BOLLETTINO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO N. 49 DEL 21 GENNAIO 2009
Pubblicato sul sito www.agcm.it il 21 gennaio 2009
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS 493 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DA PARTE DEL COMMISSARIO DELEGATO
ALL’EMERGENZA PER LE INFRASTRUTTURE E I SERVIZI DELLE ISOLE EOLIE
Roma, 5 gennaio 2009
Prefetto della Provincia di Messina
Dott. Francesco Alecci
Ministro dell’Interno
On.le Roberto Maroni
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
On.le Stefania Prestigiacomo
Presidente della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
On.le Raffaele Fitto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di segnalazione di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende qui di seguito esporre alcune considerazioni in merito a un affidamento di servizi effettuato da parte del Commissario delegato all’emergenza per le infrastrutture e i servizi delle Isole Eolie (“Commissario”) a mezzo di una convenzione stipulata il 5 ottobre 2007 con la Società per la Gestione degli Impianti Idrici S.p.A., relativo alla prospettata realizzazione di infrastrutture idriche per le Isole Eolie.
In particolare, risulta che il Commissario pro tempore competente abbia stipulato la precitata convenzione senza l’esperimento di alcuna procedura a evidenza pubblica, né quantomeno preliminari indagini di mercato, sulla base di asserite facoltà di deroga alla normativa vigente previste da una precedente ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3225 del 2 luglio 2002. L’Autorità, nel prendere atto della citata convenzione di affidamento di servizi, rileva come – quand’anche il conferimento di potestà di deroghe fosse stato a suo tempo legittimo – successivi atti di valenza generale hanno rigorosamente determinato portata e applicabilità di simili deroghe. Il riferimento è, in particolare, alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario. Tale direttiva, infatti, ha opportunamente considerato come i commissari delegati debbano comunque provvedere alle aggiudicazioni necessarie per il superamento delle situazioni emergenziali di rispettiva competenza nel rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.
Con specifico riferimento all’affidamento di servizi e alla conseguente realizzazione di opere cui la convenzione in discorso attiene, l’Autorità raccomanda pertanto al Commissario competente di provvedere – quantomeno per i lavori e servizi ancora da effettuare – nella dovuta conformità ai principi di concorrenzialità, trasparenza, buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto i medesimi sono il primo presupposto perché un confronto di mercato possa svolgersi nella misura più efficiente per le imprese e vantaggiosa per i destinatari dei servizi.
Ancora, tenuto conto dell’ampio ricorso avvenuto in Italia all’istituto delle gestioni emergenziali, da cui sono conseguiti rilevanti effetti di compressione della concorrenza spesso ingiustificatamente pregiudizievoli della medesima, l’Autorità coglie l’occasione per richiamare all’attenzione delle autorità competenti, da un lato, quanto già considerato al riguardo in occasione di propri precedenti interventi1, dall’altro le opportune indicazioni contenute nella precitata dir.P.C.M. del 22 ottobre 2004 relativamente alla necessità che la durata degli stati di emergenza, ovvero dei c.d. ‘grandi eventi’, venga sempre definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione dei primi indispensabili interventi, e senza che la concessione di eventuali proroghe possa essere giustificata da situazioni di inerzie o ritardi, comunque determinatisi, nella realizzazione degli adempimenti necessari. Nel caso delle Isole Eolie specificamente oggetto della presente segnalazione, risulta in effetti come le successive proroghe abbiano di fatto istituzionalizzato una situazione emergenziale attesa a ogni stagione turistica e pertanto perfettamente prevedibile, con conseguenti limitazioni della concorrenza che non paiono trovare giustificazioni di sorta.
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà