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martedì 21 febbraio 2012

Merlino alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e di altri contributi scientifici e giuridici chiede l’immediata cessazione della fatturazione del servizio di depurazione

AL SIGNOR SINDACO del Comune di
 98055 LIPARI


AL SIGNOR COMMISSARIO LIQUIDATORE
Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione
Via Giacomo del Duca, 23
90138 PALERMO
Raccomandata a.r.


OGGETTO:Richiesta di cessazione della fatturazione e di rimborso canoni di depurazione bollette idriche pagati in assenza del servizio di depurazione.

Il sottoscritto Merlino Saverio, nato a Lipari (ME) il xx/xx/xxxx, residente a Lipari (ME) in via Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx- Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXX titolare  dell’utenza del servizio idrico, Codice Utenza XXXX, ubicata in via Xxxxxxxxxxx (Lipari Centro - EAS) nonché titolare dell’Utenza XXXX,
PREMESSO
con sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 pubblicata in data 10 Ottobre 2008 ha dichiarato:
·                    L’incostituzionalità delle norme di legge che prevedevano l’obbligo per gli utenti del servizio idrico di pagare i canoni di depurazione anche in assenza del servizio di depurazione delle acque, ed ha stabilito che i canoni/tariffa di depurazione debbano essere pagati dagli utenti del servizio idrico solo come corrispettivo dell’effettiva esistenza del servizio di depurazione;
·                    Che in fatto, per l’utenza n. XXXX, sin dall’entrata in vigore della Legge n.36/1994 (Legge Galli, contenente disposizione in materia di risorse idriche) sono stati sempre pagati i canoni (sino all’anno 2000 come tassa) e dallo stesso anno sino a oggi come tariffa o corrispettivo senza esserne tenuto, perché residente nel Comune di Lipari – Isola di Lipari – dove non esiste un impianto di depurazione (in caso contrario si chiede al Signor Sindaco di  certificarlo) ma un impianto di pre-trattamento e quindi priva del servizio di depurazione completo;
·                    Che solo ora lo scrivente ha avuto conoscenza, in forza della sopra citata sentenza della Suprema Corte, che ha pagato, per la suddetta Utenza (n. xxxx) all’EAS di Palermo e oggi al Comune di Lipari corrispettivi non dovuti;
·                    Che in forza di quanto sopra ha inoltre diritto – con riguardo ai periodi in cui la pubblica fognatura sia stata sprovvista d’impianti centralizzati di depurazione o questi siano rimasti anche temporaneamente inattivi – all’integrale rimborso delle somme ingiustamente versate oltre alla relativa quota di I.V.A. alla voce quota di depurazione fin dal momento della loro percezione:
 
 
CHIEDE IN VIA CAUTELATIVA
Al Sindaco di Lipari, per l’ Utenza n. XXXXX,  l’immediata cessazione della fatturazione da ora e sino a che non sia realmente effettuato il servizio di depurazione e, allo stesso Sindaco e al Commissario Liquidatore dell’EAS (Legge Regione Sicilia n. 9 del 31/05/2004, art. 1), il rimborso – non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente – di tutti i corrispettivi pagati a titolo di “canone” di depurazione, come computati in tutte le bollette idriche pagate almeno negli ultimi dieci anni come stabilito dagli articoli 2033 e 2946 del codice civile, ivi compreso gli importi I.V.A. calcolati sui canoni di depurazione non dovuti, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
La considerazione della presente è da tenere e valere, a ogni effetto di legge, quale formale diffida e atto di costituzione in mora.

Lipari, 21 Febbraio 2012
                                                                                                Merlino Saverio

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