L’art. 8 della Legge regionale n. 25/2011 che
attribuisce all’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari il
compito di disciplinare i criteri e le modalità per l’istituzione e la
diffusione del logo “chilometro zero”, dall’emanazione del D.A. n. 53 del 18
ottobre 2012, pubblicato nella GURS n.5 del 25-01-2013 parte prima, che ha
istituito il logo “Sicilia km 0 (chilometro zero)” con l’obiettivo di
promuovere la valorizzazione delle produzioni regionali agricole, zootecniche e
alimentari di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione,
garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando una
adeguata informazione sull’origine e le specificità di tali prodotti. I servizi
connessi al logo “Sicilia km 0” e al relativo circuito promozionale sono rivolti
agli esercenti le attività di ristorazione e alloggio, ai commercianti, agli
artigiani agroalimentari e alle imprese del settore turistico e agroalimentare che
intendano qualificare la propria attività, valorizzando i prodotti agricoli di
origine regionale e favorendo una migliore conoscenza delle produzioni di
qualità e delle tradizioni alimentari regionali da parte dei consumatori.
Le imprese di servizi esercenti attività di
ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico che operano nel territorio
regionale, con sede nella regione Sicilia e iscritte al Registro Imprese della
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, per accedere al
circuito regionale e fregiarsi del relativo logo “Sicilia km 0” devono
presentare la documentazione prevista.
Si intendono prodotti regionali a km zero le
produzioni agricole e agroalimentari coltivate e trasformate nel
territorio della regione Sicilia afferenti alle seguenti categorie:
a) Denominazione d’origine protetta (DOP), ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1151/2012;
b) Indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1151/2012;
c) Specialità tradizionale garantita (STG), ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1151/2012;
d) Biologico, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007;
e) Prodotti a sistema di qualità nazionale e/o regionale;
f) Agricoltura integrata, ai sensi del Disciplinare di
Produzione Integrata (DPI) della Regione
Sicilia;
g)
Prodotti agroalimentari tradizionali in conformità del disposto dell’art.3,
comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.350. Questi prodotti devono
avere almeno per i componenti/ingredienti principali un origine regionale
documentata (Fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione
dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati e altra
documentazione che permetta di attestare l’origine regionale).
L’U.N.S.I.C.
sede zonale di Lipari in sinergia al C.C.N. Isola di Lipari vuole sostenere il
circuito e promuovere intese, accordi e partnership finalizzate a manifestare
l’interesse all’iniziativa regionale.
Per
fare ciò si invitano le Aziende Eoliane a manifestare il proprio interesse
inviando una email all’indirizzo di posta elettronica unsiclipari@gmai.com
oppure ccnisoladilipari@email.it.
Sarete
contattati per partecipare alla riunione operativa nella quale verrà
predisposto un piano di adesione e verranno raccolte le manifestazioni di
interesse da inviare agli uffici preposti.
UNSIC
sede zonale di Lipari
Il
referente sindacale
Antonio
Casilli
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