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venerdì 27 marzo 2015

Consiglio comunale di Lipari in corso. Questi i rilievi mossi dalla Corte dei Conti e che sono in discussione

(di Angelo Sidoti) Sperando di fare cosa gradita a tutti i lettori riporto di seguito alcune parti della deliberazione della Corte n.39/2015/PRSP (rilevata dal sito della Corte dei Conti) che è oggetto di discussione consiglio comunale in corso stamani.
Questi rilievi non possono passare come una consuetudine della gestione amministrativa di un Ente Pubblico. Anzi evidenziano delle conclamate carenze!!
Alla fine qualcuno dirà che non è successo NULLA o che siamo l’eccellenza dei Comuni d’Italia.
“Nell’ambito dell’istruttoria per i controlli di cui all’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266 del 2005, questa Sezione, esaminata la relazione redatta dall’organo di revisione del Comune di Lipari, ha rilevato le seguenti criticità:
1.    il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2012 (23/09/2013); analoga criticità era stata accertata con deliberazione n. 110/2013 PRSE;
2.    la presenza di una differenza negativa di parte corrente pari a euro 580.891,72 e di una differenza negativa pari a euro 105.078,16 per la gestione di parte capitale,
3.    un disavanzo di gestione pari a euro 77.995,01 ;
4.    la presenza di spese a carattere non ripetitivo rappresentate principalmente da oneri straordinari della gestione corrente (euro 2.047.625,02);
5.    fondi a specifica destinazione non ricostituiti a fine esercizio pari a euro 241.367,82;
6.    in merito ai residui:
a)- con riferimento alla parte in conto capitale, il saldo negativo tra il volume dei residui attivi antecedenti al 2008 del Titolo IV e del Titolo V (euro 7.808.468,90) e il volume dei residui passivi antecedenti al 2008 del Titolo II (euro 10.663.749,35);
b)- la sussistenza di rilevanti criticità  anche con riferimento ai residui passivi complessivi del titolo I pari ad euro 14.734.492,40;
7.    con riguardo alla situazione debitoria dell’Ente, si constata la presenza di una massa complessiva di debiti fuori bilancio riconosciuti per euro  1.747.083,86, di cui euro 495.833,49 per acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa; vi sono debiti da riconoscere pari ad euro 531.872,85; si segnalano, inoltre, ingenti debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 per appalti di lavori pubblici (euro 728.411,55), per parte capitale (euro 75.012,49) e per  parte corrente (euro 12.744.000);
8.    Il mancato rispetto di tre parametri di deficitarietà strutturale:
-parametro n. 3 (volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, rispetto ai valori degli accertamenti delle entrate medesime - soglia 42%);
-parametro n.4 (volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente);
-parametro n. 5 (esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti);
9.    in merito alla gestione del servizio idrico, la situazione di grave criticità dovuta allo squilibrio finanziario derivante dai flussi di entrata e in uscita suscettibile di assumere dimensioni ancora più imponenti (vds. da ultimo nota del Ragioniere generale del 23/10/2013);
10.  la mancata ricognizione del personale ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 165/2001 e, ciò malgrado, la proroga di contratti a tempo determinato;
11.  il superamento dei limiti della spesa del personale  con l’inclusione della somma relativa al personale ex Pumex, in quanto tale personale è impiegato per attività di supporto degli uffici comunali e non per le finalità di protezione naturalistico ambientale derivanti dal progetto obiettivo, che escluderebbe tale spesa dal totale; tale criticità è stata già rilevata dall’organo di revisione e accertata con deliberazione 110/2013/PRSE;
12.  l’impossibilità di riscontrare la chiarezza e la veridicità dei rapporti finanziari e contabili intercorrenti con gli organismi partecipati.
