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giovedì 7 aprile 2016

SRR Piano Economico Finanziario e Bilancio annuale (di Angelo Sidoti)

Alcuni giorni fa il Ragioniere Generale del Comune di Lipari sollecitava gli organi di governo l’approvazione del PEF della SRR, società costituita il 25/09/2013, che è subentrata, in tutte le sue funzione, alla Eolie per l’Ambiente in liquidazione nel gennaio 2011, ben cinque anni fa.

Ma quali altri obblighi dovrebbe rispettare la SRR, società a totale capitale Pubblico, a norma dello statuto sociale, per quanto attiene la gestione amministrativa e finanziaria della partecipata?

Art.24 dello Statuto Sociale “Il Bilancio di esercizio dovrà essere sottoposto all’assemblea dei soci entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio finanziario”.

 Il Progetto di Bilancio di regola viene approvato dal Consiglio di Amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza fissata nello statuto sociale per l’approvazione in assemblea; per intenderci entro fine marzo 2016.

Pertanto, la Direzione della SRR, dovrebbe avere già redatto e sottoposto il progetto di bilancio del 2015 alla approvazione del CDA; quindi, sarebbe utile trasmettere tale documento, paragonabile ad un consuntivo, al Consiglio Comunale e agli altri Organi Comunali, per le opportune valutazioni e riscontri rispetto al PEF (Piano Economico Finanziario).

Inoltre, a corredo di tali postulati contabili, andrebbe redatto ai sensi dell’art.29 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (note riportate in calce), il bilancio preventivo nonché i dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (tale norma viene richiamata da altre SRR Siciliane), essendo la SRR controllata al 100% da Enti Statali.

Aggiungo una mia personale considerazione: Il Bilancio della SRR andrebbe redatto con le stesse modalità prevista dagli enti pubblici, ma soprattutto il Bilancio Preventivo dovrebbe essere esteso alle annualità future, allineando le informazioni a quelle contenute nel documento contabile approvato dal Comune di Lipari.

Infine, a garanzia dei terzi ma soprattutto degli stessi comuni, andrebbe nominato, cosi come previsto all’art. 23 dello Statuto Sociale, l’organo monocratico di controllo, ovvero il COLLEGIO SINDACALE.

Per le altre osservazioni attendiamo che venga reso pubblico il PEF del 2016 redatto dagli organi della SRR. 

Note:

Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. (comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata,(comma così introdotto dall’art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014)

Angelo Sidoti

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