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martedì 5 marzo 2013

Lopes chiede delucidazioni sull'applicabilità della TARSU-TIA

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI LIPARI
AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI LIPARI

OGGETTO : RICHIESTA DI DELUCIDAZIONI SULL’APPLICABILITA’ DELLA TASSA IN MATERIA DI TARSU – TIA O COMUNQUE SI CHIAMERA’ .

E’ palese a tutti che i cittadini italiani stanno attraversando il periodo più nero dal 1947.
La disoccupazione giovanile e non e la pressione fiscale hanno raggiunto limiti inimmaginabili .
Non c’è giorno che non spunti una nuova tassazione o un aumento del costo dei servizi a cui si è chiamati a far fronte.
I risultati elettorali fanno già rimpiangere il governo Monti . Gli ex amici (PD) e gli odiati nemici (PDL) in campagna elettorale hanno dipinto Monti come il Dracula delle tasse.
Adesso ci penseranno loro, grillo permettendo, a risanare le finanze dello Stato.
Nel frattempo , ci troviamo in mezzo al guado e la riva ci appare sempre più lontana , mentre i caimani si leccano le labbra in vista del lauto pranzo che si approntano a consumare .
In questa spasmodica lotta di tutti contro tutti , fottendosene dell’Italia che affonda, la classe politica si dimena scompostamente per non farsi addentare dal caimano di turno , mentre il cittadino assiste impotente solo e succube degli eventi .
In questa scenografia che sa di inferno dantesco , ho pensato che sia utile portare all’attenzione del Sindaco e dei cittadini il farraginoso meccanismo legislativo attinente le modalità per il pagamento della Tarsu o Tia o comunque si chiamerà , inerente la tassa relativa ai rifiuti solidi urbani .
Lo scopo della presente nota è quello di alleggerire la tassazione se erroneamente applicata, o di sopprimerla se ,oggettivamente , non dovuta .
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti ha una storia legislativa lunga che non ha senso ripercorrere .
Quello che, invece, ritengo interessante richiamare è lo spirito del Decreto Ronchi (D.Lgs. 05/02/97 n. 22 ) che costituisce la legge quadro di riferimento : Il principio ispiratore del Decreto è la salvaguardia ambientale attuata mediante la minimizzazione della produzione dei rifiuti ed il recupero di quelli che possono essere nuovamente immessi in cicli secondari . 
Ci dispiace annotare che nel nostro Comune di tutto si può parlare tranne che del rispetto del principio ispiratore della Legge.
Ma la tassa occorre pagarla lo stesso. 
Ci si domanda : Ma occorre pagarla sempre e comunque ?
Il regolamento comunale è sufficientemente chiaro ed esaustivo ?
Io , a seguito di esperienza personale a tutt’oggi non definita, mi permetto di sostenere che sussistono dei passaggi non meglio evidenziati .
E’ per questo che mi permetto di esprimere una personale interpretazione che intendo mettere a confronto con quella fino ad oggi adottata dall’Amministrazione. 
PAGAMENTO DEL TRIBUTO SI-NO E QUANDO :
Affronterò l’argomento in due tempi , partendo dalla legge e , successivamente, passando al regolamento comunale per l’applicazione della T.S.R.S.U. .
A) LA LEGGE :
L’art. 62 ,secondo comma, del D. Legs. N.507/93, prevede esplicitamente i casi di esclusione dal pagamento della tassa per la sussistenza di condizioni obbiettive che impediscono la presunzione di rifiuti. I casi sono :
a) La natura delle superfici ( ad esempio , luoghi impraticabili oppure in abbandono,soggetti a manutenzione o,ancora, stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti );
b) Il particolare uso delle superfici ( ad esempio, locali con presenza sporadica dell’uomo);
c) L’obbiettiva condizione di non utilizzabilità immediata (ad esempio,superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo ).
Da quanto sopra emerge, senza ombra di dubbio e con l’ausilio delle numerose sentenze di condivisione della Suprema Corte , che il presupposto legale di esonero dal tributo sussiste solo quando l’immobile versi in “obbiettive condizioni di non utilizzabilità “, le quali devono essere non solo denunciate dal contribuente , ma debitamente documentate .
A tali conclusioni è giunta , con recente sentenza n.61 del 29/04/2005 , la Commissione Tributaria Regionale Lazio , la quale ha dichiarato che: “.
La Circolare n. 95/E considera, infine, come esempi di superfici non utilizzabili, i locali destinati a civile abitazione privi di mobili e suppellettili , non allacciati ai servizi di rete o di cui si dia la prova della effettiva inutilizzabilità .
Le predette circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente o per mezzo di idonea documentazione .
Concludendo , appare più corretto escludere dal calcolo della superficie tassabile (è bene ricordare che trattasi di superficie netta abitabile –priva ,cioè, dei muri che incidono tra il 25 ed il 30 % del totale ) quei locali il cui uso , rapportato all’attività che si svolge negli stessi, risulti del tutto saltuario ed occasionale e, dove, comunque, la presenza dell’uomo è limitata, temporalmente,a sporadiche occasioni e, funzionalmente , ad accessi non collegati in modo necessario e costante all’attività primaria .
Ne consegue che , ai fini di una chiara definizione di non tassabilità , fanno parte , a nostro giudizio ,i locali con le caratteristiche di cui alla sovrastante circolare n. 95/E e le abitazioni date in locazione ma momentaneamente sfitte , fermo restando il principio della denuncia da parte del contribuente e la relativa documentazione .
B) Regolamento comunale per l’applicazione della T.S.R.S.U. .
(Approvato con delibera del consiglio comunale n.118 del 22/12/97)
Esaminando il regolamento mi sono soffermato su alcuni articoli specifici , l’art. 4 , l’art. 5, l’art. 6 , l’art. 8 e l’art. 11.
L’art. 4 impone che la tassa è dovuta quando un locale (occupato o detenuto) è adibito a qualsiasi uso. Cioè venga usato e , per ciò stesso, produce rifiuti.

