Il Presidente nazionale di Nuovi Consumatori Europei Nunzio Vasta, in merito alla procedura di cessione della Siremar spa in a.s, ha presentato un esposto all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato lamentando un tentativo di concentrazione tra le imprese Ustica Lines spa e Siremar spa. Nell’esposto Vasta evidenzia che “la Società Ustica Lines s.p.a. detiene nella Regione Sicilia una quota di mercato pari al 40% e fruisce di contributi regionali per assicurare le c.d. “tratte sociali” per circa 50 milioni di euro. La Siremar viceversa detiene nella Regione Sicilia una quota di mercato pari al 50% e fruisce di contributi statali per circa 56 milioni di euro, onde assicurare le c.d. “tratte sociali”.
Nella ipotesi in cui il gruppo di Vittorio Morace dovesse risultare aggiudicatario della Siremar in a.s. lo stesso deterrebbe il 90% delle quote di mercato del trasporto marittimo passeggeri nella Regione Sicilia e fruirebbe di oltre 100 milioni di euro su base annua per assicurare le c.d. “tratte sociali”. Non è chi non veda che in siffatta ipotesi verrebbe palesemente violato il disposto di cui all’art. 3 L. 287/1990 atteso che verrebbe a definirsi una chiara ipotesi di concentrazione tra imprese con un evidente abuso di posizione dominante in un mercato “rilevante” quale è quello della Regione Sicilia.” Vasta si auspica che a tutela degli interessi dei consumatori venga evitata ogni pericolosa forma di concentrazione ed assicurata la concorrenza a tutela di un contenimento dei prezzi ed una maggiore efficienza dei servizi. Vasta si chiede tra l’altro come potrebbe essere erogato in favore di un unico gruppo una così cospicua somma pari ad oltre 100 milioni di euro da Regione e Stato senza che vi sia l’obbligo di garantire la concorrenza.
L’Associazione Nuovi Consumatori Europei, in persona del Presidente pro tempore Nunzio Vasta, espone: Con provvedimento del Commissario Straordinario nominato dal Ministero delle Attività Produttive è stata disposta la vendita del complesso aziendale denominato Siremar S.p.A. posto in amministrazione straordinaria. Tra i soggetti che hanno manifestato l’interesse all’acquisizione del complesso aziendale vi è una società del gruppo Vittorio Morace. Al fine di una corretta comprensione della vicenda, giova sin d’ora premettere che il gruppo Vittorio Morace detiene, tra l’altro, la società Ustica Lines S.p.A. Per quanto qui di interesse è sufficiente evidenziare che la Ustica Lines s.p.a. gestisce il servizio trasporti marittimi passeggeri nella Regione Sicilia da e per le isole minori. A tal fine è, altresì, utile premettere che la società Ustica Lines s.p.a. fruisce di oltre 50 milioni di euro annui erogati a titolo di contributo dalla Regione Sicilia onde garantire le c.d. “tratte sociali”. E’ di tutta evidenza che, ove dovesse risultare aggiudicatario dell’azienda Siremar in a.s. il predetto gruppo Morace, verrebbe compromesso il diritto di concorrenza sotto i due diversi profili dell’abuso di posizione dominante nel mercato e della concentrazione tra imprese, per i seguenti motivi di diritto.
Come noto le figure delle intese, delle concentrazioni e dell’abuso di posizione dominante rientrano nella tipologia delle pratiche anticoncorrenziali sanzionate dalla legge n. 287/1990 (c.d. Antitrust), configurando tutte ipotesi di comportamenti volti all’acquisizione di una posizione di predominio sul mercato. Tali forme ricadono entro la disciplina legislativa, se ed in quanto abbiano quale scopo o quale effetto di impedire o limitare in qualsiasi modo l’accesso o la permanenza sul mercato di altri operatori, conseguendo di fatto (ed abusando di) una posizione di monopolio che è destinata a ripercuotersi sui consumatori. A norma dell’art. 3 L. 287/90 «è vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante». Ed invero, la suddetta norma vuole impedire che la conquista di una posizione dominante ovvero di una posizione di monopolio tolga competitività al mercato, ledendo la sua essenziale struttura concorrenziale e, quindi il diritto degli altri imprenditori a competere con il dominante, con consequenziali danni sui fruitori finali dei prodotti e dei servizi (come nella specie, servizi di interesse generale). Orbene nel caso di specie la Società Ustica Lines p.a. detiene nella Regione Sicilia una quota di mercato pari al 40% e fruisce di contributi regionali per assicurare le c.d. “tratte sociali” per circa 50 milioni di euro.
La Siremar viceversa detiene nella Regione Sicilia una quota di mercato pari al 50% e fruisce di contributi statali per circa 56 milioni di euro, onde assicurare le c.d. “tratte sociali”. Nella ipotesi in cui il gruppo Vittorio Morace dovesse risultare aggiudicatario della Siremar in a.s. lo stesso deterrebbe il 90% delle quote di mercato del trasporto marittimo passeggeri nella Regione Sicilia e fruirebbe di oltre 100 milioni di euro su base annua per assicurare le c.d. “tratte sociali”. Non è chi non veda che in siffatta ipotesi verrebbe palesemente violato il disposto di cui all’art. 3 L. 287/1990 atteso che verrebbe a definirsi una chiara ipotesi di concentrazione tra imprese con un evidente dominante in un mercato “rilevante” quale è quello della Regione Sicilia. Per le esposte considerazioni si chiede alla Ecc.ma Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed al Commissario Straordinario della Siremar in a.s. di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di evitare la temuta concentrazione tra le imprese Siremar s.p.a. in a.s. e Ustica Lines s.p.a. abuso di posizione.
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