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mercoledì 30 marzo 2011

Proposta di legge per la funzionalità e la continuità didattica nelle scuole di montagna e nelle piccole isole

Proposta di legge dei deputati del Pd , primo firmatario l'on. Alessandra Siragusa, per la funzionalità e la continuità didattica delle scuole situate nei territori di montagna e nelle piccole isole. La proposta, a livello eoliano, è stata sollecitata e sponsorizzata da Saverio Merlino
ART. 1.
(Finalità).
Al fine di realizzare quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, di salvaguardare la continuità territoriale, assicurando parità di trattamento a tutti i minori, nonché di garantire l’obbligo di istruzione e la qualità del sistema scolastico anche nei territori svantaggiati geograficamente, la presente legge riconosce e valorizza le scuole delle montagne e delle piccole isole, quali strutture educative e formative per gli studenti e di promozione socio-culturale per le comunità locali, operanti in contesti geografici svantaggiati, e si propone di eliminare gli ostacoli alla loro piena autonomia e all’efficacia della loro azione per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla Costituzione.
ART. 2.
(Individuazione delle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi).
Ai fini della presente legge, per scuole di montagna si intendono i plessi scolastici situati oltre 1.000 metri sul livello del mare, che distano più di 20 chilometri da un centro abitato ove è presente il medesimo ordine e grado di scuola, e per scuole delle piccole isole si intendono i plessi scolastici delle isole minori.
ART. 3. (Interventi a favore delle scuole di montagna e delle piccole isole).
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l’acquisto di sussidi didattici e per l’installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare ai plessi scolastici di cui all’articolo 2.
2. Ai fini del comma 1, è iscritto annualmente nel bilancio dello Stato uno stanziamento pari alle necessità rilevate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
ART. 4.
(Organico).
1. Al fine di assicurare la stabilità dell’organico del personale, nelle scuole di cui all’articolo 2 è costituito l’organico funzionale d’istituto.
2. L’organico di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell’arco di almeno tre anni consecutivi.
ART. 5.
(Incentivi a favore della continuità didattica).
1. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che fa espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all’articolo 2 e che dimostra di possedere la contestuale residenza
e l’abituale dimora nei medesimi territori è attribuita precedenza di nomina nell’ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
2. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole di ogni ordine e grado di cui all’articolo 2 hanno durata triennale.
3. Al personale direttivo, docente e ATA assunto a tempo determinato con il vincolo della triennalità o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo. nelle scuole di cui all’articolo 2, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:
a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;
b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove applicato.
4. Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di cui all’articolo 2 della presente legge si applicano i benefìci previsti
dall’articolo 3, secondo comma, della legge 1o marzo 1957, n. 90.
ART. 6.
(Supplenze brevi).
1. Al fine di assicurare la tempestività della sostituzione dei docenti assenti, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di durata non superiore a un mese, è assicurata
la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere la contestuale residenza e l’abituale dimora nel territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono prorogabili.
ART. 7.
(Deroghe).
1. Al fine di garantire il diritto allo studio e pari opportunità a coloro che vivono nelle località di montagna e nelle piccole isole, per le scuole di cui all’articolo 2 della presente legge sono ammesse deroghe a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono individuate in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentiti i sindaci dei comuni
interessati.
ART. 8.
(Norma finale).
1. Gli incentivi di cui all’articolo 5 sono oggetto di apposita contrattazione sindacale.

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