Cerca nel blog

mercoledì 17 novembre 2010

Precari scuola. Ricorso per risarcimento danni. La comunicazione del prof. Pavone

Il vice presidente dell’Associazione Consumatori Eoliani prof. Bartolo Pavone avvisa tutti il personale precario docente ed ata che l’associazione, di cui lo stesso è responsabile del settore scuola, sta promuovendo ricorso al tribunale del lavoro competente al fine di ottenere il risarcimento dei danni in favore dei precari per l’illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione senza che venisse indicata la causa giustificatrice.

Ed infatti come conferma l’avvocato Vincenzo La Cava, presidente dell’associazione , nonché legale interessato per la predisposizione dei ricorsi, “ nei suindicati contratti di lavoro a tempo determinato non sono state esplicitate le puntuali ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che hanno giustificato l’apposizione del termine e pertanto gli stessi contratti sono stati posti in essere in violazione della normativa che regola la materia e, in particolare, del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 con il quale l’ordinamento italiano ha inteso dare attuazione alla direttiva 1999/70/Ce relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, - che i suindicati contratti a termine devono quindi ritenersi posti in violazione dell’art.1 D. Lgs. 368/01, che prevede l’inefficacia del termine anche ai sensi dell’art 1419 comma 2 c.c., quando la ragione giustificatrice non emerga da atto scritto, con la conseguenza che l’illegittima apposizione del termine travolge l’intero contratto che è da ritenersi sin dall’origine concluso a tempo indeterminato.
Inoltre numerose e recenti sentenze hanno già acclarato quanto riferito con contestuale risarcimento del danno pari ad € 5000,00 per ogni anno di servizio prestato e contestuale conversione del contratto da determinato ad indeterminato.
È importante però affrettarsi nel presentare i ricorsi anche e soprattutto alla luce del recente decreto legge n. 183 del 4.11.2010 noto come" collegato lavoro", che contiene infatti un trappolone di cui il governo non ha dato nessuna informazione agli interessati. Ed invero, l'art 32 commi 3 e 4 della legge in questione stabilisce che le disposizioni di cui all'art 6 della Legge 15/07/1966 n. 604( prescrivono che il licenziamento del dipendente va impugnato entro 60.gg ) si applicano anche: ai contratti a termine;ai rapporti di collaborazione coordinata e continua ( co.co.co. );ai rapporti di collaborazione coordinata a progetto( co.co.pro.) ed e' retroattiva,vale cioe' non solo per i rapporti di lavori futuri,ma anche per quelli in essere e per quelli gia' conclusi-".Pavone chiarisce e puntualizza:-" la legge stabilisce che tutte queste persone devono fare l'impugnazione contro l'amministrazione entro 60.gg dall'entrata in vigore della legge.Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 09/11/2010,entra in vigora dopo 15 gg.,cioe' il 24/11/2010.Dal quel momento scattano i 60.gg. Fino ad oggi la legge dava anche anni di tempo al lavoratore per regolare i conti con chi pensava che lo avesse trattato ingiustamente. Adesso si fissa un termine ravvicinato che riguarda tutti i casi pregressi,proponendo al precario o ex precario un bivio: Fare subito causa o metterci una pietra sopra”.
Il vice presidente dell’associazione invita pertanto tutti gli interessati a contattare l’Associazione ai seguenti recapiti: 349-3876446- 333-4006320.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.