Questa la lettera delle associazioni Man, Italia Nostra Sicilia, e WWF Sicilia inoltrata all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 1 VAS e VIA; All’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 4 Protezione del Patrimonio Naturale- Palermo; al Ministero per l’Ambiente, la Tutela del Territorio e del Mare - Divisione Generale per la protezione della natura e del mare; al NOE di Roma
Oggetto: richiesta urgente di sospensione immediata dell’autorizzazione VIA rilasciata al progetto del depuratore di Vulcano, ZPS ITA 030044 e SIC ITA 030027, in corso di realizzazione, progetto del Comune di Lipari
mancata valutazione degli effetti sul pantano (cod. 1150) nella “Valutazione di Incidenza” nella quale è stata omessa la presenza di tale habitat prioritario, nonostante le osservazioni presentate dall’Associazione Nesos, a firma Pietro Lo Cascio ed altri
approvazione del progetto su “Valutazione di Incidenza” difforme da quanto richiesto dal DPR 357/97 e smi art. 5 comma 3
mancato rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione e della Circolare ARTA prot. 8756 del 10/02/2012 sull’obbligo del rispetto delle indicazioni dei PdG
possibile violazione dell’art. 733 bis del CP
possibile danno erariale
Da qualche settimana sono iniziati i lavori per il depuratore di Vulcano, nonostante siano state inviate, durante l’iter autorizzativo, puntuali osservazioni sulla “Valutazione di Incidenza” non conforme a quanto richiesto dalle norme vigenti.
Il progetto inoltre è stato approvato su “Valutazione di Incidenza” che non ha mai segnalato – in nessuna delle pagine che la compongono – la presenza di habitat prioritario cod. 1150, ovvero il pantano, ben evidenziato nel Piano di Gestione della ZPS ITA 030044 e del SIC ITA 030027.
L’approvazione non ha tenuto conto delle puntuali osservazioni inviate nel dicembre 2012 dall’Associazione Nesos a firma del naturalista Pietro Lo Cascio, del prof. Bruno Massa e del prof. Attilio Carapezza, pur avendo gli stessi evidenziato:
a) La valenza naturalistica di tale habitat, sia per la microfauna che per l’avifauna, soprattutto (ma non solo) migratoria. Molti degli uccelli che sorvolano sia in primavera che in autunno l’arcipelago delle Isole Eolie trovano solo qui e al Lago di Lingua (Salina) un habitat preziosissimo per il recupero delle energie perdute durante il duro volo migratorio. In mancanza di aree di sosta (le zone umide possiedono la maggiore biomassa insieme alle foci dei fiumi e pertanto sono habitat idoneo anche per specie non strettamente legate alle zone umide) molti uccelli rischiano di morire di inedia
b) Il possibile danno per questo importantissimo habitat, che scaturirebbe sia dalle opere in sé, sia dalla messa in funzione dell’impianto. L’iter di autorizzazione è stato inficiato dalla grave omessa segnalazione – nello lo studio che accompagnava il progetto – della presenza di tale habitat prioritario.
c) La mancata corrispondenza dello Studio di Incidenza a quanto richiesto dall’art. 5 comma 3 del DPR 357/97 e smi (Allegato G)
L’approvazione inoltre non ha tenuto conto della Circolare ARTA 8756 del 10/02/2012 con la quale l’Assessore fa carico del rispetto delle indicazioni contenute nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000.
Oggetto: richiesta urgente di sospensione immediata dell’autorizzazione VIA rilasciata al progetto del depuratore di Vulcano, ZPS ITA 030044 e SIC ITA 030027, in corso di realizzazione, progetto del Comune di Lipari
mancata valutazione degli effetti sul pantano (cod. 1150) nella “Valutazione di Incidenza” nella quale è stata omessa la presenza di tale habitat prioritario, nonostante le osservazioni presentate dall’Associazione Nesos, a firma Pietro Lo Cascio ed altri
approvazione del progetto su “Valutazione di Incidenza” difforme da quanto richiesto dal DPR 357/97 e smi art. 5 comma 3
mancato rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione e della Circolare ARTA prot. 8756 del 10/02/2012 sull’obbligo del rispetto delle indicazioni dei PdG
possibile violazione dell’art. 733 bis del CP
possibile danno erariale
Da qualche settimana sono iniziati i lavori per il depuratore di Vulcano, nonostante siano state inviate, durante l’iter autorizzativo, puntuali osservazioni sulla “Valutazione di Incidenza” non conforme a quanto richiesto dalle norme vigenti.
