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giovedì 19 settembre 2019
Stromboli, la nota ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Lo stato di emergenza, istituto previsto dall'art. 5 della legge 225 del 1992.e succ.modifiche - come evidenzia la nostra lettrice Rosa Oliva - può avere una durata di 180 giorni prorogabili per altrettanti una sola volta - viene deliberato, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, dal Consiglio dei Ministri e prevede il potere di ordinanza posto in capo proprio al Capo del Dipartimento. La delibera del Consiglio dei Ministri individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza: assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, interventi per ridurre il rischio residuo, ovviamente nel limite delle risorse messe a disposizione. È poi il Commissario nominato dal Capo del Dipartimento a dover provvedere a una ricognizione dei danni, pubblici e privati, ricognizione che viene poi portata all'attenzione del Consiglio dei Ministri che valuta se e quante ulteriori risorse stanziare proprio per il ristoro dei danni.
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