OGGETTO: Eventuali violazioni dei doveri d’ufficio da parte delle società di navigazione che gestiscono pubblici servizi nei collegamenti con le isole minori della Sicilia.
Purtroppo sono costretto ad intervenire e denunciare quanto perpetrato ai danni dei cittadini eoliani da parte di alcune società di navigazione che gestiscono il servizio pubblico di linea con le Isole minori della Sicilia, in particolar modo la società “Libertylines”.
Al momento dell’acquisto del biglietto e durante le operazioni d’imbarco, infatti, alcune società di navigazione, tra cui la “Libertylines”, rifiutano di accettare qualsiasi dichiarazione sostitutiva di certificazione (autodichiarazione) comprovante la propria residenza al fine di beneficiare delle tariffe agevolate previste proprio per i residenti delle Isole minori.
Sembrerebbe che l’unico documento che accettino sia il documento d’identificazione per il quale non sempre la residenza corrisponde a quella indicata. Infatti, ai sensi del D.P.C.M. n. 437/1999, la residenza, il domicilio e la professione non sono elementi identificativi della persona e dunque non devono necessariamente essere indicati nella carta d’identità. Si soggiunge che la carta d’identità può essere sostituita solo nei casi indicati dal legislatore ai sensi dell’art. 291 del T.U.L.P.S. e cioè in caso di smarrimento, sottrazione furtiva e deterioramento.
Addirittura, alcuni documenti d’identificazione, equipollenti alla carta d’identità ai sensi dell’art. 35 del D.p.r. n. 45/2000 (patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi, tessere di riconoscimento, ecc), non riportano nessuna indicazione in merito alla propria residenza.
Il rifiuto da parte delle suddette società ad accettare la Certificazione sostitutiva o cosiddetta “autocertificazione” per comprovare la propria residenza è un fatto gravissimo che, oltre a mortificare e creare numerosi disagi economici ai cittadini eoliani, viola palesemente alcune norme di diritto in materia di documentazione amministrativa.
Secondo il D.p.r. n.445 del 2000 la dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato rilasciato da qualsiasi pubblica amministrazione comprovante stati, qualità personali e fatti, tra i quali la propria residenza, ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.
Addirittura, secondo l’art. 40 del suddetto D.p.r. , nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) di cui agli articoli 46 e 47 in quanto le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Sempre secondo lo stesso D.p.r. , art. 43 comma 1, le amministrazioni pubbliche e i privati gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Pertanto, l’atteggiamento delle suddette società risulta palesemente in contrasto con le attuali norme statali. Le stesse condizioni di viaggio della società “Libertylines” all’art. 7 richiedono il solo possesso del documento che dà diritto all’agevolazione per le tariffe dei residenti delle isole, non specificandone alcuna tipologia.
Alla luce di quanto sopra si chiede di verificare quanto sopra riportato al fine di accertare eventuali violazioni dei doveri d’ufficio da parte delle società di navigazione che gestiscono pubblici servizi nei collegamenti di linea con le Isole Minori della Sicilia.
A tal fine si riporta il comma 1 dell’art. 74 del D.p.r. 445/2000 che così recita:
“1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico”.
In caso affermativo si chiede di porre in essere tutte le azioni utili ad eliminare eventuali violazioni di legge e garantire i cittadini da eventuali ingiustizie verificatesi ai loro danni, talvolta denunciate anche alle autorità competenti, o che potrebbero verificarsi in futuro.
Il Consigliere Comunale di Lipari
Dott. Giacomo Biviano
Purtroppo sono costretto ad intervenire e denunciare quanto perpetrato ai danni dei cittadini eoliani da parte di alcune società di navigazione che gestiscono il servizio pubblico di linea con le Isole minori della Sicilia, in particolar modo la società “Libertylines”.
Al momento dell’acquisto del biglietto e durante le operazioni d’imbarco, infatti, alcune società di navigazione, tra cui la “Libertylines”, rifiutano di accettare qualsiasi dichiarazione sostitutiva di certificazione (autodichiarazione) comprovante la propria residenza al fine di beneficiare delle tariffe agevolate previste proprio per i residenti delle Isole minori.
Sembrerebbe che l’unico documento che accettino sia il documento d’identificazione per il quale non sempre la residenza corrisponde a quella indicata. Infatti, ai sensi del D.P.C.M. n. 437/1999, la residenza, il domicilio e la professione non sono elementi identificativi della persona e dunque non devono necessariamente essere indicati nella carta d’identità. Si soggiunge che la carta d’identità può essere sostituita solo nei casi indicati dal legislatore ai sensi dell’art. 291 del T.U.L.P.S. e cioè in caso di smarrimento, sottrazione furtiva e deterioramento.
Addirittura, alcuni documenti d’identificazione, equipollenti alla carta d’identità ai sensi dell’art. 35 del D.p.r. n. 45/2000 (patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi, tessere di riconoscimento, ecc), non riportano nessuna indicazione in merito alla propria residenza.
Il rifiuto da parte delle suddette società ad accettare la Certificazione sostitutiva o cosiddetta “autocertificazione” per comprovare la propria residenza è un fatto gravissimo che, oltre a mortificare e creare numerosi disagi economici ai cittadini eoliani, viola palesemente alcune norme di diritto in materia di documentazione amministrativa.
Secondo il D.p.r. n.445 del 2000 la dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato rilasciato da qualsiasi pubblica amministrazione comprovante stati, qualità personali e fatti, tra i quali la propria residenza, ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.
Addirittura, secondo l’art. 40 del suddetto D.p.r. , nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni) di cui agli articoli 46 e 47 in quanto le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Sempre secondo lo stesso D.p.r. , art. 43 comma 1, le amministrazioni pubbliche e i privati gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Pertanto, l’atteggiamento delle suddette società risulta palesemente in contrasto con le attuali norme statali. Le stesse condizioni di viaggio della società “Libertylines” all’art. 7 richiedono il solo possesso del documento che dà diritto all’agevolazione per le tariffe dei residenti delle isole, non specificandone alcuna tipologia.
Alla luce di quanto sopra si chiede di verificare quanto sopra riportato al fine di accertare eventuali violazioni dei doveri d’ufficio da parte delle società di navigazione che gestiscono pubblici servizi nei collegamenti di linea con le Isole Minori della Sicilia.
A tal fine si riporta il comma 1 dell’art. 74 del D.p.r. 445/2000 che così recita:
“1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico”.
In caso affermativo si chiede di porre in essere tutte le azioni utili ad eliminare eventuali violazioni di legge e garantire i cittadini da eventuali ingiustizie verificatesi ai loro danni, talvolta denunciate anche alle autorità competenti, o che potrebbero verificarsi in futuro.
Il Consigliere Comunale di Lipari
Dott. Giacomo Biviano
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.