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mercoledì 29 febbraio 2012

Aria mista ad acqua nelle condutture idriche. Ci scrive Francesco Megna che richiama anche una proposta di modifica del regolamento risalente al 2009

Egr. direttore
ho letto con estremo interesse le considerazioni dell'Ing. Felice Lopes sul tema della presenza nelle condutture idriche di aria mista ad acqua che viene contabilizzata e fatturata in danno dell'utenza comunale.
Non posso che pienamente condividere le argute riflessioni ed i competenti correttivi auspicati dal professionista ad un Regolamento Comunale vetusto, palesemente contradditorio, illegittimo ed in talune disposizione persino vessatorio.
Per quanto attiene alla richiesta modifica dell'art. 7 del Regolamento desidero evidenziare che, dal 9 settembre 2009, giace all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale una proposta di modifica dell'art. 7 del Regolamento del Servizio Idrico a firma dei Consiglieri Francesco Megna e Gesuele Fonti, mai discussa e mai affrontata dal Civico Consesso.
Oltre alle evidenti ripercussioni di natura economica, correttamente segnalate anche dall’Ing. Lopes, causate dalla contabilizzazione di aria mista ad acqua, non vanno altresì minimizzate le gravi conseguenze igienico-sanitarie che ne sono il naturale complemento.
Per quanto riguarda la necessaria installazione di valvole di sfiato o di ritegno a monte di ogni contatore al fine di eliminare il rischio di fatturazioni maggiorate, si ribadisce, come peraltro già evidenziato con la citata nota del 09/09/2009, che è solo il Comune di Lipari, in quanto soggetto gestore-erogatore del servizio idrico integrato, l’unico soggetto giuridico autorizzato ad intervenire a monte del contatore e non il singolo utente passibile, in caso di intervento, persino di denuncia per manomissione dell’impianto.
Auspicando che il Consiglio Comunale, in questo ultimo scorcio di mandato, torni con uno scatto d’orgoglio a riappropriarsi del ruolo e delle prerogative che gli sono proprie nell’interesse superiore della comunità eoliana, allego a futura memoria, copia della mozione del 2009, a tutt’oggi inserita all’ordine del giorno dei lavori Consiliari e mai discussa.
Cordiali saluti
Francesco Megna

LA MOZIONE DI MEGNA E FONTI

 
PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNE DI LIPARI

PRESIDENTE COMMISSIONE CONSILIARE SERV. IDRICI
                                                                                              Rag. Antonio Casilli
                                                                            E p.c.
SIGNOR SINDACO
COMUNE DI LIPARI
ASSESSORE AI SERVIZI IDRICI
DIRIGENTE IV SETTORE
SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
UFFICIO IDRICO COMUNALE
DIFENSORE CIVICO
COMUNE DI LIPARI



Lipari lì 09/09/2009
OGGETTO:  MOZIONE ai sensi dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale –
            MODIFICA ART. 7 del Regolamento del Servizio Idrico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 10-12-2002 e s.m. e i.
 VISTO l’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 42 del 25/11/1994, ai sensi del quale a ciascun Consigliere compete la facoltà di presentare mozioni, cioè iniziative intese a promuovere un pronunciamento del Consiglio Comunale su questioni o provvedimenti rientranti tra i compiti istituzionali del civico consesso;
VISTO l’art. 42 comma 2 del Decreto Legislativo 297/2000, che prevede la competenza esclusiva del Consiglio Comunale in materia di statuti e regolamenti;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Giudice Istruttore del Tribunale di Lipari del 17/02/2005, con la quale veniva nominato Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) l’Ing. Silvestro Biondo, residente a Barcellona P.G. (ME), al quale veniva affidato il mandato di accertare se sussistevano vizi e/o difetti dei contatori EAS tali da determinare una errata contabilizzazione dei consumi idrici;
VISTE le risultanze della perizia tecnica e le conclusioni del CTU del Tribunale, Ing. Silvestro Biondo, che ad ogni buon conto si allegano in copia, dal quale si evince indiscutibilmente che:
Ø      Nonostante il contatore EAS esaminato fosse perfettamente funzionante, lo stesso aveva contabilizzato una quantità nettamente superiore, il 33 % in più di quanto effettivamente erogato;
Ø      Durante il periodo di osservazione, il contatore EAS ha contabilizzato una importante quantità di aria presente nelle condotte dell’acquedotto;
Ø      Per motivi igienico sanitari” (riferisce testualmente il Consulente Tecnico del Tribunale, “ si deve evitare la presenza di aria nelle condotte di acqua potabile, in quanto si potrebbero verificare depressioni all’interno della condotta che facilitano infiltrazioni di liquidi infetti all’interno della condotta
Ø      Il problema riscontrato” (conclude il CTU) “della contabilizzazione di aria e acqua, può essere risolto installando uno sfiato a monte di ogni contatore EAS. L’installazione deve essere effettuata da parte dell’Ente fornitrice del servizio, in quanto è l’unico autorizzato ad intervenire a monte del contatore
RITENUTO dover modificare l’attuale Regolamento del Servizio Idrico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 10-12-2002 e s.m. e i., al fine di rimuovere eventuali vizi di legittimità, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente in materia di servizio idrico integrato;
I sottoscritti CONSIGLIERI COMUNALI
FRANCESCO MEGNA e GESUELE FONTI
PROPONGONO
Per quanto citato in premessa che qui si intende integralmente richiamato
CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI
Ø      Di modificare l’art. 7 del Regolamento Comunale del Servzio idrico, ELIMINANDO il seguente periodo:
Poiché in atto l’approvvigionamento ai serbatoi di accumulo avviene con rifornimento da navi cisterne o da fonti alternative (dissalatore) soggetti ad eventuali discontinuità, l’Ente gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità dal passaggio attraverso il contatore di acqua mista parzialmente ad aria prodotta dalla spinta dell’acqua al momento della ricarica della condotta”;
Ø      Dare atto che la suddetta modifica non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Ø      Dare mandato all’Amministrazione Comunale di prevedere per le future gestioni, che il soggetto gestore-erogatore del servizio idrico integrato, in quanto unico soggetto giuridico autorizzato ad intervenire a monte del contatore, proceda all’installazione di valvole di sfiato o di ritegno a monte di ogni contatore, al fine di evitare la contabilizzazione di aria mista ad acqua, e scongiurare le gravi conseguenze di natura igienico-sanitaria che ne sono il naturale complemento.
                                                          
                          Francesco MEGNA                                                    Gesuele FONTI                  

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