Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-04940
presentata da GIOVANNI PISTORIO
martedì 5 aprile 2011, seduta n.533
PISTORIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Premesso che:
il decreto legislativo n. 244 del 1998 aveva trasferito alla Regione Siciliana la competenza (e i costi) dell'approvvigionamento idrico delle sue isole minori e la Regione ha presentato contro il decreto un ricorso alla Corte costituzionale;
anche a causa dell'incertezza che si è creata, le isole Eolie , così come le altre isole minori siciliane, sono state oggetto all'inizio del 1999 di dichiarazione di stato di emergenza e il Presidente della Regione ha svolto le funzioni di Commissario, utilizzando le risorse anche regionali per il trasporto dell'acqua potabile;
nel 2000 la Corte costituzionale ha condiviso le tesi della Regione Siciliana obbligando lo Stato a provvedere a tale servizio attraverso il Ministero della difesa;
successivamente la Regione ha costituito un Ufficio per le isole minori che svolge sia le funzioni di raccordo tra i Comuni insulari e il Ministero della difesa, che la programmazione dei quantitativi di acqua potabile, in attesa di definire una soluzione tecnologicamente ed economicamente migliore come previsto dall'articolo 7 dell'Accordo programma-quadro Risorse idriche;
tra il 2007 e il 2008 si sono verificati alcuni eventi che hanno perturbato tale assetto e in particolare la pretesa del Ministero dell'ambiente di utilizzare le risorse finanziarie (oltre 50 milioni di euro, solo per il Comune di Lipari) affidate al Commissario per l'emergenza (il Sindaco di Lipari nominato con ordinanza per l'eccezionale afflusso turistico nel 2002) per realizzare tutte quelle opere necessarie ad eliminare il trasporto di acqua potabile via nave e per smaltire i reflui, senza considerare nell'ambito delle scelte programmatiche il ruolo della Regione e delle comunità locali;
il ministro Prestigiacomo ha provveduto a sostituire il Prefetto di Messina, che era stato nominato Commissario per l'emergenza di Lipari in sostituzione del Sindaco di Lipari, con l'avvocato Pelaggi, capo della Segreteria tecnica del Ministero, anche a fronte delle pronunce contrarie che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avevano formulato sul ruolo della società Sogesid dopo le proteste e i ricorsi delle organizzazioni sindacali.
In particolare la delibera 65/2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha bocciato la possibilità che la società Sogesid, società amministrata anch'essa dall'avvocato Pelaggi, potesse svolgere tale attività (che in atto continua a svolgere); la suddetta deliberazione, avendo una portata ben più ampia della vicenda delle Eolie, è stata impugnata dalla società Sogesid, che però senza chiedere sospensiva l'ha considerata non vincolante e pertanto ha continuato ad assumere commesse in contrasto con i principi dell'in house così come affermato dalla citata delibera;
rilevato che:
l'Autorità di vigilanza afferma che la società Sogesid è sì una società in house dei Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture e trasporti, ma non di tutta l'organizzazione statale, per cui non può operare in affidamento diretto per le Regioni e neanche per i Commissari per l'emergenza;
la società Sogesid, nonostante la delibera citata, ha continuato ad accettare incarichi in contrasto con le linee fissate dall'Autorità medesima (pur avendo impugnato al TAR la delibera senza otteneresospensiva) sottraendoli al mercato (i dati sono rinvenibili nella risposta data dal Ministro presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati il 23 febbraio 2010 all'interrogazione 5-02531dell'on. Mariani);
il Commissario per l'emergenza di Lipari, avvocato Pelaggi, è in palese conflitto d'interessi in quanto ricopre contemporaneamente il ruolo di Capo della Segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente, Consigliere d'amministrazione della società Sogesid e di Commissario per l'emergenza di Lipari;
rivestendo, quindi, il ruolo di erogatore di finanziamenti, di stazione appaltante dei medesimi finanziamenti, di parziale beneficiario, oltre che di controllore. In forza dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010 recante il regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e seguenti modifiche, si ribadisce che questi ruoli sono tra loro incompatibili e necessariamente da separare;
preso atto, infine, che a conferma dei dubbi sull'attività svolta da parte del Commissario, il Consiglio comunale di Lipari, all'unanimità, ha formulato una durissima censura del suo operato, espressa con deliberazione n. 2 del 17 gennaio 2011 con la quale ha chiesto la costituzione in giudizio del Comune contro il suo operato e la chiusura della gestione commissariale,
si chiede di sapere:
quando e come sia stata svolta la concertazione con la Regione Siciliana in merito all'estensione della dichiarazione di stato di emergenza dall'originaria motivazione dell'eccessivo carico turistico e poi del rischio vulcanico, a quella idrica;
se, alla luce di quanto prevede l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010, in materia di servizi pubblici locali, possano continuare a coesistere nella persona del Commissario per l'emergenza di Lipari, avvocato Pelaggi, funzioni di controllore e controllato;
se non sia giunto il momento, in analogia con quanto già avvenuto per i Comuni di Lampedusa e di Pantelleria, di porre fine, dopo 9 anni, la gestione commissariale e affidare alla Regione Siciliana e al Comune di Lipari la definizione di tutti gli interventi necessari.
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