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martedì 28 dicembre 2010

L’Amministrazione Comunale di Lipari, condannata dal Giudice del Lavoro per comportamento antisindacale.

Comunicato Stampa a cura di Francesco Ficarra - R.S.U. eletto nel Comune di Lipari nella lista del C.S.A.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. in data 17/12/2010, ha depositato la sentenza con cui ha condannato l’Amministrazione Comunale Liparese all’annullamento della Delibera di G.M. N.74 del 16/07/2010.
Il dispositivo è frutto del ricorso avanzato ex art. 28 Legge 20 maggio 1970, n.300, per violazione delle norme che regolano le relazioni sindacali, dal Coordinatore Provinciale del C.S.A. Regioni e Autonomie Locali, Dott. Pietro Fotia.
Nel caso di specie, l’Amministrazione Bruno aveva adottato il suddetto deliberato, avente ad oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2010/2012 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI ANNO 2010, senza la preventiva informazione alle OO.SS. .
Al ricorso si è giunti poiché alla Diffida presentata dal Coordinatore Provinciale, Dott. Fotia (introitata al protocollo generale dell’Ente al N.27123 del 25/08/2010), per la revocare, con effetto immediato, della delibera “de qua”, l’Amministrazione aveva fatto “orecchio da mercante”.
Con la Delibera di G.M. N.74/2010, l’Amministrazione Comunale, ancora una volta, aveva stralciato dal piano assunzioni i posti di categoria “D”, relativi agli Specialisti di Vigilanza, già previsti dall’ultimo piano annuale assunzioni anno 2008 (cfr. Delibera di G.M. N.100 del 24/09/2008), come al solito disatteso, solo ed esclusivamente per la progressione di carriera del personale di vigilanza.
Ciò posto, in adesione al decreto esecutivo del Giudice del Lavoro, l’Amministrazione Comunale, intenderebbe riadottare in sanatoria la delibera di G.M. n.74 del 16/07/2010 e, per tale motivo, con nota prot.46163 del 27/12/2010, ha indetto una riunione sindacale per venerdì 31/12/2010 alle ore 11,00 (chissà perché l’ultimo giorno dell’anno), ma a tal proposito è re-intervenuto il Coordinatore Provinciale del C.S.A. con nota prot.200/CSA, introitata al protocollo generale dell’Ente al N.46533 del 28/12/2010, che si allega in copia.
E’ appena il caso di ricordare che l’area di vigilanza è l’unico Servizio dei quattro Settori comunali, a non annoverare alcuna figura professionale di categoria “D”, pertanto, in caso di assenza del Comandante Dirigente, il Corpo di Polizia Municipale di Lipari, si ritroverebbe nuovamente orfano di Ufficiali.

LA NOTA CHE IL DOTT: PIETRO FOTIA COORDINATORE PROVINCIALE  DEL C.S.A. (Coordinamento Sindacale Autonomo) HA INVIATO AL SINDACO DEL COMUNE DI LIPARI ED AVENTE PER OGGETTO:  riscontro nota del 27 dicembre 2010 n. prot. 46163
Il sottoscritto dr. Pietro Fotia, nella qualità di coordinatore provinciale del CSA Coordinamento Sindacale Autonomo Provinciale di Messina, con riferimento alla nota di cui all'oggetto, con la quale Codesto Ente ha convocato la scrivente O.S. per il 31 dicembre c.a. “per la riadozione in sanatoria delibera di G.M. n. 74 del 16 luglio 2010” rappresenta l'impossibilità del sottoscritto n.q. di potere partecipare, stante la sussistenza di improrogabili e pregressi impegni istituzionali, talché, invita Codesto Ente a volere rinviare la predetta riunione ad altra data da comunicare con congruo anticipo.
A detto fine, peraltro, lo scrivente evidenzia come, in ogni caso, la superiore deliberazione, allo stato annullata dal Giudice del Lavoro di Barcellona P.G. con ordinanza del 17 dicembre 2010, e, dunque, priva di effetto alcuno, non potrebbe, comunque, essere riadottata - men che mai in sanatoria - dovendo la stessa essere preceduta dalla tempestiva comunicazione da parte di Codesto Ente, o meglio del dirigente competente, alle OO.SS. “dell'individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali alle strutture cui sono preposti” ex comma 4 bis dell'articolo 6 del D. Lgs. 165/2001.
In particolare, come ben noto a Codesto Ente, la suddetta comunicazione, essendo prodromica alla discussione del piano triennale del fabbisogno del personale, dovrebbe avere come oggetto, stante la evidente carenza, i profili relativi alle categorie D (ed in specie Istruttore direttivo di vigilanza) e B.
Si rammenta, infine, che la violazione del superiore “modus procedendi” determinerebbe, in ogni caso, la violazione delle prerogative sindacali della scrivente, rendendo, dunque, viziato in nuce l'eventuale emanando atto.
Auspicando, pertanto, che simili contegni, già censurati da questa O.S., non abbiano più a ripetersi, e che, di contro, prevalga il rispetto delle norme vigenti nell'ambito delle relazioni sindacali, lo scrivente, nella qualità, resta in attesa di siffatte comunicazioni, avvertendo, al contempo Codesto Ente che l'adozione di qualsivoglia atto in difformità con il “dictum” del Giudice di cui alla ordinanza ex art. 28 Legge 300/1970, costituirà ex se violazione di un provvedimento legalmente impartito dall'Autorità giudiziaria punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 388 c.p. .
In attesa di urgente riscontro in merito si porgono cordiali saluti
IL COORDINATORE PROVINCIALE
dott. Pietro Fotia

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