Cerca nel blog

mercoledì 29 giugno 2016

Raccolta differenziata, emanate le linee guida del ministero per i Comuni

Il ragionier Roberto Piemonte ci segnala questo articolo pubblicato da "Il Sole 24 ore" 
Emanate le linee guida del ministero dell’Ambiente per uniformare su tutto il territorio nazionale indirizzi, criteri e metodi di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati in ogni Comune, per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Codice dell’ambiente e dalle direttive europee. Le linee guida forniscono alle Regioni anche un complesso di raccomandazioni tecniche omogenee, destinate a rendere confrontabili i dati sulla differenziata, tenendo conto dei diversi contesti territoriali.

Il decreto
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 24 giugno 2016, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 recante «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani»,adottato ai sensi dell'articolo 205, comma 3-quater, del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006), per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla direttiva rifiuti 2008/98/Ce e dal Codice dell’ambiente stesso.
L’articolo 205 del Dlgs 152/2006 dispone, infatti, che la misura del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani sia modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata raggiunto dall’ente locale nell’anno precedente, determinato sulla scorta del metodo standard adottato dalle Regioni per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata raggiunta da ciascun Comune, in base ai criteri delle Linee guida ministeriali.

La raccolta differenziata
Nelle intenzioni del legislatore la raccolta differenziata prevista dal Codice ambientale cioè «la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico» (articolo 183, comma 1, lettera p)), deve diventare sempre più un’opportunità economica per la crescita del Paese, quale strumento dell’economia circolare che punta sulla valorizzazione dei rifiuti e sul risparmio di materie prime, propedeutico alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, con benefici impatti anche sull’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Obiettivi di raccolta
Le disposizioni europee, trasfuse nell’articolo 205 del Dlgs 152/2006, prescrivono il raggiungimento, in ogni ambito territoriale ottimale individuato dalle singole Regioni competenti, ovvero in ogni Comune interessato, di quote di raccolta differenziata almeno al 35% entro il 31 dicembre 2006, al 45% entro il 31 dicembre 2008, al 65% entro il 31 dicembre 2012. La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, recepita nel Codice dell’ambiente con il Dlgs 205/2010, ha previsto che la raccolta differenziata dovesse riguardare carta, metalli, plastica, vetro, e, ove possibile, legno, per far sì che, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti provenienti dai nuclei domestici fossero aumentatati complessivamente almeno al 50% in termini di peso, promuovendo il riciclaggio di «alta qualità».

Metodo standard
Spetta quindi alle Regioni, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico attraverso una deliberazione, la definizione del cosiddetto metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune. Tale metodo dovrà essere definito sulla base dei criteri metodologici previsti dall’allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2016 appena pubblicato in Gu, che individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare. Non è prevista l’applicazione di fattori di correzione delle percentuali di raccolta differenziata di tipo demografico, in quanto viene calcolata come «rapporto tra quantitativi di rifiuti raccolti e quantitativi totali di rifiuti urbani prodotti».

Indirizzi metodologici
Per il calcolo dei quantitativi dei rifiuti prodotti e della percentuale di quelli avviati alla raccolta differenziata, secondo l’allegato tecnico al Dm 26 maggio 2016, si dovrà tenere conto dei rifiuti urbani classificati in base alle definizioni e ai codici Cer previsti dal Codice dell’ambiente, raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni, prendendo in particolare in considerazione vetro, carta, plastica, legno, metalli, nonché i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente e avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia.
Nel calcolo dovranno, inoltre, essere ricomprese le frazioni di raccolta multi-materiale, derivante dalla raccolta combinata di più frazioni merceologiche in un unico contenitore, nonché i rifiuti ingombranti detti «misti a recupero», raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati e inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero, oltre alla frazione organica umida e verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi, ai rifiuti non pericolosi omogenei derivati da raccolta selettiva, al fine di garantire una corretta e separata gestione rispetto al rifiuto indifferenziato.

Altri rifiuti
Tra i quantitativi presi a riferimento per il calcolo della percentuale, il decreto ricomprende anche i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), avviati a trattamento adeguato, nonché i rifiuti di origine tessile, quali abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani e gli imballaggi tessili, oltre ai rifiuti da spazzamento stradale a recupero raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati e inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Infine, il decreto prevede come tipologie che possono essere conferite al centro di raccolta comunale «altre tipologie di rifiuti», purché raccolte separatamente.

Rifiuti indifferenziati
Rientrano, in ultimo, nell’ammontare dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti, quelli propriamente definiti rifiuti urbani non differenziati classificati con codice «Cer 200301», quelli ingombranti e quelli derivanti da spazzamento stradale avviati a smaltimento; sono considerati, invece, «frazioni neutre» i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua in quanto, se calcolati, penalizzerebbero i Comuni con particolare collocazione geografica, oltre ai rifiuti cimiteriali.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.