con la presente, desidero notiziare tutto il personale scolastico presente nel nostro territorio, in merito alla legge 107/2015.
Dopo l'incontro odierno di informativa, conclusosi nel primo pomeriggio, il Miur ha emanato la nota 30549 che fornisce indicazioni sull'“organico del potenziamento” per l'a.s. 2015/16, visto quanto previsto dal comma 95 della legge 107/2015.
Dopo l'incontro odierno di informativa, conclusosi nel primo pomeriggio, il Miur ha emanato la nota 30549 che fornisce indicazioni sull'“organico del potenziamento” per l'a.s. 2015/16, visto quanto previsto dal comma 95 della legge 107/2015.
Tali posti sono finalizzati alla realizzazione di iniziative di potenziamento dell'offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi formativi elencati al comma 7 della legge medesima, nonché alla possibilità di coprire le supplenze fino a 10 giorni come indicato al comma 85.
I posti per il potenziamento, la cui quantità complessiva e il riparto tra le Regioni sono già stati definiti nella Tabella 1 allegata al testo della legge 107, saranno richiesti dalle scuole tramite un'apposita funzione del SIDI che sarà attiva dal 10 al 15 ottobre.
Gli obiettivi sono stati ricondotti ad una serie di “campi di potenziamento” (6 per il primo ciclo e 7 per il secondo) "tendenzialmente corrispondenti alle aree di insegnamento disciplinare".
In sostanza la scuola non potrà richiedere docenti di una specifica classe di concorso, ma potrà semplicemente indicare in ordine di priorità tutti i campi di potenziamento previsti. Ciò risponde
all'esigenza, secondo quanto previsto dal su ricordato comma 95, di ricondurre l'“organico del potenziamento” nel limite delle graduatorie dalle quali si attingerà per le assunzioni della fase C del Piano Straordinario.
Per evitare che le scuole esprimano un fabbisogno e si ritrovino con l'assegnazione di tutt'altra classe di concorso, la richiesta di fabbisogno sarà dunque generica e le scuole sapranno solo in ultima
istanza che tipologia di docenti sarà loro assegnata.
Unica eccezione riguarda la richiesta della specifica classe di concorso corrispondente al vicario del dirigente per il quale è stato disposto l'esonero o il semiesonero ai sensi della nota 1875 dello scorso 3 settembre. Viene ribadito che nel caso di classe di concorso non destinataria di posti di potenziamento (IRC, docente di scuola dell'infanzia ovvero di classe di concorso con graduatorie esaurite) il posto non sarà assegnato: su di esso rimarrà, fino al 30 giugno, il supplente nel frattempo nominato.
La nota 30549 prevede espressamente che le priorità di intervento nell'ambito degli obiettivi di potenziamento, coerentemente con la programmazione dell'offerta formativa sia oggetto di elaborazione e di approvazione da parte degli organi collegiali.
Gli Uffici scolastici regionali entro il 22 ottobre ripartiranno i posti tra le province, tra gli ordini di scuola per il potenziamento del sostegno e tra le classi di concorso, previa informativa alle organizzazioni sindacali.
I posti per il potenziamento, la cui quantità complessiva e il riparto tra le Regioni sono già stati definiti nella Tabella 1 allegata al testo della legge 107, saranno richiesti dalle scuole tramite un'apposita funzione del SIDI che sarà attiva dal 10 al 15 ottobre.
Gli obiettivi sono stati ricondotti ad una serie di “campi di potenziamento” (6 per il primo ciclo e 7 per il secondo) "tendenzialmente corrispondenti alle aree di insegnamento disciplinare".
In sostanza la scuola non potrà richiedere docenti di una specifica classe di concorso, ma potrà semplicemente indicare in ordine di priorità tutti i campi di potenziamento previsti. Ciò risponde
all'esigenza, secondo quanto previsto dal su ricordato comma 95, di ricondurre l'“organico del potenziamento” nel limite delle graduatorie dalle quali si attingerà per le assunzioni della fase C del Piano Straordinario.
Per evitare che le scuole esprimano un fabbisogno e si ritrovino con l'assegnazione di tutt'altra classe di concorso, la richiesta di fabbisogno sarà dunque generica e le scuole sapranno solo in ultima
istanza che tipologia di docenti sarà loro assegnata.
Unica eccezione riguarda la richiesta della specifica classe di concorso corrispondente al vicario del dirigente per il quale è stato disposto l'esonero o il semiesonero ai sensi della nota 1875 dello scorso 3 settembre. Viene ribadito che nel caso di classe di concorso non destinataria di posti di potenziamento (IRC, docente di scuola dell'infanzia ovvero di classe di concorso con graduatorie esaurite) il posto non sarà assegnato: su di esso rimarrà, fino al 30 giugno, il supplente nel frattempo nominato.
La nota 30549 prevede espressamente che le priorità di intervento nell'ambito degli obiettivi di potenziamento, coerentemente con la programmazione dell'offerta formativa sia oggetto di elaborazione e di approvazione da parte degli organi collegiali.
Gli Uffici scolastici regionali entro il 22 ottobre ripartiranno i posti tra le province, tra gli ordini di scuola per il potenziamento del sostegno e tra le classi di concorso, previa informativa alle organizzazioni sindacali.
Dal 12 al 20 novembre gli uffici territoriali tramite il SIDI assegneranno i posti alle scuole sulla base del numero degli alunni e tenuto conto delle situazioni di particolare disagio. La dotazione minima per ciascuna scuola è di norma non inferiore a 3 unità, compresi i CPIA, e con un massimo di 8 per gli istituti omnicomprensivi.
Bartolo Pavone
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