   Si sottolinea che sono pervenute note di segnalazione relative allo stato di squilibrio ai sensi dell’art.153, comma 6, del d.lgs.267/2000 a firma del responsabile del servizio finanziario. Infine, si fa presente che la maggior parte delle criticità erano già state segnalate in occasione dell’esame del rendiconto 2011 e del bilancio di previsione 2012 (v. deliberazione 110/2013/ PRSE). Dalla documentazione pervenuta e dalla successiva attività istruttoria emerge che non sono state adottate, allo stato, sufficienti misure correttive idonee a superare tutte le criticità. Nell’imminenza dell’adunanza odierna il Comune ha depositato una memoria firmata dal Sindaco.
*****
La Sezione osserva che sussistono quasi tutte le criticità che sono state oggetto di deferimento.
Con riferimento al ritardo nell’approvazione del rendiconto, il Comune ha imputato ciò alla mancata redazione del conto del patrimonio. La Sezione sottolinea che l’ente deve assicurare il rispetto dei termini di legge per l’approvazione del bilancio e del rendiconto non solo per evitare il commissariamento ma anche per garantire una sana gestione finanziaria, che presuppone la tempestività degli adempimenti connessi al cd. “ciclo del bilancio”.
Per quanto attiene alle differenze negative di parte corrente e di parte capitale  (motivo n. 2 del deferimento),  il Comune ha dedotto che l’utilizzo di entrate previste dal Titolo IV per il pagamento di mutui è avvenuto in virtù dell’art. 4, comma 8, della L.R. 26/2012, che prevede che: “Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento”. Tale affermazione del Comune, tuttavia, è rimasta priva di riscontro documentale.
In relazione al terzo e al quarto motivo di deferimento, il Comune ha ammesso il disavanzo di gestione e la presenza di spese a carattere non ripetitivo rappresentate principalmente da oneri straordinari della gestione corrente (euro 2.047.625,02). Al riguardo, l’ente ha genericamente sostenuto che la spesa di euro 1.280.000 è connessa al finanziamento di “partite debitorie”, mentre le altre spese straordinarie vanno ricondotte alle peculiarità del territorio, caratterizzato da insularità, dissesto idrogeologico e vulcanismo.  Tali affermazioni, assai sintetiche, non sono state accompagnate dalla produzione di idonea documentazione, sicché le criticità non sono superate. In generale, la Sezione rammenta che una gestione di competenza in costante disavanzo è indice di una scarsa capacità dell’ente di programmazione degli impegni di spesa, che non trovano adeguata copertura nelle entrate. Si tratta di una situazione che va attentamente controllata, proprio perché vi sono spese correnti coperte con mezzi straordinari o tramite l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Tale modo di procedere, pur essendo consentito in via straordinaria dall’art. 187 del TUEL, contrasta con i principi di sana gestione finanziaria e, se reiterato nel tempo, indica una seria difficoltà dell’ente a provvedere alle spese.
Sussiste pure la criticità individuata nel quinto motivo deferimento, poiché il Comune non ha ricostituito fondi aventi specifica destinazione per l’importo di euro 241.367,82.
In relazione ai residui (punto n. 6 del deferimento), l’ente ha dedotto che il saldo negativo tra il volume rei residui attivi del titolo IV e del titolo V e il volume dei residui passivi del titolo II è derivato dal fatto che diversi finanziamenti di opere pubbliche, pur se regolarmente incassati, non possono essere spesi in conseguenza dei vincoli del Patto di stabilità. Inoltre, il Comune ha aggiunto che la maggior parte dei residui passivi del titolo I -nella misura del 70%- sono stati estinti nel corso del 2013, mentre il restante 30% riguarda lavori di manutenzione ancora in corso e spese di personale vincolate. Tanto premesso, la Sezione rileva che residui inesigibili o comunque non riscuotibili, se mantenuti nel rendiconto, incidono necessariamente sull’attendibilità dell’avanzo di amministrazione, con ricadute negative sugli equilibri di bilancio. Risulta pertanto opportuno che, a fronte di posizioni creditorie di dubbia realizzabilità, parte delle risorse di entrata siano destinate alla costituzione dell’apposito fondo “svalutazione crediti”, ora espressamente previsto dalla legge (art. 6 comma 17 DL 95/2012). Per quanto poi riguarda, in particolare, i residui attivi di parte corrente e, nello specifico, quelli afferenti ai titolo I e III delle entrate, la Sezione, nel ricordare l’importanza della corretta e puntuale acquisizione delle risorse “proprie”, raccomanda di prestare particolare cura alla riscossione dei tributi ed al recupero dei proventi dell’evasione tributaria.
