Ho ricevuto da parte di alcuni cittadini richiesta di assistenza in merito alla fatturazione della fornitura di acqua da parte del Comune di Lipari.
Poiché l’argomento ha risvolti sociali di non trascurabile entità, perché ciò incide sui bilanci delle famiglie e delle imprese, invito tutti quelli che ne avessero necessità di uniformarsi all’indirizzo dell’Associazione dei consumatori per una assistenza adeguata economizzando anche le eventuali spese per le azioni che dovranno essere avviate.
L’Associazione consumatori è la stessa che sta seguendo l’iter del “Depuratore in Canneto dentro”.
Qui di seguito espongo quanto già concordato con l’Associazione consumatori:
Oggetto: Tariffe idriche del Comune di Lipari
Premesso che in Italia la riorganizzazione dei servizi idrici prende le mosse dalla Legge Galli (n.36 del 1994) che prevede, all’art.13 l’elaborazione del “metodo normalizzato” per la determinazione del servizio idrico integrato.
Il metodo normalizzato è riferito all’intero ciclo funzionale del servizio idrico integrato.
Nell’attesa della applicazione del “metodo normalizzato” la Legge n.172 del 1995 stabilisce che il compito di fissare i criteri per l’adeguamento tariffario spetta al CIPE.
Infatti il CIPE con proprie delibere ha stabilito gli adeguamenti tariffari di cui l’ultima la numero 117 del 18/12/2008 prevede tre fasi di adeguamento tariffario:
1°- con decorrenza 26 marzo 2009 (data di pubblicazione della delibera sulla GURI, prevede un recupero degli incrementi tariffari dal 2003 al 2007 nella misura massima del 5% complessivo;
2°- con decorrenza 1° luglio 2009 un recupero degli incrementi tariffari per l’anno 2008;
3° - con decorrenza 1° luglio 2010 un recupero degli incrementi tariffari per l’anno 2009
nella misura massima del 1,15%.
La Legge Galli è stata abrogata dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ma il legislatore ha ribadito che, per quanto attiene alla determinazione della tariffa, si deve seguire la disciplina indicata proprio dalla stessa legge Galli.
Pertanto, dove non è attivo il servizio idrico integrato (nel Comune di Lipari non è attivo il S.I.I. e non è anche presente la “Tariffa d’Ambito” di cui all’ATO3 Messina) in base alla Normativa vigente in materia, la Tariffa del servizio idrico è stabilita dalle delibere CIPE.
Così si è espressa anche la Regione Siciliana con la circolare della Presidenza n. 4 pubblicata sulla GURS n. 37 del 17 agosto 2007 “gli incrementi tariffari, ove è assente la tariffa d’ambito, continueranno ad applicarsi sulla base delle delibere CIPE”.
Dello stesso avviso si è anche espresso, con lettera prot.3154 del 01/08/2011, il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica – Ufficio per gli investimenti di Rete e i Servizi di Pubblica utilità” del Ministero dello Sviluppo Economico, ribadendo al Comune di Lipari che: “ preso atto della mancata applicazione del “metodo normalizzato” si conferma che gli adeguamenti tariffari del servizio idrico dovevano essere adottati secondo le modalità indicate nelle delibere CIPE ed in particolare – per quanto riguarda gli aumenti tariffari riferiti al periodo 2003 – 2007 ed agli anni 2008 – 2009 – facendo riferimento alla delibera n. 117 del 18 dicembre 2008 pubblicata sulla GURI n. 71 del 26 marzo 2009 ed alle circolari esplicative n. 3269/c del 25 settembre 2009 e n. 3636/c del 18 maggio 2010 emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Ma la nota del Dipartimento, in ultimo, evidenzia che gli incrementi previsti in delibera CIPE potevano essere applicati se gli stessi venivano pubblicati anteriormente alla decorrenza sul B.U.R.L. (procedura che non è stata osservata).
In conclusione le tariffe applicate per gli anni 2008, 2009 e 2010, appaino illegittime perché non in linea con la normativa vigente ed il pagamento dovrebbe essere effettuato, essendo la fornitura dell’acqua un contratto di natura privatistica, applicando le tariffe vigenti per l’anno 2008 nelle zone servite dal precedente gestore EAS ed in quelle fornite dalla rete comunale, senza distinzione tra residenti e non, ed anche se i conteggi siano favorevoli o meno all’utenza.
Rag. Giuseppe Spinella
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