Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale
LIPARI
Oggetto:
Relazioni Sindacali, Salario Accessorio, Personale - Diffida.
Lo scrivente, Coordinatore Provinciale del CSA Regioni Autonomie Locali,
Premesso che ai sensi di legge e del CCNL(artt. 7 e 8) è obbligatorio dare informativa preventiva, alle
OO.SS degli atti inerenti le relazioni sindacali, ciò non avviene quasi mai o si procede ad informativa
successiva, ciò in dispregio della normativa;
che recentemente si è provveduto ad approvare il fondo inerente la dirigenza, che era conforme a
quanto previsto dalla normativa e le cui somme erano sufficiente al soddisfacimento economico degli
interessati, di contro il Fondo del personale del comparto non solo non è minimamente idoneo a
garantire il pagamento al personale del salario accessorio per prestazioni effettuate, ma è predisposto
in maniera difforme alla normativa e con modalità non trasparenti, in quanto non si evince se e come
il fondo è stato finanziato, in aperto contrasto con la normativa di riferimento.
Ciò potrebbe anche
divenire danno erariale, a seguito di intervento ispettivo della Corte dei Conti e/o del MEF,
sicuramente lo diverrà a seguito di azioni giudiziarie da parte dei dipendenti;
che nonostante non si sia provveduto a liquidare le spettanze dovute, a causa delle irregolarità
superiormente esposte, addirittura, si nega l’accesso ai dipendenti, ad informazioni sulle somme
dovute in ragione del servizio prestato, nonostante siano state inoltrate formali richieste;
che si è avuto conoscenza, che non si vogliono più pagare i titolari di PO, nonostante la permanenza
del “posto” in dotazione organica, e che le responsabilità ad esse collegate permangono.
Per chiarezza
concettuale, si rammenta che le PO, possono essere revocate solo per non aver raggiunto i risultati o
per mutamento dell’assetto organizzativo, non risultano a chi scrive i mutamenti descritti,
conseguentemente l’amministrazione sarà responsabile di eventuali danni scaturenti da contenziosi;
che, nonostante reiterati incontri, nulla è stato fatto per il personale LSU e contrattista per risolvere le
problematiche connesse alla stabilizzazione ed all’integrazione oraria;
tutto ciò premesso
DIFFIDA
A prendere i provvedimenti necessari nei confronti del Dirigente responsabile della
costituzione del fondo, con particolare riguardo all’indennità di risultato;
Ad impartire le conseguenti direttive per il soddisfacimento totale delle spettanze dovute ai
dipendenti e della risposta inerente i dati richiesti afferenti il salario accessorio a coloro che ne
hanno fatto richiesta ed alla corretta costituzione del fondo, così come previsto dal CCNL e
dalle Direttive della Corte dei Conti e dell’ARAN;
A convocare apposita riunione per le problematiche dei lavoratori LSU e con contratto a
termine per risolvere le problematiche della stabilizzazione;
A fornire tutti gli atti inerenti le relazioni sindacali , con modalità preventiva e nel rispetto
delle norme.
A procedere nei rispetti della normativa, nei confronti dei titolari di PO.
AVVERTE
Che nel denegato caso contrario, si procederà ad informare/adire l’autorità competente
della persistenza di violazioni di legge.
Che il personale è legittimato, a non eseguire prestazioni collegate al salario accessorio,
in quanto l’amministrazione è inadempiente non solo sul pagamento delle spettanze ma
anche sul piano squisitamente normativo.
Il Coordinatore Provinciale
dott. Pietro Fotia
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