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giovedì 19 luglio 2012

Imposta di sbarco. I chiarimenti del sindaco Lo Schiavo


 N.B.  Trattasi di un chiarimento del sindaco di s.Marina in riscontro ad una nota del sindaco di Leni, con la quale sostiene che tale imposta è illegittima, ingiusta e che danneggia il turismo chiedendo addirittura la non applicabilità della stessa sull'isola di Salina.

 Imposta di sbarco, di cui all’art. 4 della Legge n. 44 del 26 aprile 2012 relativa alla “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 recante disposizioni urgente in materia di semplificazione tributaria, di efficienza e potenziamento delle procedure di accertamento - Chiarimenti 
In riscontro alla nota prot. n.2949 del 27.06.2012 inviata dal Comune di Leni, pervenuta a questo Comune in data 05.07.2012, prot. n. 3855, con la presente si chiarisce quanto segue:

Con decreto legge del 2 marzo 2012, n.16 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” è stata istituita una imposta di sbarco, in alternativa all’imposta di soggiorno. La norma legislativa non si è limitata ad istituire l’imposta indicando l’aliquota massima da applicare, ma il Legislatore ne ha già disciplinato la modalità di riscossione per quanto riguarda i trasporti di linea e le sanzioni a cui le compagnie inadempienti andrebbero incontro in caso di mancato pagamento dell’imposta, di omessa o infedele presentazione della dichiarazione e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, disciplinando anche i casi di esenzione del tributo.
In definitiva, il Legislatore, ha voluto dare immediata esecutività al tributo in coerenza con quanto affermato nella premessa del Titolo I del decreto in cui viene ribadita la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi volti all’efficientamento ed al potenziamento dell’azione dell’amministrazione tributaria.
L’istituzione della suddetta imposta è stata inserita in un decreto legge proprio per rafforzare questo obiettivo di dare ad essa immediata applicazione in vista dell’inizio della stagione turistica e perché potesse produrre subito i suoi effetti finanziari per i bilanci comunali sempre più oggetto di tagli e di riduzioni di trasferimenti da parte statale, fattori questi che condurrebbero ad un innalzamento di imposte quali l’IMU, IRPEF che graverebbero sempre più sui cittadini residenti nell’isola.
Se questo non fosse stato l’obiettivo di urgenza la norma “imposta di sbarco” sarebbe stata inserita nel provvedimento di revisione del decreto legislativo sul federalismo comunale che sarà adottato in questi  mesi.
Il Legislatore quindi ha dato immediata esecutività all’imposta lasciando ai Comuni la facoltà di regolamentare ulteriori elementi di flessibilità e di articolazione.
La stessa ratio è contenuta nell’imposta di soggiorno in cui viene demandato ai Regolamenti Comunali la definizione di ulteriori elementi a seguito di Accordi con gli operatori turistici locali.
Inoltre, per quei Comuni che avessero già previsto l’attuazione dell’imposta di soggiorno, l’imposta di sbarco rappresenta un’alternativa della medesima imposta finalizzata allo sviluppo turistico, al trasporto locale ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
Il Legislatore nazionale non ha quindi voluto istituire una nuova imposta ma semplicemente un’alternativa a quella già normata.
I Comuni, nell’adottare i regolamenti, hanno solo esercitato la propria competenza per quanto riguarda ulteriori adempimenti o esenzioni ed hanno richiamato una norma statale a cui lo stesso Stato, nella sua potestà legislativa e tributaria, aveva già dato attuazione con l’adozione dell’imposta all’interno di un provvedimento d’urgenza che ha la peculiarità di produrre effetti immediati.
Non rientra quindi nella potestà regolamentare comunale quello di contrastare o ritardare il dispiegarsi degli effetti di leggi statali soprattutto in campo tributario.
Quanto al richiamo che viene fatto all’art. 52 del decreto legislativo N. 446 del 1997 esso riguarda la potestà regolamentare con particolare riferimento alle attività produttive e all’IRPEF come titola la stessa norma legislativa. Tanto è vero che quanto previsto nella prima parte del secondo coma dell’art. 52 legge 446/1997 non trova riscontro tra i principi fondamentali della legge 42/2009 che ha dettato le norme fondamentali in materia di federalismo fiscale compreso quello comunale.
 Il richiamo al suddetto art. 52 è riferibile soprattutto all’adempimento riguardante l’obbligo di comunicare il regolamento al Ministero delle Finanze che ha funzione di esercitare il coordinamento della finanza nazionale compresi gli introiti che vanno ai Comuni. Questo si è un principio generale inderogabile e richiamato nella stessa legge 42/2009.
Inoltre, è chiara volontà dell’attuale legislatore, stante la situazione economico-finanziaria di dare immediata esecutività ed in alcuni casi anche anticipata esecutività, in caso di diversa previsione legislativa, a norme tese a favorire introiti tributari che producano l’effetto di ridurre il debito pubblico,  di portare ad un pareggio di bilancio ed in definitiva che conducano ad una ripresa economica ed occupazionale. Inoltre, questa piccola imposta favorisce gli obiettivi di sviluppo ed occupazione visto che i suoi introiti sono destinati al turismo, a migliorare i servizi locali ed al recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
Si evidenzia, infine, che questa particolare imposta ricade su cittadini italiani, ma soprattutto su cittadini stranieri e che entrambi i soggetti passivi hanno già avuto conoscenza dell’imposta con la pubblicazione nella G.U. N. 52 del 2 marzo 2012 e quindi il fondamentale principio della pubblicità è già assicurato.
Quanto alla seconda osservazione che l’imposta di sbarco di € 1,50 possa penalizzare il turismo essa non è fondata in quanto va a sostituire una ben più pesante imposta fino a € 5 a persona e per ogni giorno di soggiorno. Imposta onerosa e progressiva che sicuramente avrebbe prodotto l’effetto di disincentivare la vacanza nelle isole o nel migliore dei casi di ridurre la permanenza proprio in conseguenza di quella crisi economica che viene ricordata. Infatti tutti i Sindaci delle isole minori hanno richiesto, con insistenza, al Governo di prevedere una norma alternativa meno gravosa e più redistribuita e che alleggerisse il peso di tassazioni, quali la TARSU, dei cittadini residenti sui quali pesa anche il maggior onere di rifiuti creati dal turismo giornaliero che niente lascia alle isole se non maggiore spazzatura.
Per quanto riguarda le altre valutazioni si rammenta che esiste la potestà del singolo Comune che non può essere vanificata da volontà di altri Comuni soprattutto in esecuzione di norma statale.
Quanto, poi, alla buona prassi di concertare e codecidere, là dove possibile, questo è un ottimo principio generale che è stato richiamato anche dall’ANCIM perché è indubbio che l’accordo andrebbe ricercato nei casi di Comuni che insistono nella medesima Isola ed anche tra i Comuni insulari vicinori. La mancanza di accordo non può però essere fattore inibente delle prerogative del singolo Comune e soprattutto non può incidere sulla volontà del legislatore nazionale di andare ad introitare questa imposta. Non può neanche essere richiesta, da un Comune, la sospensione della sua riscossione, nella fattispecie di realtà pluricomunali.
Tutto quanto sopra descritto al fine di fugare ogni dubbio sul corretto agire dell’Amministrazione Comunale da me rappresentata.
Distinti saluti.
 Il Sindaco
 Massimo Lo Schiavo

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