(Gazzetta del sud) "Norme per la sicurezza delle persone e cose sul territorio siciliano», ecco il titolo del disegno di legge depositato all'Ars dall'on. Giovanni Ardizzone, sottoscritto, tra gli altri, dal sindaco Buzzanca, dai deputati messinesi Panarello, Romano, Laccoto, Picciolo, dall'intero gruppo Udc, da parlamentari dei due schieramenti e condiviso dal Wwf.
L'articolato nel dettaglio.
Articolo 1, Norme a tutela e salvaguardia del territorio.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il presidente della Regione, di concerto con l'assessorato alla Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assessorato regionale Territorio e ambiente, convoca una conferenza programmatica alla quale partecipano Province, Comuni, organi di protezione civile per verificare quale sia lo stato di adozione, approvazione ed attuazione dei Piani stralcio di bacino di assetto idrogeologico, di cui all'art. 1 comma 1 del decreto legge 180/1998, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, con particolare riguardo all'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e alla perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché il contenuto e l'efficacia delle misure medesime. Verificare la coerenza tra i piani stralcio e i piani regionali riguardanti il territorio, le infrastrutture e l'energia e i piani urbanistici comunali; raccogliere in un "Rapporto" segnalazioni e informative, che pervengono da enti e istituzioni pubbliche, nonché da associazioni e comitati giuridicamente riconosciuti, in relazione al mancato rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al decreto legge 180/1998 e al decreto legge 279/2000, convertito con modificazioni con legge 11 dicembre 2000, n. 365, o pervenute a seguito dell'attività di ricognizione di cui al comma 2, sulle situazioni di rischio, provenienti dagli organi preposti alla sorveglianza (comma 3).
Verificare l'adeguatezza, in termini numerici e di risorse tecniche ed economiche a queste destinate, delle unità di personale tecnico regionale con funzioni di monitoraggio e controllo delle attività di prevenzione del rischio idrogeologico; individuare e adottare le misure adeguate per l'abbattimento delle infrastrutture, degli immobili adibiti alle attività produttive e delle abitazioni private abusive realizzate nelle aree a rischio e per la concessione di finanziamenti per l'adeguamento delle infrastrutture e di incentivi finanziari per la demolizione e rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, regolarmente autorizzate, che sorgano nelle aree a rischio come previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 180/1998.
Articolo 2, Oneri finanziari. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con parte delle disponibilità recate nel bilancio regionale 2009–Upb.
Articolo 3, Norma transitoria e di salvaguardia del territorio. I Comuni non possono rilasciare concessione edilizie fino all'approvazione, da parte della Regione Siciliana, dei relativi Piani di assetto idrogeologico e dei Piani paesaggistici. I Comuni sono autorizzati, altresì, a sospendere le concessioni edilizie di opere e manufatti privati che insistono in aree individuate dai Comuni stessi come aree a pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4), e quelle a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4), anche prima dell'aggiornamento dei relativi Piani di assetto Idrogeologico da parte della Regione Siciliana.
Articolo 4, Entrata in vigore. La presente legge sarà pubblicata nella "Gurs". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.