Il progetto inoltre è stato approvato su “Valutazione di Incidenza” che non ha mai segnalato – in nessuna delle pagine che la compongono – la presenza di habitat prioritario cod. 1150, ovvero il pantano, ben evidenziato nel Piano di Gestione della ZPS ITA 030044 e del SIC ITA 030027.
L’approvazione non ha tenuto conto delle puntuali osservazioni inviate nel dicembre 2012 dall’Associazione Nesos a firma del naturalista Pietro Lo Cascio, del prof. Bruno Massa e del prof. Attilio Carapezza, pur avendo gli stessi evidenziato:
a) La valenza naturalistica di tale habitat, sia per la microfauna che per l’avifauna, soprattutto (ma non solo) migratoria. Molti degli uccelli che sorvolano sia in primavera che in autunno l’arcipelago delle Isole Eolie trovano solo qui e al Lago di Lingua (Salina) un habitat preziosissimo per il recupero delle energie perdute durante il duro volo migratorio. In mancanza di aree di sosta (le zone umide possiedono la maggiore biomassa insieme alle foci dei fiumi e pertanto sono habitat idoneo anche per specie non strettamente legate alle zone umide) molti uccelli rischiano di morire di inedia
b) Il possibile danno per questo importantissimo habitat, che scaturirebbe sia dalle opere in sé, sia dalla messa in funzione dell’impianto. L’iter di autorizzazione è stato inficiato dalla grave omessa segnalazione – nello lo studio che accompagnava il progetto – della presenza di tale habitat prioritario.
c) La mancata corrispondenza dello Studio di Incidenza a quanto richiesto dall’art. 5 comma 3 del DPR 357/97 e smi (Allegato G)
L’approvazione inoltre non ha tenuto conto della Circolare ARTA 8756 del 10/02/2012 con la quale l’Assessore fa carico del rispetto delle indicazioni contenute nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000.
Foto del sito di cantiere, a pochi metri di distanza, il pantano, habitat prioritario indicato anche nel piano di gestione della ZPS ITA030044 e del SIC ITA030027.
La Valutazione di Incidenza
La Valutazione di Incidenza deve rispondere ai requisiti posti dall’Allegato G di cui al DPR 357/97 e smi. Riportiamo quanto richiesto dall’Allegato G (previsto dall’art. 5 comma 3 del DPR 357/97 come modificato dal DPR120/03):
CONTENUTI DELLE RELAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI
1. Caratteristiche dei piani e progetti
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:
- alle tipologie delle azioni e/o opere
-alle dimensioni e/o ambito di riferimento
-alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
-all’uso di risorse naturali
-alla produzione di rifiuti
-all’inquinamento e disturbi ambientali
-al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e tecnologie utilizzate
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti – interferenza con il sistema ambientale:
Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando
- componenti abiotiche
- Componenti biotiche
- Connessioni ecologiche
Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto Corine land cover.
Una corretta Valutazione di Incidenza avrebbe con certezza evidenziato che a seguito della realizzazione di tale impianto, sia singolarmente che congiuntamente ad altri piani e progetti, su questo importantissimo pantano, l’incidenza sarebbe stata negativa.
Inoltre, per i principi comunitari, è sufficiente la possibilità (e non la certezza) perché un’opera non sia approvata, ancor più se a poter subire nocumento sono habitat o specie prioritari (art. 5 comma 10 DPR 357/97 e smi).
La stessa impermeabilizzazione dei terreni adiacenti al pantano (quando non direttamente intaccato dalle diverse fasi, cantiere ed esercizio) avrà effetti negativi dei quali non si è minimamente tenuto conto, nonostante la normativa sia esplicita a riguardo: si devono valutare gli effetti di opere anche distanti, vista la inevitabile e ormai ampiamente riconosciuta connessione dei sistemi ambientali.
La Valutazione di incidenza infatti viene richiesta per opere/piani/attività che possono avere incidenza “sui” siti e non “nei” siti.
A tale importantissimo principio si aggiunge anche la recente sentenza del CGA (n.04/14) proprio su ricorso di WWF, MAN e Legambiente, che estende a 6 km dal sito la necessità di sottoporre progetti/piani a tale procedura.
Di questo impatto (e di altri, prevedibili) non si è tenuto conto, semplicemente omettendo nella “Valutazione di Incidenza” la presenza del pantano, che pure, nel Piano di Gestione approvato dallo stesso Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, è riconosciuto, enfatizzato e dichiarato “prioritario”.
