Il responsabile del servizio "Tutela del Territorio" della Regione Siciliana ha accolto il ricorso gerarchico presentato da Paolo Intilisano, avverso i provvedimenti della Soprintendenza di Messina relativi alle autorizzazioni concesse per la realizzazione di un complesso edilizio a Culia (Canneto).
I provvedimenti sono quelli con cui si rilascia autorizzazione paesaggistica alla Ditta Portelli Grazia per la realizzazione del complesso edilizio e quello con cui si dava assenso ad una variante.
La decisione blocca di fatto, in attesa del ricorso che potrà essere presentato entro 60 giorni al Tar di Catania, la realizzazione dell'opera, così come volevasi realizzare.
Potrà essere presentato ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giomi decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.
Secondo l'assessorato "occorreva uno studio di valutazione dell'impatto ambientale".
Ecco le conclusioni e il DECRETO della Regione
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto nelle premesse, esaminati gli atti, si ritiene che preliminarmente ad ogni valutazione, occorre conoscere come si relazionano i vincoli vigenti con il territorio interessato dal progetto.
Per fare ciò è stato necessario effettuare la sovrapposizione del P.T.P allo stralcio aereofotogrammetrico integrato con la planimetria generale del complesso edilizio, (sono stati individuati dei punti certi di riferimento sulla cartografia come sagome di edifici, a cui collegare la linea di divisione degli ambiti MO2 e MA1 e riportarla nella planimetria).
Questa verifica , che avrebbe dovuto eseguire la Soprintendenza ha fatto rilevare che I'area in esame risulta assoggettata alle norme di due ambiti, MAI e MO2. del P.T.P.
Le opere da realizzare in variante ricadono principalmente in area posta in ambito MAl,dove ai sensi dell'art.27 del P.T.P. vengono individuate tra le ATTIVITA' NON COMPATIBILI nuove infrastrutture: nuove edificazioni.
- per valutare il progetto del complesso edilizio era necessario lo studio di valutazione dell'impatto ambientale, che non risulta tra gÌi elaborati prodotti, per come previsto dall'art.41 del P.T.P. fondamentale per sostenere le scelte progettuali proposte e per dimostrare la compatibilità con il paesaggio e I'ambiente.
La Soprintendenza preposta al rilascio dell'autorizzazione avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi che concorrono alla formazione delle scelte progettuali, in funzione delle finalità del P.T.P. tendenti al recupero dell' immagine paesistica e rispettoso del rapporto tra insediamento e paesaggio,in continuità con le matrici storiche ed in armonia con la natura, con tipologie e caratteristiche della casa eoliana nel rispetto delle limitazioni e vincoli ricadenti nell'ambito ( V. art .32).
- Esaminata la vista dal mare del complesso nel rendering, risulta chiaro I'elevato impatto ambientale prodotto dal fronte del muro di contenimento, e dai fabbricati posti sui gradoni, realizzati per consolidamento del versante.
Pertanto si ritiene opportuno evidenziare che le 2 elevazioni fuori terra previste in progetto anche se autorizzabili come da norme del P.R.G. per le Zone Bl, non sono compatibili con il regime MO2 per le motivazioni rappresentate nell'elaborato " strategie di sviluppo compatibile" che con particolare riferimento ad alcune borgate tra cui Canneto consente I'edificazione del solo piano terra.
- per quanto concere la presenza di alberi di leccio, presa visione dell'af.51 (Elaborati del Piano territoriale paesistico) è stata individuata tra gli allegati alla relazione generale, - la relazione tematica : sistema naturale sottosistema antropico agroforestale e paesaggio agrario.
Dalla relazione emerge che I'area su cui insiste il complesso edilizio è classificata come
GARICA
34L (comunità vegetali erbacee tipiche dei coltivi abbandonati con insediamenti di elementi vegetali della macchia e/o della Garica), con valore naturale (medio).
Pertanto degli alberi di leccio esistenti nell'area non sono risultati sufficienti per fare censire ed assegnare una classificazione agraria diversa tale da richiedere un vincolo di tutela puntuale nel P.T.P.
In sintesi si ritiene che il progetto e la relativa variante contestati nel ricorso gerarchico di cui trattasi, in relazione alla loro concreta consistenza modificativa dell'assetto del territorio ed ai movimenti di terra resi necessari dalla particolare acclività del suolo, non possono configurarsi come riconducibili tra quelli consentiti dal P.T.P. che a differenza dello strumento urbanistico P.R.G. , non è volto al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione della loro tipologia ed incidenza qualitativa sul territorio e fermo restando comunque anche in caso di contrasto preminenza del piano paesaggistico sugli strumenti di pianificazione urbanistica.
RITENUTO che l'ordinamento, in materia di ricorsi in via amministrativa, riconosce all'autorità adita il potere di decidere il ricorso gerarchico non solo per motivi di legittimità ma anche di merito.
RITENUTO in presenza di acquisizioni istruttorie tecniche rese dal Servizio Ispettivo, di cui si condividono le valutazioni, di potere accogliere il ricorso gerarchico prodotto in data 16 maggio 2014, dalla ditta Intilisano Paolo domiciliata in via Mussolinia - Lipari (ME),
avverso il provvedimento n. 279 - VIII - 5045 - 12-u dell'15.01.2013 con cui si rilascia: autorizzazione paesaggistica alla Ditta Portelli Grazia per la realizzazione di un complesso edilizio da erigere in località Culia , via Battisti in Lipari e avverso il successivo provvedimento 7072/VIII- 416-13 del 5.12.2O13 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina autorizza una variante al medesimo progetto.
DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente è accolto il ricorso, con atto qui spedito in data dalla ditta Intilisano Paolo domiciliata in via Mussolinia - Lipari (ME), avverso il provvedirnento n.279 -VIII- 5045 - 12-u dell'15.01.2013 con cui si rilascia autorizzazione paesaggistica alla Ditta Portelli Grazia per la realizzazione di un complesso edilizio da erigere in località Culia , via Battisti in Lipari e avverso il successivo provvedimento 7072/VIII- 416-13 del 5.12.2013 di assenso alla variante
Art.2) In conseguenza del superiore accoglimento, sono annullati i provvedimenti n.279 - VIII - 5045 - 12-u dell'15.01 .2013 e 7O72/VIII 416-13 del 5.12.2013 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.
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