N.B. Trattasi di un chiarimento del sindaco di s.Marina in riscontro ad una nota del
sindaco di Leni, con la quale sostiene che tale imposta è illegittima,
ingiusta e che danneggia il turismo chiedendo addirittura la non
applicabilità della stessa sull'isola di Salina.
Imposta di sbarco, di cui all’art. 4
della Legge n. 44 del 26 aprile 2012 relativa alla “Conversione in Legge, con
modificazioni, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 recante disposizioni urgente in
materia di semplificazione tributaria, di efficienza e potenziamento delle
procedure di accertamento - Chiarimenti
In
riscontro alla nota prot. n.2949 del 27.06.2012 inviata dal Comune di Leni,
pervenuta a questo Comune in data 05.07.2012, prot. n. 3855, con la presente si
chiarisce quanto segue:
Con
decreto legge del 2 marzo 2012, n.16 “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure
di accertamento” è stata istituita una imposta di sbarco, in alternativa
all’imposta di soggiorno. La norma legislativa non si è limitata ad istituire
l’imposta indicando l’aliquota massima da applicare, ma il Legislatore ne ha
già disciplinato la modalità di riscossione per quanto riguarda i trasporti di
linea e le sanzioni a cui le compagnie inadempienti andrebbero incontro in
caso di mancato pagamento dell’imposta, di omessa o infedele presentazione
della dichiarazione e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal
regolamento comunale, disciplinando anche i casi di esenzione del tributo.
In
definitiva, il Legislatore, ha voluto dare immediata esecutività al tributo in
coerenza con quanto affermato nella premessa del Titolo I del decreto in cui
viene ribadita la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi
volti all’efficientamento ed al potenziamento dell’azione dell’amministrazione
tributaria.
L’istituzione
della suddetta imposta è stata inserita in un decreto legge proprio per
rafforzare questo obiettivo di dare ad essa immediata applicazione in vista
dell’inizio della stagione turistica e perché potesse produrre subito i suoi
effetti finanziari per i bilanci comunali sempre più oggetto di tagli e di
riduzioni di trasferimenti da parte statale, fattori questi che condurrebbero
ad un innalzamento di imposte quali l’IMU, IRPEF che graverebbero sempre più
sui cittadini residenti nell’isola.
Se
questo non fosse stato l’obiettivo di urgenza la norma “imposta di sbarco”
sarebbe stata inserita nel provvedimento di revisione del decreto legislativo
sul federalismo comunale che sarà adottato in questi mesi.
Il
Legislatore quindi ha dato immediata esecutività all’imposta lasciando ai
Comuni la facoltà di regolamentare ulteriori elementi di flessibilità e di
articolazione.
La
stessa ratio è contenuta nell’imposta
di soggiorno in cui viene demandato ai Regolamenti Comunali la definizione di
ulteriori elementi a seguito di Accordi con gli operatori turistici locali.
Inoltre,
per quei Comuni che avessero già previsto l’attuazione dell’imposta di soggiorno,
l’imposta di sbarco rappresenta un’alternativa della medesima imposta finalizzata
allo sviluppo turistico, al trasporto locale ed alla valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali.
Il
Legislatore nazionale non ha quindi voluto istituire una nuova imposta ma semplicemente
un’alternativa a quella già normata.
I
Comuni, nell’adottare i regolamenti, hanno solo esercitato la propria
competenza per quanto riguarda ulteriori adempimenti o esenzioni ed hanno
richiamato una norma statale a cui lo stesso Stato, nella sua potestà
legislativa e tributaria, aveva già dato attuazione con l’adozione dell’imposta
all’interno di un provvedimento d’urgenza che ha la peculiarità di produrre
effetti immediati.
Non
rientra quindi nella potestà regolamentare comunale quello di contrastare o
ritardare il dispiegarsi degli effetti di leggi statali soprattutto in campo
tributario.
Quanto
al richiamo che viene fatto all’art. 52 del decreto legislativo N. 446 del 1997
esso riguarda la potestà regolamentare con particolare riferimento alle
attività produttive e all’IRPEF come titola la stessa norma legislativa. Tanto
è vero che quanto previsto nella prima parte del secondo coma dell’art. 52
legge 446/1997 non trova riscontro tra i principi fondamentali della legge
42/2009 che ha dettato le norme fondamentali in materia di federalismo fiscale
compreso quello comunale.
Il richiamo al suddetto art. 52 è riferibile
soprattutto all’adempimento riguardante l’obbligo di comunicare il regolamento
al Ministero delle Finanze che ha funzione di esercitare il coordinamento della
finanza nazionale compresi gli introiti che vanno ai Comuni. Questo si è un principio
generale inderogabile e richiamato nella stessa legge 42/2009.
Inoltre,
è chiara volontà dell’attuale legislatore, stante la situazione
economico-finanziaria di dare immediata esecutività ed in alcuni casi anche
anticipata esecutività, in caso di diversa previsione legislativa, a norme tese
a favorire introiti tributari che producano l’effetto di ridurre il debito
pubblico, di portare ad un pareggio di bilancio
ed in definitiva che conducano ad una ripresa economica ed occupazionale.
Inoltre, questa piccola imposta favorisce gli obiettivi di sviluppo ed
occupazione visto che i suoi introiti sono destinati al turismo, a migliorare i
servizi locali ed al recupero e valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali.
Si
evidenzia, infine, che questa particolare imposta ricade su cittadini italiani,
ma soprattutto su cittadini stranieri e che entrambi i soggetti passivi hanno
già avuto conoscenza dell’imposta con la pubblicazione nella G.U. N. 52 del 2
marzo 2012 e quindi il fondamentale principio della pubblicità è già
assicurato.
Quanto
alla seconda osservazione che l’imposta di sbarco di € 1,50 possa penalizzare
il turismo essa non è fondata in quanto va a sostituire una ben più pesante
imposta fino a € 5 a
persona e per ogni giorno di soggiorno. Imposta onerosa e progressiva che
sicuramente avrebbe prodotto l’effetto di disincentivare la vacanza nelle isole
o nel migliore dei casi di ridurre la permanenza proprio in conseguenza di
quella crisi economica che viene ricordata. Infatti tutti i Sindaci delle isole
minori hanno richiesto, con insistenza, al Governo di prevedere una norma
alternativa meno gravosa e più redistribuita e che alleggerisse il peso di
tassazioni, quali la TARSU,
dei cittadini residenti sui quali pesa anche il maggior onere di rifiuti creati
dal turismo giornaliero che niente lascia alle isole se non maggiore spazzatura.
Per
quanto riguarda le altre valutazioni si rammenta che esiste la potestà del
singolo Comune che non può essere vanificata da volontà di altri Comuni
soprattutto in esecuzione di norma statale.
Quanto,
poi, alla buona prassi di concertare e codecidere, là dove possibile, questo è
un ottimo principio generale che è stato richiamato anche dall’ANCIM perché è indubbio
che l’accordo andrebbe ricercato nei casi di Comuni che insistono nella medesima
Isola ed anche tra i Comuni insulari vicinori. La mancanza di accordo non può
però essere fattore inibente delle prerogative del singolo Comune e soprattutto
non può incidere sulla volontà del legislatore nazionale di andare ad
introitare questa imposta. Non può neanche essere richiesta, da un Comune, la sospensione
della sua riscossione, nella fattispecie di realtà pluricomunali.
Tutto
quanto sopra descritto al fine di fugare ogni dubbio sul corretto agire
dell’Amministrazione Comunale da me rappresentata.
Distinti
saluti.
Il Sindaco
Massimo Lo Schiavo
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