La “Valutazione di Incidenza” che accompagna il progetto invece, oltre a non citare impatti e habitat, non è conforme alle norme vigenti, non rispettando i contenuti richiesti dall’Allegato G sopra riportato. Inoltre, essendo la tipologia di progetto sottoposta a procedura VIA, non si applica il DA 30 marzo 2007 che introduce lo strumento dello “Screening” (art. 4 comma 1) preliminarmente alla fase della “Valutazione di Incidenza”.
Di fatto, si è approvato un progetto senza ottemperare a quanto richiesto dall’art. 5 comma 3 e 4, e violando l’art. 5 comma 8 (si approva il progetto/piano dopo espletamento di “Valutazione di Incidenza”) e art. 5 comma 10 del DPR 357/97 e smi (per siti con habitat prioritari), nonostante le osservazioni inviate avessero segnalato la omessa indicazione del pantano e i possibili danni in caso di realizzazione del progetto.
E’ bene anche rammentare che l’art. 5 comma 3 del sopraccitato DPR recita: “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi” . Tale procedura si applica anche alle ZPS (art. 6 comma 2 DPR 357/97 e smi)
Nella “Valutazione di Incidenza” che accompagna il progetto non si è minimamente tenuto conto neanche degli obiettivi di conservazione (oltre a quanto brevemente segnalato sopra) che vedono la tutela dei migratori e delle zone di sosta lungo le rotte da loro seguite.
Nello studio e nel progetto approvato è stata omessa una delle due zone umide presenti nell’arcipelago, lungo una delle rotte migratorie più importanti del Paleartico Occidentale, , pur con evidenti possibili danni irreversibili (in violazione del principio di precauzione e prevenzione sancito dalle direttive comunitarie).
Pertanto, il proseguo delle opere – qualora le stesse danneggino direttamente e/o indirettamente l’habitat prioritario – potrebbe configurare la violazione dell’art. 733 bis del CP.
Si fa presente che il WWF e la LIPU hanno presentato un corposo reclamo alla DG Ambiente dell’Unione Europea, per violazione dell’art. 6 comma 2 (Direttiva 92/43/CE) e art. 4 comma 4 (Direttiva 147/2009) con molti casi siciliani e il proseguimento delle opere rischia di aggravare il possibile contenzioso comunitario, con possibile ulteriore danno erariale.
Si chiede pertanto
all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
di sospendere in autotutela l’autorizzazione rilasciata e i lavori in corso per procedere all’attuazione di una variante, supportata da corretta “Valutazione di Incidenza”, che tenga in debito conto le valenze naturalistiche oggi pericolosamente a rischio.
al Ministero dell’Ambiente
di intervenire presso la Regione Sicilia per richiamare al rispetto delle norme comunitarie e le leggi di recepimento, che vedono con preoccupante costanza l’approvazione di progetti sulla base di Valutazioni di Incidenza non corrispondenti alle normative vigenti.
al NOE
di intervenire al fine di scongiurare la distruzione di un importantissimo habitat protetto dalla normativa vigente (comunitaria, nazionale e regionale) e di accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti.
Si rimane in attesa di urgente riscontro
Il presidente del WWF Sicilia, Angela Guardo; Il presidente dell’Associazione Mediterranea per la Natura, Deborah Ricciardi; Il Presidente regionale di Italia Nostra, Leandro Janni; Associazione Mediterranea per la Natura (MAN) Messina; Italia Nostra sez. Sicilia; WWF Sicilia Palermo
La Valutazione di Incidenza deve rispondere ai requisiti posti dall’Allegato G di cui al DPR 357/97 e smi. Riportiamo quanto richiesto dall’Allegato G (previsto dall’art. 5 comma 3 del DPR 357/97 come modificato dal DPR120/03):
CONTENUTI DELLE RELAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI
1. Caratteristiche dei piani e progetti
Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:
- alle tipologie delle azioni e/o opere
-alle dimensioni e/o ambito di riferimento
-alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
-all’uso di risorse naturali
-alla produzione di rifiuti
-all’inquinamento e disturbi ambientali
-al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e tecnologie utilizzate
2. Area vasta di influenza dei piani e progetti – interferenza con il sistema ambientale:
Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando
- componenti abiotiche
- Componenti biotiche
- Connessioni ecologiche
Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto Corine land cover.
Una corretta Valutazione di Incidenza avrebbe con certezza evidenziato che a seguito della realizzazione di tale impianto, sia singolarmente che congiuntamente ad altri piani e progetti, su questo importantissimo pantano, l’incidenza sarebbe stata negativa.
Inoltre, per i principi comunitari, è sufficiente la possibilità (e non la certezza) perché un’opera non sia approvata, ancor più se a poter subire nocumento sono habitat o specie prioritari (art. 5 comma 10 DPR 357/97 e smi).
