A.v.i.s. comunale di lipari
Sezione – “Cav. Giovanni Panettieri”
COMUNICATO DEL 25 LUGLIO
2018
DRAMMATICA EMERGENZA SANGUE NELLA PROVINCIA DI
MESSINA
L’AVIS DI LIPARI RISPONDE: “PRESENTE”
Come ogni
anno, in questo periodo, è emergenza sangue nella nostra Provincia. Il mese di
Luglio ed in particolare Agosto la preoccupazione di non farcela è sempre alta.
Dal Centro
Trasfusionale abbiamo ricevuto la richiesta di effettuare una raccolta di
sangue straordinaria Sabato 4 Agosto; ovviamente abbiamo dato la nostra
disponibilità.
Contiamo sulla
partecipazione massiccia dei nostri donatori.
Ma contiamo
anche sul buon senso, sulla sensibilità e sul senso di responsabilità civile
dei datori di lavoro; si dice che molti siano restii a concedere qualche ora di
permesso ai dipendenti che sono donatori di sangue; non vogliamo crederci; sarebbe
assurdo ed incomprensibile.
Comprendiamo
che questo sia un momento particolarmente impegnativo per ogni settore lavorativo
del nostro territorio; l’economia della comunità eoliana è basata
prevalentemente sulle attività turistiche; però c’è in ballo la vita di tanta
gente.
Assurdo
anteporre il profitto personale alla opportunità di partecipare, anche indirettamente,
all’importante gesto di solidarietà, come la donazione di sangue, concedendo ai
propri dipendenti il tempo necessario per donare e recuperare la piena
efficienza fisica.
Incomprensibile
perché al lavoratore-donatore di sangue spetterebbe il giorno di riposo o le
ore (a sua discrezione) necessarie per recuperare la piena efficienza fisica,
regolarmente retribuito e senza alcun danno per il datore di lavoro, stante che
allo stesso verrebbe rimborsato esibendo la certificazione della donazione
all’atto del versamento dei contributi previdenziali “E’ LEGGE NAZIONALE.
Dalla
Segreteria dell’AVIS Comunale di Lipari
RIFERIMENTI: La Circolare INPS numero 29 del 7
febbraio 2017 regola la retribuzione dei dipendenti privati ed il rimborso dei
datori di lavoro in caso di donazione del sangue.
§ Il punto 2 della circolare definisce i
requisiti anche per i donatori non idonei.
Qualora il lavoratore che si sia
assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue venga giudicato non
idoneo alla donazione medesima, il dipendente stesso avrà diritto alla
retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese
nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.
Tale intervallo di tempo deve essere
calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro
trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio.
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