastica assume la custodia degli alunni all’interno della sede nello svolgimento delle attività scolastiche e non, come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico». Per il Miur i giudici di secondo grado avrebbero “errato” nel rigettare l’appello, “perché l’incidente si è verificato all’esterno degli edifici scolastici a seguito della fine dello svolgimento delle attività scolastiche, quindi in un luogo in cui non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori della scuola o del personale addetto alla vigilanza”. La Cassazione rigettando il motivo del ricorso ha invece ribadito che sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico «di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino».
Il controllo e la vigilanza, da parte dell’amministrazione scolastica, dunque, non si sarebbe dovuta interrompere fino a quando «gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto».
La sentenza della Cassazione
Lo ha stabilito la Suprema corte di cassazione con la sentenza n. 21593/2017, depositata ieri. I giudici della terza sezione civile erano stati chiamati a pronunciarsi sulla morte di un bimbo investito da un autobus di linea fuori dalla scuola. Il tribunale di Firenze aveva dichiarato l’autista del bus, il comune e la scuola corresponsabili dell’incidente (un 40% autista e 20% ciascuno tra comune e scuola), condannandoli a risarcire per il danno subito, il padre, la madre e il fratello della vittima. La Corte d’appello aveva poi confermato la sentenza ridefinendo le somme riconosciute in primo grado ai genitori del piccolo. I giudici di secondo grado avevano invece rigettato la richiesta di appello presentata dal Ministero della pubblica istruzione proprio sulla base delle evidenze di responsabilità da parte della preside dell’istituto e dell’insegnante dell’ultima ora emerse nel corso del processo penale. Da qui il ricorso alla Suprema corte da parte del Miur.
Le motivazioni
Uno dei motivi del ricorso era basato proprio su fatto che l’incidente si sia verificato all’esterno dell’edificio scolastico dove, secondo la tesi difensiva del Ministero, «non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori sia da parte del corpo docente sia da parte del personale dipendente dal Ministero, in quanto l’amministrazione scolastica assume la custodia degli alunni all’interno della sede nello svolgimento delle attività scolastiche e non, come nel caso di specie, in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico». Per il Miur i giudici di secondo grado avrebbero “errato” nel rigettare l’appello, “perché l’incidente si è verificato all’esterno degli edifici scolastici a seguito della fine dello svolgimento delle attività scolastiche, quindi in un luogo in cui non si estende l’obbligo di vigilanza sui minori della scuola o del personale addetto alla vigilanza”. La Cassazione rigettando il motivo del ricorso ha invece ribadito che sussiste un preciso obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico «di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino».
Il controllo e la vigilanza, da parte dell’amministrazione scolastica, dunque, non si sarebbe dovuta interrompere fino a quando «gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto».
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