Il Comune ha confermato la presenza di ingenti debiti fuori bilancio, che si riferiscono ad esercizi precedenti nel corso dei quali è stato rinviato il riconoscimento. L’entità notevole dei debiti fuori bilancio riflette una seria difficoltà dell’ente nella programmazione delle spese e nella valutazione delle possibilità di soccombenza giudiziale, senza che risulti previsto alcuno strumento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di volta in volta compromessi dal verificarsi di situazioni in larga misura arginabili attraverso una corretta gestione amministrativa e un’attenta programmazione dei rischi. Infine, va sottolineato che la procedura di cui all’art. 194 TUEL deve avere carattere eccezionale, perché la presenza di debiti fuori bilancio finisce per alterare le previsioni finanziarie dell’ente
Persiste anche la criticità descritta nell’ottavo motivo di deferimento, atteso che il Comune non ha rispettato tre parametri individuati dal D.M. 18 febbraio 2013 in tema di deficitarietà strutturale.
In relazione al nono punto di deferimento, il Comune ha dedotto di avere intrapreso la ristrutturazione della gestione del servizio idrico, così da attenuare lo squilibrio tra flussi in entrata e in uscita.
In ordine alle spese per il personale (motivo n. 10 di deferimento) l’ente ha confermato di non avere proceduto alla ricognizione del personale ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001.
Con riferimento alla questione delle spese per gli ex dipendenti della Pumex s.p.a. e alla loro inclusione per la verifica dell’osservanza dei limiti previsti dalla vigente normativa per la spesa per il personale (motivo n. 11), la Sezione ribadisce i contenuti della deliberazione n. 110/2013/PRSE. Invero, come si evince dallo sviluppo delle vicende che hanno riguardato gli ex dipendenti della Pumex s.p.a. di Lipari (puntualmente ricostruito nella summenzionata deliberazione) nonostante l’inquadramento degli stessi come lavoratori socialmente utili, sussiste una sicura specialità del progetto rispetto al generale modello di impiego presso gli enti locali dei lavoratori socialmente utili. Da ciò discende la possibilità di escludere dalla spesa per il personale la contribuzione regionale corrisposta per l’espletamento di tali progetti; tuttavia, tale possibilità non può riguardare i lavoratori ex Pumex che siano stati utilizzati dal Comune per attività diverse da quelle dello specifico progetto e che, quindi, siano stati destinati ad attività di manutenzione e pulizia o di mero supporto agli uffici comunali. Il Comune dovrà pertanto conformarsi al richiamato orientamento.
Infine, in merito ai rapporti con organismi partecipati, il Comune ha genericamente dedotto di avere chiuso ogni rapporto e di procedere contestualmente alla definizione delle relative partite di debito o di credito  (punto n. 12 del deferimento).
In conclusione, la Sezione accerta le criticità sopra descritte, per le quali l’ente dovrà adottare puntuali misure correttive e relazionare alla Sezione nei termini di legge per le necessarie verifiche.
P. Q. M.
La Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione siciliana accerta la presenza, nei termini evidenziati, di tutti i profili di criticità sopra illustrati con riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
O R D I N A
che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata -ai fini dell’adozione delle necessarie misure correttive- al Consiglio comunale  -per il tramite del suo Presidente-, al Sindaco e all’Organo di revisione  dei conti del Comune di Lipari;
D I S P O N E
che l’ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive entro i termini di cui all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.
Ps:
I termini per il riscontro sono di 60gg?? Il provvedimento è del 16.01.2015……..!!!

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