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giovedì 29 gennaio 2009

Debito fuori bilancio con l'ATO rifiuti n. 2. Megna e Fonti interrogano

Interrogazione al Sindaco e agli assessori al Bilancio, Contenzioso e Rifiuti di Francesco Megna e Gesuele Fonti del "Faro".
OGGETTO: Debito fuori bilancio nei confronti dell’ATO rifiuti n. 2 MESSINA.
Con Determina n. 267 del 19/11/2008 del Dirigente del I settore del Comune di Lipari, Dott. Giovanni Famularo è stato impegnata e contestualmente liquidata alla società A.T.O. ME n. 2 S.p.A., la somma di € 33.787,77. L’A.T.O. 2 MESSINA è il consorzio che si occupa della gestione integrata dei rifiuti in 38 comuni della provincia di Messina, tuttavia com’è noto, il Comune di Lipari non ve ne fa parte. Infatti, i 4 Comuni Eoliani, fanno parte dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5, istituito con Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti il 25 giugno 2003, pubblicata sulla GURS n. 33 del 25 Luglio 2003. Pertanto, appariva agli scriventi incomprensibile come una sentenza esecutiva avesse potuto disporre il pagamento di circa 34 mila euro ad una società d’ambito diversa da quella che fa capo all’amministrazione locale. Ma da un’analisi approfondita dell’ennesimo debito fuori bilancio gravante sul bilancio comunale emergono aspetti inquietanti, che profilano gravi responsabilità amministrative ed ipotesi di probabile danno erariale. Ma di cosa si tratta nello specifico? Il 22 Gennaio 2003 il Comune di Lipari sottoscrive ed approva lo statuto dell’ATO 2 MESSINA ed entra a far parte dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 di cui è capofila il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Con l’entrata nell’ATO n. 2 il Comune di Lipari assume svariati obblighi ed oneri tra cui quello di compartecipare all’organizzazione del servizio, nonché quello di conferire e versare tutte le somme necessarie in virtù degli atti sottoscritti. Il 29 Settembre 2003, il Comune di Lipari, noncurante dell’atto precedentemente sottoscritto con l’ATO 2, istituisce il Consorzio con i Comuni di Salina denominato “Ato ME n. 5 – Eolie per l’ambiente”. Contestualmente, avvia la gestione integrata dei rifiuti su base locale e non corrisponde le somme per le quali si è obbligato, derivanti dagli impegni contrattuali assunti con l’ATO 2, senza tuttavia fornire motivazioni a supporto. In data 6 Luglio 2006 , l’ATO 2 Messina presenta il Decreto Ingiuntivo n. 154/06, introitato al prot. generale dell’Ente con il n. 28639 del 07/08/2006. In conseguenza di ciò il Presidente del Tribunale di Barcellona ingiungeva al Comune di Lipari, in persona del Sindaco, di pagare la somma di € 26.488,73 in favore dell’ATO 2 Messina.Il Comune di Lipari, pur avendo facoltà di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo nel termine di 40 giorni dalla notifica, onde evitare che si procedesse con l’esecuzione forzata, e sussistendo tutte le condizioni per far valere la sopravvenuta normativa che con Ordinanza Commissariale istituiva l’ATO 5 EOLIE, lasciava decorrere infruttuosamente i termini per l’opposizione.L’Ufficio legale del Comune di Lipari, con propria nota prot. N. 28955 del 10 Agosto 2006, comunicava al Dirigente del IV settore dott. Domenico Russo i termini per l’opposizione al predetto provvedimento, tuttavia senza ottenere alcun riscontro, tant’è che proprio per la mancata opposizione del Comune di Lipari, il Tribunale di Barcellona, in data 04/06/2007, dichiarava l’immediata esecutorietà del Decreto Ingiuntivo.Infine, in data 10 Ottobre 2008, l’ATO 2 MESSINA inviava un atto di precetto al Sindaco del Comune di Lipari, intimandolo al pagamento entro un termine perentorio di 10 GIORNI, per un importo complessivo di Euro 33.787,77 , comprensivi di interessi, competenze e spese.Pertanto il Comune di Lipari, si trova costretto con sentenza esecutiva definitiva, a pagare circa 34 mila Euro alla società Ato 2 MESSINA che si occupa della gestione integrata dei rifiuti in 38 comuni della provincia di Messina, ma non a Lipari, senza che nessun Amministratore, dirigente o funzionario abbia mai ritenuto di proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo che chiedeva somme per la gestione e l’organizzazione di un servizio mai goduto e per la partecipazione ad un consorzio che di fatto e di diritto non si è mai concretizzata.
Per le superiori argomentazioni i sottoscritti CONSIGLIERI COMUNALI FRANCESCO MEGNA e GESUELE FONTI
INTERROGANO LE S.L. per conoscere:
Se il Comune di Lipari ha mai formalmente comunicato all’ATO ME n. 2 le motivazioni per la mancata corresponsione delle somme richieste in virtù degli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione dello Statuto del 22 Gennaio 2003; In capo a quali soggetti era riconosciuta la facoltà di proporre eventuale opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 154/2006;
Per quali motivazioni il Comune di Lipari, non ha proposto alcuna opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 154/06, in considerazione anche della sopravvenuta istituzione dell’A.T.O. ME n. 5 Isole Eolie, con ORDINANZA del COMMISSARIO REGIONALE PER L’EMERGENZA RIFIUTI del 25 giugno 2003, pubblicata sulla GURS n. 33 del 25 Luglio 2003; Gli scriventi Consiglieri Comunali sollecitano le SS.LL. ciascuno per le proprie competenze e prerogative, ad individuare ed accertare eventuali responsabilità di natura amministrativa e/o contabile per l’ingiustificato sperpero di risorse, gravanti sull’intera collettività, che potrebbero configurare l’ipotesi di danno erariale. I sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono inoltre che, accertate eventuali responsabilità, venga esercitata azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute, nei confronti dei soggetti che hanno dato causa al formarsi del debito. Con osservanza
Lipari lì 28/01/2009
Francesco MEGNA Gesuele FONTI