Il termine usato , quindi, chiarisce il motivo della tassa ; è come dire “l’assicurazione della macchina si paga solo se si usa” . Diverso è dire : “il bollo sulla macchina si paga anche quando la si detiene e non si usa. Quindi è cosa ben diversa dire usare da occupare o detenere.
In gergo matematico si potrebbe dire : occupare o detenere un immobile è condizione necessaria ma non sufficiente a produrre rifiuti.
L’art. 5 dice che la tassa è dovuta da coloro ………………………………..che usano in comune i locali……………………….
L’art. 6 è ancora più chiaro , perché stabilisce un principio temporale quando parla di inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione.
Al terzo comma stabilisce che :La cessazione , nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali da diritto all’abbuono della tassa a decorrere ecc………………………
Il quarto comma addirittura sancisce il principio che in mancanza di presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione , la tassa non è dovuta per le annualità successive se l’utente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali……………………..
In entrambi i commi figurano insieme le diciture “ Occupare o detenere “ che, pur esprimendo due concetti simili, si vogliono arbitrariamente assimilare ad un unico concetto impositivo .
Questa forzatura mette in crisi l’art. 5 ,che formalizza il concetto per cui la tassa è dovuta all’uso e , quindi, alla occupazione e non alla detenzione del bene. 
Caso che si concretizza nei locali dati in affitto ,dove occupare e detenere si completano,ma differiscono quando si detiene un bene che non si occupa .
Questo significa che solo la presenza fisica di persone e , quindi, l’uso conseguente dell’immobile determina il pagamento della tassa per sopravvenuta formazione di rifiuti.
L’art. 8, al secondo comma, stabilisce che la tassa è determinata in funzione delle quantità e qualità media di rifiuti producibili nei locali a seconda dell’uso o della destinazione. 
L’art. 11 è lapidario ,dice che :Non sono soggetti alla tassa i locali o le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura……………………….o perché risultano in obbiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno …………………
Ed aggiunge , a scanso di equivoci , al comma b) quali sono i locali :
a) Unità immobiliari prive di mobili e/o suppellettili e/o di utenze (acqua-luce-gas ). In chiaro : non sono soggette alla tassa le unità quando sono prive di mobili oppure di suppellettili,oppure di utenze quali acqua – luc e gas
Ma perché tutto questo , perché le unità in simili condizioni non sono abitabili e quindi non possono essere usati . Ecco perché l’uso è l’elemento guida alla tassa e non i mobili o le suppellettili.
Non mi dilungo in ulteriori commenti ritenendo più che sufficiente l’esposizione su menzionata.
In estrema sintesi tutto ciò che ho esposto , l’ho fatto per instaurare un confronto sulle modalità di applicazione della tassa secondo le mie valutazioni e quelle fino ad oggi sostenute ed applicate dall’Amministrazione .
La stessa cosa la rivolgo ai lettori e, particolarmente , agli avvocati ed ai commercialisti , anch’essi in prima fila nell’interpretazione ed applicazione della tassa , affinché contribuiscano a far conoscere il loro pensiero di contribuenti e di tecnici .
Un confronto aperto renderà possibile una più esaustiva comprensione e più corretta interpretazione.
In attesa di un cordiale riscontro , con o senza condivisione, da parte del Sig. Sindaco, degli Uffici Comunali preposti e dei cittadini che desiderano far conoscere la propria opinione , porgo riverenti ossequi.

Lipari,li 04/03/201 
Felice Lopes

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