ECCO COSA PREVEDE L'ORDINANZA
Al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità e per il contenimento dei rischi di carattere igienico-sanitario in ambito locale, le unità navali che effettuano escursioni turistiche giornaliere trasportando villeggianti (minicrociere) dalla Sicilia, comprese le isole Eolie, e dalla Calabria non impegnate in servizio di linea in convenzione, si atterranno, a partire dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino alla permanenza del livello di allerta giallo per l’isola di Panarea e l’isola di Stromboli, alle seguenti prescrizioni:
1- le unità provenienti dai porti della Regione Calabria eserciteranno azioni di sbarco ed imbarco dei propri passeggeri a Panarea e Stromboli, nelle sole giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, a partire dalle ore 12,30 e fino alle 18,30 per Panarea e alle ore 19,30 per Stromboli;
2- le unità provenienti dai porti della Regione Sicilia eserciteranno azioni di sbarco ed imbarco dei propri passeggeri a Panarea e Stromboli, nelle sole giornate di martedì, mercoledì, venerdì e domenica di ogni settimana, a partire dalle ore 12,30 e fino alle 18,30 per Panarea e alle ore 19,30 per Stromboli, mentre nella sola giornata di mercoledì, nella fascia oraria che va dalle ore 13:30 alle ore 20:30;
3- ciascuna delle unità di cui ai precedenti punti 1) e 2 ), per ogni singola giornata, potrà dar luogo alle operazioni di sbarco dei passeggeri per una sola volta su ciascuna delle due isole. Quelle che sbarcheranno passeggeri in un numero superiore a 40 unità dovranno disporre di personale idoneo e sufficiente ad accompagnare i passeggeri trasportati, sia in fase di sbarco che di reimbarco, assicurandosi che gli stessi non stazionino sulla banchina/molo d’approdo oltre il tempo necessario alle suddette operazioni;
4- per le modalità di accosto e di gestione delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri si richiama quanto già disposto con apposita Ordinanza dell’Autorità Marittima locale n. 12/2016, con particolare riferimento alla parte che disciplina la concomitanza di accosti e sbarchi/imbarchi e dall’obbligo che il personale di cui al superiore punto abbia cura di fare avvicinare al punto di imbarco esclusivamente i propri passeggeri in modo ordinato, non prima che la propria unità navale abbia completato le operazioni di ormeggio e che si assicuri che i propri passeggeri, in attesa di imbarco, dovranno sostare al di fuori della banchina /molo d’approdo;
5- informare i passeggeri sullo stato di allerta del Vulcano e dei comportamenti da tenere in caso di necessità e dei comportamenti da adottare in campo igienico sanitario e sulla gestione dei rifiuti
6- revocare le due Ordinanze in premessa richiamate (n. 44 del 6 agosto 2024 e n. 45 del 7 agosto 2024) e ogni eventuale ulteriore provvedimento in contrasto e/o difforme dal presente.
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