La stessa impermeabilizzazione dei terreni adiacenti al pantano (quando non direttamente intaccato dalle diverse fasi, cantiere ed esercizio) avrà effetti negativi dei quali non si è minimamente tenuto conto, nonostante la normativa sia esplicita a riguardo: si devono valutare gli effetti di opere anche distanti, vista la inevitabile e ormai ampiamente riconosciuta connessione dei sistemi ambientali.
La Valutazione di incidenza infatti viene richiesta per opere/piani/attività che possono avere incidenza “sui” siti e non “nei” siti.
A tale importantissimo principio si aggiunge anche la recente sentenza del CGA (n.04/14) proprio su ricorso di WWF, MAN e Legambiente, che estende a 6 km dal sito la necessità di sottoporre progetti/piani a tale procedura.
Di questo impatto (e di altri, prevedibili) non si è tenuto conto, semplicemente omettendo nella “Valutazione di Incidenza” la presenza del pantano, che pure, nel Piano di Gestione approvato dallo stesso Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, è riconosciuto, enfatizzato e dichiarato “prioritario”.
La “Valutazione di Incidenza” che accompagna il progetto invece, oltre a non citare impatti e habitat, non è conforme alle norme vigenti, non rispettando i contenuti richiesti dall’Allegato G sopra riportato. Inoltre, essendo la tipologia di progetto sottoposta a procedura VIA, non si applica il DA 30 marzo 2007 che introduce lo strumento dello “Screening” (art. 4 comma 1) preliminarmente alla fase della “Valutazione di Incidenza”.
Di fatto, si è approvato un progetto senza ottemperare a quanto richiesto dall’art. 5 comma 3 e 4, e violando l’art. 5 comma 8 (si approva il progetto/piano dopo espletamento di “Valutazione di Incidenza”) e art. 5 comma 10 del DPR 357/97 e smi (per siti con habitat prioritari), nonostante le osservazioni inviate avessero segnalato la omessa indicazione del pantano e i possibili danni in caso di realizzazione del progetto.
E’ bene anche rammentare che l’art. 5 comma 3 del sopraccitato DPR recita: “I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi” . Tale procedura si applica anche alle ZPS (art. 6 comma 2 DPR 357/97 e smi)
Nella “Valutazione di Incidenza” che accompagna il progetto non si è minimamente tenuto conto neanche degli obiettivi di conservazione (oltre a quanto brevemente segnalato sopra) che vedono la tutela dei migratori e delle zone di sosta lungo le rotte da loro seguite.
Nello studio e nel progetto approvato è stata omessa una delle due zone umide presenti nell’arcipelago, lungo una delle rotte migratorie più importanti del Paleartico Occidentale, , pur con evidenti possibili danni irreversibili (in violazione del principio di precauzione e prevenzione sancito dalle direttive comunitarie).
Pertanto, il proseguo delle opere – qualora le stesse danneggino direttamente e/o indirettamente l’habitat prioritario – potrebbe configurare la violazione dell’art. 733 bis del CP.
Si fa presente che il WWF e la LIPU hanno presentato un corposo reclamo alla DG Ambiente dell’Unione Europea, per violazione dell’art. 6 comma 2 (Direttiva 92/43/CE) e art. 4 comma 4 (Direttiva 147/2009) con molti casi siciliani e il proseguimento delle opere rischia di aggravare il possibile contenzioso comunitario, con possibile ulteriore danno erariale.
Si chiede pertanto
all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
di sospendere in autotutela l’autorizzazione rilasciata e i lavori in corso per procedere all’attuazione di una variante, supportata da corretta “Valutazione di Incidenza”, che tenga in debito conto le valenze naturalistiche oggi pericolosamente a rischio.
al Ministero dell’Ambiente
di intervenire presso la Regione Sicilia per richiamare al rispetto delle norme comunitarie e le leggi di recepimento, che vedono con preoccupante costanza l’approvazione di progetti sulla base di Valutazioni di Incidenza non corrispondenti alle normative vigenti.
al NOE
di intervenire al fine di scongiurare la distruzione di un importantissimo habitat protetto dalla normativa vigente (comunitaria, nazionale e regionale) e di accertare eventuali responsabilità penalmente rilevanti.
Si rimane in attesa di urgente riscontro
Il presidente del WWF Sicilia, Angela Guardo; Il presidente dell’Associazione Mediterranea per la Natura, Deborah Ricciardi; Il Presidente regionale di Italia Nostra, Leandro Janni; Associazione Mediterranea per la Natura (MAN) Messina; Italia Nostra sez. Sicilia; WWF Sicilia Palermo
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